13 Aprile 2004

ILLEGALI TUTTE LE MULTE DATE DOPO IL 13 AGOSTO 2003

DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE n. 114/2004, SI RIAPRONO I TERMINI PER IMPUGNARE LE MULTE

La sentenza n. 114 della Corte Costituzionale che ha giudicato illegittimo l`art 204 bis comma 3 del Codice della Strada, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003 n. 151, aggiunto dalla legge di conversione n. 214 del 1° agosto 2003, riapre i termini per impugnare le multe.

Molti cittadini, infatti, dovendo depositare, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione, somma ben maggiore alla multa stessa (pari solitamente al minimo previsto), avevano rinunciato a far valere i loro diritti. La sentenza della Corte, che giudica illegittimo questo articolo del Cds, riapre i termini per poter impugnare le multe. Chi aveva rinunciato a ricorrere può dunque farlo anche se sono già trascorsi i 60 giorni dalla notifica. L`importante è che la multa sia successiva alla “nuova“, ora illegittima, norma, entrata definitivamente in vigore, lo ricordiamo, il 13 agosto 2003.

Era evidente il tentativo da parte del Parlamento e del Governo. Il cittadino spesso finisce per pagare contravvenzioni ingiuste, non avendo il tempo e la voglia di fare ricorso. Pensiamo solo al fatto che il foro competente non è quello del consumatore ma quello del luogo in cui è stata accertata la violazione al codice della strada. Spesso si è costretti ad attraversare l`Italia per poter depositare (non si può inviare con raccomandata) il ricorso nella cancelleria del Giudice di Pace e per poi presenziare all`udienza.
Ovvio che si rinunci. Ma con la decurtazione dei punti, avendo questa effetti di lungo periodo, e con il costante aumento dell`importo delle sanzioni, era facile prevedere una valanga di ricorsi. Il legislatore aveva così dato un giro di vite alla possibilità di poter impugnare le multe. Chi voleva ricorrere al giudice di pace doveva prima versare una somma pari alla metà del massimo previsto per la sanzione. Una norma che presentava evidenti e gravi aspetti di illegittimità costituzionale.
Chiedere giustizia è un diritto che non può essere sottoposto ad una condizione di carattere economico che viola il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge sancito dall`art. 24 della Costituzione. Le multe arrivano in alcuni casi a 6.506,85 euro. Ovvio che avrebbe potuto ricorrere solo chi aveva possibilità economiche. La Corte ora ha fatto giustizia, ritenendo che quell`esborso “finisce per scoraggiare l`accesso alla tutela giurisdizionale“. Sulla base di questa nuova sentenza, tutti i multati che avevano rinunciato a ricorrere, possono ora farlo, indipendentemente dai termini scaduti.

Ecco il testo della sentenza:



SENTENZA N. 114


ANNO 2004


REPUBBLICA ITALIANA


IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE
COSTITUZIONALE


composta dai signori:


– Gustavo
ZAGREBELSKY Presidente

– Valerio ONIDA Giudice

– Carlo MEZZANOTTE “


Fernanda CONTRI “

– Guido NEPPI MODONA “

– Piero Alberto CAPOTOSTI “


Annibale MARINI “

– Franco BILE “

– Giovanni Maria FLICK “

– Francesco
AMIRANTE “

– Ugo DE SIERVO “

– Romano VACCARELLA “

– Paolo MADDALENA


– Alfonso QUARANTA “



ha pronunciato la seguente



SENTENZA


nei giudizi di legittimità
costituzionale dell`art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), disposizione introdotta dall`art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed
integrazioni al codice della strada), aggiunto dalla legge di conversione 1°
agosto 2003, n. 214, promossi con ordinanze del 22 settembre 2003 dal Giudice di
pace di Mestre, del 28 agosto 2003 dal Giudice di pace di Anzio, del 12
settembre 2003 dal Giudice di pace di Vietri di Potenza, del 2 ottobre 2003 dal
Giudice di pace di Bari, del 30 agosto 2003 dal Giudice di pace di
Montepulciano, del 20 ottobre 2003 dal Giudice di pace di Bari, del 17 ottobre
2003 dal Giudice di pace di Recco, del 9 ottobre 2003 dal Giudice di pace di
Reggio Calabria, del 21 ottobre 2003 dal Giudice di pace di Pratola Peligna, del
17 ottobre 2003 dal Giudice di pace di Pisa, del 16 ottobre 2003 dal Giudice di
pace di Mestre e del 6 ottobre 2003 dal Giudice di pace di Asiago,
rispettivamente iscritte ai nn. 996, 997, 999, 1044, 1047, 1081, 1083, 1087,
1092, 1094, 1095 e 1110 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 47, 49, 50, 51 e 52, prima serie speciale,
dell`anno 2003.



Visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;




udito nella camera di consiglio del 10
marzo 2004 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.




Ritenuto in fatto



1. ¾I Giudici di pace di
Mestre (r.o. n. 996 e n. 1095 del 2003), Anzio (r.o. n. 997 del 2003), Vietri di
Potenza (r.o. n. 999 del 2003), Bari (r.o. n. 1044 e n. 1081 del 2003),
Montepulciano (r.o. n. 1047 del 2003), Recco (r.o. n. 1083 del 2003), Reggio
Calabria (r.o. n. 1087 del 2003), Pratola Peligna (r.o. n. 1092 del 2003), Pisa
(r.o. n. 1094 del 2003) ed Asiago (r.o. n. 1110 del 2003) hanno sollevato
questione di legittimità costituzionale dell`art. 204-bis, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), disposizione
introdotta dall`art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n.
151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunto dalla legge di
conversione 1° agosto 2003, n. 214.



Premettono i rimettenti che
la norma impugnata ? relativa al giudizio direttamente instaurabile avverso il
verbale di contestazione d`infrazione alle norme sulla circolazione stradale ?
fa carico a chi agisce, «all`atto del deposito del ricorso», di «versare presso
la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una
somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall`organo
accertatore».



1.1.¾ I Giudici di pace di Mestre e di Anzio, in
quelle che risultano in ordine cronologico le prime due ordinanze relative alla
questione in esame (r.o. n. 996 e n. 997 del 2003), deducono la violazione
unicamente degli articoli 3 e 24 della Costituzione.




Il primo dei
rimettenti (r.o. n. 996 del 2003) ? non senza aver sottolineato, nel
ripercorrere in via di estrema sintesi le vicende del giudizio a quo, che il
ricorrente «ha provveduto, come disposto dalla nuova normativa, al deposito
giudiziario della somma» dovuta ex lege ? pone preliminarmente in luce come
l`obbligo suddetto si risolva in uno «strumento per ridurre drasticamente il
numero dei procedimenti» giurisdizionali in materia, ciò che darebbe luogo ad
una «grave disparità di trattamento tra i cittadini», precludendo ai non
abbienti di «poter validamente proporre le proprie ragioni in sede giudiziaria».




Si realizzerebbe, così, una violazione non soltanto dell`art. 3
della Costituzione (essendo la parità dei cittadini davanti alla legge
«enormemente turbata dall`onere imposto al ricorrente non benestante»), ma pure
dell`art. 24, «considerato che, in queste condizioni, i cittadini meno
facoltosi» si vedrebbero «indirettamente privare della possibilità di tutelare i
propri diritti in via giudiziaria, con grave nocumento al principio che la
difesa è diritto inviolabile».



Parimenti, il Giudice di pace di
Anzio (r.o. n. 997 del 2003) ? nel dedurre la violazione degli stessi articoli
della Costituzione ? assume che la norma impugnata «rappresenta un indubbio ed
ingiustificato ostacolo per la tutela in sede giurisdizionale dei diritti del
ricorrente» (essendo questi, di fatto, indotto «a desistere dall`impugnazione»),
concretando inoltre «una manifesta disparità di trattamento» tra gli utenti
della strada, con il favorire «ingiustificatamente coloro i quali dispongono di
maggiore agiatezza economica».



1.2.¾ Più articolata si rivela la
prospettazione del Giudice di pace di Vietri di Potenza (r.o. n. 999 del 2003),
il quale ipotizza il contrasto ? oltre che con gli articoli 3 e 24 ? anche con
l`art. 2 della Costituzione.



Tale rimettente eccepisce ? in
primis ? l`esistenza di una (doppia) «violazione del principio di eguaglianza ex
art. 3 della Costituzione».



