15 Aprile 2011

“Inammissibile la class action contro il fumo”

Per i consumatori con oltre 200 additivi nelle sigarette si sarebbe incrementato l’effetto di dipendenza della nicotina. Il Tribunale: chi fuma è consapevole dei rischi

Milano. La XIII Sezione del Tribunale civile di Roma ha dichiarato inammissibile la class action proposta dal Codacons contro Bat Italia Spa, avviata in favore di tutti i fumatori dei marchi di sigarette prodotti dalla società che – sostiene il comitato consumatori – è responsabile di aver incrementato gli effetti di dipendenza dalla nicotina aggiungendo al tabacco oltre 200 additivi.
Il Tribunale, afferma l’associazione in una nota, «ha ritenuto inammissibile l’azione collettiva, ricorrendo a motivazioni che il Codacons giudica assurde. In sostanza, per i giudici chi fuma è consapevole del fatto che morirà a causa del fumo, anche se non sa cosa ci sia nelle sigarette». Inoltre, «per quanto riguarda gli additivi inseriti nelle sigarette, la posizione del Tribunale appare folle». Per questo «il Codacons, considerate le motivazioni non condivisibili del Tribunale, ricorrerà in Corte d’Appello, chiedendo l’ammissibilità della class action».
L’azione, ricorda il comitato, «si basava su uno studio svizzero che ha dimostrato come lo scopo di questi additivi sia proprio quello di aumentare le dipendenza da sigaretta, e su una sentenza della Cassazione che ha affermato che la produzione e la vendita di tabacchi lavorati integrano un’attività pericolosa poiché i tabacchi contengono in sé una potenziale carica di nocività per la salute».
Il Codacons riporta quanto si legge nella sentenza del Tribunale. «Va rilevato che inequivocabilmente qualsiasi fumatore è pienamente consapevole sia dei rischi per la salute indotti dal fumo, sia della dipendenza da questo creata. Inoltre va escluso, sulla base degli studi e delle conoscenze scientifiche ormai consolidate – continua la sentenza – che la dipendenza da nicotina determini l’annullamento o la seria compromissione della volontà del fumatore nella forma di costrizione al consumo, tale da inibirgli in modo assoluto qualsiasi facoltà di scelta tra la continuazione del fumo e l’interruzione dello stesso. Né gli effetti della nicotina, alla luce delle ricerche e dei risultati medici e scientifici, sono paragonabili alle droghe pesanti quali l’eroina o la cocaina e di tale influenza sulla volontà del fumatore da renderlo affatto incapace di smettere di fumare». Per quanto riguarda gli additivi inseriti nelle sigarette, «la loro utilizzazione – prosegue la sentenza – trova ragion d’essere nell’intento di attribuire al prodotto un sapore specifico e tipizzato. Detti additivi riducono la durezza del fumo, la secchezza della bocca e della gola, donando una sfumatura particolare (anche dolce) al fumo, ma non hanno effetti assuefacenti né esplicano alcuna funzione ai fini dell’esaltazione del rapporto di dipendenza del fumatore alla nicotina».

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