Inadempimento del venditore
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fonte:
- La Città di Salerno
• Non pubblicitá ma nomi che evocano, in tanti consumatori, recenti episodi spiacevoli: acquisti di mobilia mai consegnata e finanziamenti stipulati per merce non ricevuta dei quali si continua ad onorare il pagamento. Che fare? Smettere di pagare le rate con la speranza di sollecitare il venditore? Tale comportamento, molto spesso adottato dai consumatori "truffati" è sbagliato e privo di efficacia nei confronti del venditore poiché determina un inadempimento nei confronti della finanziaria che può comportare ulteriori episodi sgradevoli: solleciti di pagamento, azioni di ingiunzione, iscrizione al CRIf. A tali situazioni ha posto rimedio, in maniera più efficace di quanto avesse giá fatto il Codice del Consumo, il d.lgs. 141/2010, in vigore a settembre 2010, che ha introdotto del Testo unico bancario uno strumento di tutela per il consumatore. L’ art. 125 quinquies, prevede la possibilitá di ottenere l’ annullamento del contratto di finanziamento quando il venditore del bene o servizio del contratto di acquisto collegato si rende gravemente inadempiente e la sua inadempienza continua anche dopo sollecito formale. La prima cosa da fare è inviare al venditore una diffida per raccomandata a/r, dettando un termine non inferiore ai 15 giorni per adempiere con minaccia, in difetto, di ritenere il contratto risolto (ai sensi dell’ art.1454 c. c.). In caso di mancata risposta, il consumatore potrá tentare di ottenere l’ annullamento del contratto di finanziamento collegato con rimborso delle rate giá pagate, facendo presente al finanziatore l’ inadempienza del venditore e il suo protrarsi dopo l’ invio della diffida (dopo i 15 gg intimati, per la precisione). * Responsabile Ufficio legale Codacons.
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