La «novella» al codice della strada
avrebbe, a suo dire, «creato di fatto e riservato sul piano processuale (?) una
diversa posizione al ricorrente e alla Pubblica Amministrazione» (evidente in
particolar modo in sede conclusiva del giudizio, e ciò in quanto
l`Amministrazione, in caso di esito processuale a sé favorevole, «ha
immediatamente a disposizione la somma che le è dovuta oltre sicuramente ad una
parte delle spese di causa», considerato che la sanzione inflitta è di regola
«comminata nel minimo edittale»), differenziando, altresì, «il cittadino
abbiente da quello meno abbiente» (giacché soltanto ai primi sarebbe permesso di
poter esercitare la tutela dei propri diritti proponendo ricorso al giudice
ordinario).




Tale situazione di disparità ? che il rimettente
giudica «ancor più pregnante» ove «si consideri che lo stesso legislatore, al
fine di eliminare gli ostacoli di carattere economico tra i cittadini, ha
previsto con l`art. 26 della legge 689/1981 il pagamento rateale della sanzione
(?) ?su richiesta dell`interessato che si trovi in condizioni economiche
disagiate?» ? non sarebbe mitigata dal fatto che i soggetti non abbienti
possono, pur sempre, «presentare il ricorso amministrativo (che non prevede il
versamento della cauzione)». Se così fosse, infatti, dovrebbe concludersi che
«il ricorso al giudice sia un mezzo di tutela riservato esclusivamente ai
soggetti economicamente agiati» (con violazione dello stesso art. 2 della
Costituzione, atteso che tra i diritti inviolabili dell`uomo rientra pure «il
diritto all`eguaglianza, come valore assoluto della persona umana e diritto
fondamentale dell`individuo»).



L`art. 204-bis del d.lgs. n. 285
del 1992 creerebbe, dunque, in base alle condizioni economiche del ricorrente e
quanto all`accesso alla tutela giurisdizionale, un ?trattamento differenziato?,
il quale però ? sottolinea il rimettente ? «può trovare legittima applicazione
solo ove vi sia l`indefettibile presenza di ragionevoli motivi», non ravvisabili
«nello scopo di evitare che il cittadino meno abbiente possa ricorrere in sede
giurisdizionale contro i verbali d`infrazione al codice della
strada».



1.3. ¾ Il Giudice di pace di Bari, proponendo
argomentazioni pressoché identiche a quelle sopra indicate, ha dedotto ? con la
prima delle due ordinanze da esso pronunciate (r.o. n. 1044 del 2003) ?
l`esistenza di una violazione degli articoli 3, 24 e 113 della
Costituzione.



Dubita il rimettente della legittimità
costituzionale della norma impugnata, in primo luogo, «per difetto di
ragionevolezza e disparità di trattamento», situazione quest`ultima che vedrebbe
contrapposti «il cittadino che per le sue condizioni economiche è in condizione
di depositare la cauzione richiesta» e colui che, «privo di mezzi o con scarse
possibilità economiche», si vede «preclusa» la possibilità di adire le vie
giurisdizionali.




Deduce, inoltre, il suddetto giudice a quo la
«violazione dell`art. 24 della Costituzione, che consente a tutti i cittadini di
agire in giudizio per la tutela dei propri diritti senza limitazioni», avanzando
il «sospetto» che il legislatore abbia voluto, in subiecta materia,
«reintrodurre la ripudiata regola del ?solve et
repete?».



Eccepisce, infine, il contrasto con l`art. 113 della
Costituzione, in quanto la norma in esame «condiziona notevolmente e senza
alcuna plausibile giustificazione la tutela giurisdizionale dei diritti contro
gli atti della pubblica amministrazione».



I medesimi parametri
sono invocati anche dal Giudice di pace di Mestre, nella seconda delle due
ordinanze (r.o. n. 1095 del 2003) emesse da quell`ufficio
giudiziario.



Il rimettente assume che tale norma darebbe vita ad
«un`evidente differenza di trattamento tra i cittadini, in particolare tra
coloro che hanno la capacità patrimoniale per assolvere all`adempimento imposto
e coloro che non hanno mezzi sufficienti per effettuare il pagamento», nonché ?
tenuto conto che la proposizione del ricorso amministrativo non è subordinata
alla medesima condizione ? ad una «ingiustificata differenza tra i due mezzi di
opposizione, rendendo (?) evidente che il ricorso avanti il giudice di pace
diventerebbe uno strumento di tutela fruibile solo dai soggetti più facoltosi»
(con violazione anche del «secondo comma dell`articolo 3 della Costituzione che
sancisce che è compito della Repubblica rimuovere, non già creare, ostacoli di
ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l`eguaglianza dei
cittadini»).



