4 Aprile 2018

ILVA: CASSAZIONE RESPINGE RICHIESTA DI PATTEGGIAMENTO DELLA SOCIETA’ E DELLA FAMIGLIA RIVA

 

ECCO LE MOTIVAZIONI DELLA CORTE CHE ACCOLGONO LE TESI DEL CODACONS. ATTO CORTE D’ASSISE NON E’ ABNORME

Nuova tegola per l’Ilva spa e per la famiglia Riva. La Corte di Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione della Corte d’Assise di Taranto – che aveva rigettato la richiesta di patteggiamento presentata dall’azienda e da Riva Forni elettrici spa – pubblicando le motivazioni della sentenza.
Nella vicenda erano intervenuti il Codacons e alcuni cittadini di Taranto rappresentati dall’associazione, che avevano chiesto alla Suprema Corte di rigettare il ricorso di Ilva e Riva e di confermare la decisione della Corte d’Assise.
Scrive la VI Sezione Penale Cassazione (Pres. Vincenzo Rotundo, Rel. Frabrizio D’Arcangelo) nella sentenza con cui dichiara inammissibili i ricorsi di Ilva e Riva spa non ravvedendo l’abnormità della decisione:
“le deviazioni del paradigma di legge poste di in essere dalla Corte d’Assise di Taranto non determinano la abnormità della ordinanza impugnata. Ed invero, come hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte, l’abnormità – per essere tale – deve integrare non un semplice vizio dell’atto in sé, da cui scaturiscono determinate patologie sul piano della dinamica processuale, bensì – sempre e comunque – uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall’ordinamento […]
L’ordinanza impugnata, pur viziata da errori di interpretazione dei presupposti per accedere alla applicazione della sanzione su richiesta per l’ente, si iscrive tuttavia nel perimetro del modello legale e non può ritenersi abnorme né in senso strutturale, giacché è espressamente prevista dall’ordinamento come esercizio di un potere specifico conferito dall’art. 63 d.lgs. n. 231 del 2001 al giudice, né in senso funzionale, giacché essa non determina alcuna stasi processuale […]
Alla stregua di tali rilievi entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e le società ricorrenti devono, pertanto, essere condannate al pagamento delle spese del procedimento”.

“Siamo molto soddisfatti perché i giudici hanno accolto le nostre tesi secondo cui, considerata la gravità dei reati per cui si procede, un patteggiamento sarebbe stato impensabile e avrebbe danneggiato la collettività – afferma il presidente Codacons, Carlo Rienzi – Ora sarà possibile ottenere fino in fondo giustizia e accertare le responsabilità dell’Ilva e della famiglia Riva. E intanto grazie alla recente ordinanza del Consiglio di Stato sul ricorso promosso dal Codacons, si potrà fare luce sui motivi che hanno portato all’abnorme esclusione dei cittadini dal tavolo tecnico su Ilva istituito al Mise e sui lavori dello stesso tavolo, questioni sulle quali i giudici vogliono vederci chiaro e che potrebbero portare alla sospensione del Piano Ambientale”.

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