3 Maggio 2014

Investitore vince contro una banca per il caso della Lehman Brothers

Investitore vince contro una banca per il caso della Lehman Brothers

La Codacons ottiene un’ importante vittoria in materia di investimenti finanziari battendo in giudizio una nota banca sul caso delle obbligazioni della Lehman Brothers e per un importo complessivo di 103mila euro. Il Tribunale di Forlì infatti, con una recente sentenza (la 169 del 2014) emessa dal giudice Francesco Cortesi ha accolto il principio, già ribadito da diversi giudici di merito, in base al quale il contratto quadro deve intendersi nullo quando non è sottoscritto anche dall’ istituto di credito. Il contratto quadro ha la funzione di dare informazioni essenziali sull’ attività di intermediazione finanziaria svolta dalla banca e queste informazioni sono volte, per la gran parte, a tutelare il contraente più debole, dunque l’ investitore. Un contratto non sottoscritto da entrambe le parti resta una semplice proposta contrattuale ma non si può considerare un contratto concluso. Quindi la sanzione della nullità colpisce il contratto che sia sprovvisto della sottoscrizione di una delle parti (sia essa l’ investitore o la banca intermediaria). Ciò vale anche se si sono compiute operazioni esecutive dello stesso contratto. “Nel caso di specie – dice il Condacons – al contratto quadro ritenuto nullo per mancata sottoscrizione della banca aveva fatto seguito un altro contratto quadro rispetto al quale, però, il cliente ha disconosciuto la propria firma che la banca sosteneva invece essere autentica e di cui ha chiesto la perizia grafologica. Tale perizia però non si è potuta svolgere, la banca non è stata in grado di produrre in giudizio l’ originale del contratto quadro. Il Tribunale, pertanto, ha ritenuto che, in caso di disconoscimento dell’ autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, è onere della parte che intenda valersi, ai fini del giudizio, del documento, affermandone la sua autenticità, produrre l’ originale. Stante l’ incapacità della banca a produrre l’ originale, il Tribunale ha dichiarato la nullità anche di questo secondo contratto in considerazione del fatto che il lamentare lo smarrimento nel corso delle operazioni di archiviazione dell’ originale non permette di ritenere sussistenti gli estremi di una perdita incolpevole dello stesso da parte dell’ istituto bancario. La sentenza di condanna della banca anche alle spese di giudizio è importante e rafforza la tutela dei risparmiatori come soggetti contrattualmente più deboli rispetto agli istituti di credito.
 

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