Deduce, inoltre, la violazione del «diritto di
difesa sancito dagli articoli 24 e 113 della Costituzione», non essendo la
cauzione contemplata dalla norma suddetta «in alcun modo razionalmente collegata
alla pretesa dedotta in giudizio», né mirando «allo scopo di assicurare al
procedimento uno svolgimento conforme alla sua funzione». Essa, per contro,
appare piuttosto «introdotta al fine di restringere il campo dei possibili
ricorrenti avverso provvedimenti amministrativi».



1.4.¾
Ipotizza, invece, la violazione anche dell`art. 25, primo comma, della
Costituzione (oltre che degli articoli 3 e 24, primo comma,) il Giudice di pace
di Montepulciano (r.o. n. 1047 del 2003).



Questi ritiene,
difatti, che l`art. 204-bis del d.lgs. n. 285 del 1992 si ponga in contrasto
«con i principi di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e di
libero accesso alla tutela giurisdizionale dei propri diritti davanti al giudice
naturale precostituito per legge».



Sottolinea che tale norma,
«nel prevedere l`obbligatorietà di una cauzione addirittura per poter accedere
alla tutela giurisdizionale», darebbe vita ad una «inedita (?) doppia
discrasia», ed esattamente ? da un lato ? «tra azioni esperibili in via
giurisdizionale e azioni esperibili in via amministrativa», nonché ? dall`altro
? «all`interno della stessa categoria delle azioni di carattere
giurisdizionale».



Con specifico riferimento a quest`ultimo
aspetto, il rimettente pone in luce come per nessuna azione di carattere
giurisdizionale l`ordinamento preveda l`obbligo di prestare preventivamente
cauzione, atteso che, pur essendo tale istituto «ben conosciuto dalle norme
processuali», esse lo contemplano non come «sbarramento iniziale» per l`accesso
alla tutela giurisdizionale, bensì «solo a giudizio ormai pendente, e a
discrezione del giudice». Nel caso in esame, inoltre, la cauzione ? salvo non
volere ritenere che la sua imposizione ope legis si giustifichi in quanto ?lo
Stato teme per la solvibilità del ricorrente? ? contravverrebbe alla stessa
natura dell`istituto, che è «quella di un deposito di somme di denaro a garanzia
di un determinato comportamento futuro», richiesto a colui che è gravato dalla
prestazione della cauzione.



La sua previsione, quindi,
risolvendosi in «un`inammissibile anticipazione della sanzione, perché al
ricorrente si chiede di versare subito ? obbligatoriamente e per il solo fatto
di chiedere giustizia ? ciò che solo il giudizio di merito potrà eventualmente
accertare essere da lui dovuto?, paleserebbe quale sia la reale finalità avuta
di mira dal legislatore, e cioè di «scoraggiare in maniera ingiustificatamente
vessatoria il diritto inalienabile del cittadino a richiedere giustizia, e
richiederla al suo giudice naturale precostituito per legge» (donde l`ipotizzata
violazione pure dell`art. 25, primo comma, della
Costituzione).




La scelta, infine, di compromettere «senza ragione
il diritto dei cittadini alla tutela giurisdizionale» ? con violazione dei
«principi che portarono la Corte costituzionale, in anni ormai lontani, a
dichiarare costituzionalmente illegittimo l`art. 98 c.p.c. (?) e la c.d.
clausola del ?solve et repete?» ? sostanzierebbe l`altro profilo di «discrasia»
denunciato dal rimettente (quello tra azioni amministrative e giurisdizionali).
Una discrasia, questa, tanto più grave ove si consideri che «il legislatore
della novella ha, al contrario, ulteriormente facilitato il ricorso al prefetto»
(il quale «può essere adito direttamente, mediante una semplice raccomandata»),
alterando in tal modo «il principio di parità/alternatività tra i due rimedi» e
dando vita «all`introduzione ?de facto? nell`ordinamento di un principio di
riserva di amministrazione del tutto incompatibile col sistema costituzionale».




1.5. ¾ Quattro diversi parametri, invece, sono richiamati dal
Giudice di pace di Bari, nella seconda delle ordinanze sopra indicate (r.o. n.
1081 del 2003), proveniente da tale ufficio giudiziario.



Il
rimettente, difatti, ha dedotto che la norma impugnata si porrebbe in «contrasto
con gli articoli 3, 24, 111 e 113 Costituzione».



Premesso che la
scelta operata dal legislatore del 2003 «sembra volere reintrodurre nel nostro
ordinamento la regola del ?solve et repete?, già dichiarata incostituzionale in
numerose precedenti pronunzie della Corte costituzionale, a partire dalla
sentenza n. 21/1961», il giudice a quo deduce che la previsione legislativa
suddetta ? in contrasto con l`art. 3, primo comma, della Costituzione ?
«potrebbe non assicurare uguaglianza di trattamento tra colui che è in grado di
assolvere la cauzione preventiva e colui, che pur potendo astrattamente aver
ragione nei confronti dell`amministrazione, necessariamente soccomberebbe per
non poterla corrispondere».



Ipotizza, inoltre, la «violazione del
diritto di difesa», atteso che (in spregio all`art. 24 della Costituzione) «il
suo esercizio sarebbe condizionato dalla maggiore o minore disponibilità
economica del singolo».



Assume, infine, la violazione degli
articoli 111, secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione.

L`imposizione di «un previo pagamento cauzionale a carico del ricorrente» ?
destinato a convertirsi in caso di sua soccombenza in un «prelievo totale o
parziale in favore» dell`amministrazione ? si tradurrebbe, per un verso, in un
«privilegio» in favore di quest`ultima (con conseguente violazione del principio
«di parità delle parti in contraddittorio» di cui all`art. 111, secondo comma,
della Costituzione), rappresentando, inoltre, «un ingiustificato ostacolo per la
tutela in sede giurisdizionale dei diritti (?) contro gli atti della pubblica
amministrazione» (in contrasto con l`art. 113, primo e secondo comma, della
Costituzione).



1.6.¾ Sono accomunate, invece, dalla denuncia
della violazione esclusivamente degli articoli 3 e 24 della Costituzione le
ordinanze di rimessione dei Giudici di pace di Recco (r.o. n. 1083 del 2003), di
Reggio Calabria (r.o. n. 1087 del 2003) e di Pisa (r.o. n. 1094 del
2003).



Il primo dei suddetti giudici rimettenti (r.o. n. 1083 del
2003) muove dalla constatazione che «i casi di cauzione previsti dal codice di
rito» costituiscono «un numerus clausus legato soprattutto a provvedimenti di
natura cautelare e non già alla mera presentazione di domande giudiziali di
merito», ponendo altresì in luce «la sorte» subita dai «depositi di soccombenza»
nel processo civile, «definitivamente abrogati dall`art. 1 della legge 18
ottobre 1977 n. 793» (Abolizione del deposito per soccombenza nel processo
civile).



Evidenzia, inoltre, l`irrazionalità ? «in una materia
caratterizzata dalla gratuità (?) e dalla massima semplificazione per le parti»,
alla stregua di quanto previsto dall`art. 23 della legge 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale) ? di una disposizione, quale quella censurata,
che «pone a carico del cittadino un costo che, in qualche ipotesi, può anche
essere molto oneroso (?) ed un adempimento, quale quello dell`apertura di un
deposito giudiziario presso l`ufficio postale (?), estremamente
complesso».




Assume, infine, la violazione delle norme
costituzionali suddette (articoli. 3 e 24 della Costituzione), giacché
l`imposizione della cauzione, da un lato, «ostacola l`esercizio del diritto di
agire per la tutela dei propri diritti proprio in un settore caratterizzato dal
fatto di non addossare alcun onere né economico né tecnico al cittadino», e,
dall`altro, «elimina la tutela ai non abbienti», ciò che renderebbe evidente
come «la finalità di questa riforma non sia se non quella di creare (?) un forte
deterrente alla presentazione dei ricorsi al giudice di pace».




Il
Giudice di pace di Reggio Calabria (r.o. n. 1087 del 2003) deduce che la
previsione dell`art. 204-bis del d.lgs. n. 285 del 1992 lederebbe «il diritto
fondamentale dell`individuo espressamente tutelato dall`art. 3 della
Costituzione», ponendo «i soggetti abbienti e non abbienti su un piano di
disuguaglianza tra loro».



Su tali basi, quindi, ipotizza che la
norma in esame sia «in netto contrasto con l`art. 24 della Costituzione, il
quale sancisce che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti ed interessi legittimi».




La violazione del combinato
disposto degli articoli 3 e 24 della Costituzione è posta alla base
dell`ordinanza di rimessione del giudice di pace di Pisa (r.o. n. 1094 del
2003).



Il rimettente assume che i principi sanciti da tali norme
sarebbero derogati ingiustificatamente dalla disposizione impugnata, richiamando
all`uopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 67 del 1960 (che dichiarò
l`illegittimità costituzionale dell`art. 98 cod. proc.
civ.).



Deduce, infine, la violazione dei parametri suddetti anche
«sotto il profilo della ragionevolezza». Al riguardo, evidenzia come un
trattamento differenziato riservato a situazioni eguali possa «trovare legittima
applicazione solo ove vi sia l`indefettibile presenza di ragionevoli motivi
oggettivamente rilevabili a giustificazione» dello stesso. In tale prospettiva,
l`esistenza di una sostanziale continuità tra la situazione anteriore alla legge
di riforma del codice della strada, e quella successiva (atteso che ? sottolinea
il rimettente ? la possibilità contemplata dalla legge n. 214 del 2003 di
proporre «ricorso immediato» al giudice di pace era già stata riconosciuta in
virtù di «interpretazione adeguatrice» proposta dalla stessa Corte
costituzionale), risulta ingiustificatamente alterata «in quanto la prevista
cauzione a pena d`inammissibilità finisce per costituire una ?compressione?, una
diminuzione, di un diritto di azione già esistente
nell`ordinamento».



1.7.¾ Ipotizzano, conclusivamente, la
violazione anche dell`art. 2 della Costituzione, oltre che degli articoli 3 e
24, i Giudici di pace di Pratola Peligna (r.o. n. 1092 del 2000) ed Asiago (r.o.
n. 1110 del 2003).




Deduce il primo dei due rimettenti che «la
normativa in parola lede il diritto fondamentale dell`individuo espressamente
tutelato dall`art. 3 della Costituzione» (in ciò sostanziandosi la violazione
anche dell`art. 2 della Carta fondamentale), ponendo i soggetti abbienti e non
abbienti su un piano di disuguaglianza fra loro, precludendo a questi ultimi
l`accesso alla tutela giurisdizionale.



Assume, inoltre, la
violazione dell`art. 24 della Costituzione, e ciò in quanto il «versamento della
cauzione previsto per la tutela dei diritti del ricorrente nella sola sede
giurisdizionale», oltre a «rappresentare un ingiustificato quanto ingiusto
vantaggio per l`Autorità opposta», priverebbe della «possibilità di agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti» quanti «non dispongono di una
sufficiente agiatezza economica, in tal modo ledendo gravemente il diritto di
difesa» degli stessi.



Verrebbe, in tal modo, a rivivere «di fatto
un`anomala figura di imposta ?solve et repete?», quantunque la stessa sia stata
espunta dall`ordinamento «con sentenza del giudice delle leggi (n. 21 del
lontano 1961)», senza peraltro dimenticare ? conclude il rimettente ? che «la
stessa Corte costituzionale (sentenza n. 67 del 1960) dichiarò
costituzionalmente illegittimo l`art. 98 del c.p.c., che prevedeva proprio il
potere del giudice d`imporre una cauzione alla parte, con conseguente estinzione
del giudizio in caso di mancato versamento».



Si richiama a tale
decisione di questa Corte anche il Giudice di pace di Asiago (r.o. n. 1110 del
2003), il quale ? sviluppando argomentazioni praticamente identiche a quelle già
illustrate ? torna a ribadire come l`avvenuta «introduzione dell`obbligo di
versamento di una somma, costituente un vero e proprio deposito cauzionale», di
fatto, «verrebbe a consentire l`accesso alla giustizia solo ai cittadini
facoltosi».



Sussisterebbe, pertanto, violazione dell`intero art.
24 della Costituzione, se è vero che ? mentre i primi due commi stabiliscono che
tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi, riconoscendo la difesa quale diritto inviolabile in ogni stato e
grado del procedimento ? il terzo comma garantisce che siano «assicurati ai non
abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione».



2.¾ È intervenuto in tutti i giudizi così
promossi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall`Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto della
questione.



La difesa erariale ? sul presupposto che «il ricorso
al giudice di pace» rappresenti, in tale materia, «una soluzione alternativa (ed
in certa misura agevolata) rispetto al rimedio generale (ricorso al prefetto)» ?
esclude l`ipotizzata disparità di trattamento.



Poiché, infatti,
l`amministrazione affronta il giudizio senza aver avuto «neppure la possibilità
di una verifica approfondita» ? attraverso l`esame dell`autorità prefettizia ?
della fondatezza della pretesa avversaria, sarebbe «ragionevole che il ricorso
diretto al giudice di pace (?) sia sottoposto dalla legge a particolari
oneri».



La previsione della cauzione, inoltre, non costituirebbe
? ad avviso dell`Avvocatura ? neppure un meccanismo del tutto «innovativo
all`interno dell`ordinamento, che registra, nel settore penale, altre ipotesi
similari», e segnatamente «quella prevista dal primo comma dell`art. 3-bis della
legge 31 maggio 1965, n. 575» (Disposizioni contro la mafia), nonché quelle di
cui agli articoli 162 (Oblazione nelle contravvenzioni) e 162-bis (Oblazione
discrezionale) del codice penale.



La conclusione è, quindi, nel
senso che il legislatore del 2003, «mosso da un intento di cautela deflativa»,
avrebbe «operato una scelta di carattere procedimentale» assolutamente
ragionevole, proponendosi «di differenziare le discipline ed i relativi rimedi
previsti dall`ordinamento, a seconda che l`autore della violazione intenda far
valere i propri diritti di fronte all`autorità amministrativa ovvero,
anticipatamente, a quella giudiziaria».





Considerato in diritto



1.? I Giudici di
pace indicati in epigrafe hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale del comma 3 dell`art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), disposizione introdotta dall`art. 4,
comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed
integrazioni al codice della strada), aggiunto dalla legge di conversione 1°
agosto 2003, n. 214.



Oggetto delle loro censure è la previsione
normativa che stabilisce ? a carico di chi proponga ricorso avverso il verbale
di contestazione d`infrazione alle regole del codice della strada ? l`onere di
«versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità
del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione
inflitta dall`organo accertatore».



2.? Elemento comune a tutte
le ordinanze di rimessione è l`ipotizzata violazione degli articoli 3 e 24 della
Costituzione, sotto il profilo che l`onere in questione ? pena l`inammissibilità
del ricorso giurisdizionale ? si risolverebbe in una discriminazione dei
soggetti privi di adeguati mezzi economici, i quali, anche in ragione del
cospicuo ammontare di cui è imposto il pagamento, si vedono, se non precludere,
quantomeno notevolmente ostacolare l`accesso alla tutela giurisdizionale, con
conseguente pregiudizio del loro «diritto inviolabile» di agire in
giudizio.



Né ad escludere tale evenienza varrebbe il rilievo che
resta ferma per costoro la possibilità di proporre ? senza necessità di alcun
preventivo versamento, non contemplato in tale ipotesi ? il ricorso all`autorità
prefettizia (ex art. 203 del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992), giacché ciò,
semmai, evidenzierebbe vieppiù l`esistenza di un trattamento discriminatorio,
trasformando il ricorso al giudice di pace in strumento a disposizione dei soli
soggetti più facoltosi, con violazione anche del secondo comma dell`art. 3 della
Costituzione, che fa carico alla Repubblica di rimuovere, e non già creare,
«ostacoli» all`eguaglianza sostanziale dei cittadini.



Alcuni dei
giudici a quibus ? sempre in relazione alla violazione dell`art. 3 della
Costituzione ? denunciano anche un intrinseco difetto di ragionevolezza che
connoterebbe la norma in esame, sottolineando ? in particolare ? come il
versamento da essa contemplato non sia in alcun modo razionalmente collegato
alla pretesa dedotta in giudizio, né assolva «allo scopo di assicurare al
procedimento uno svolgimento conforme alla sua funzione», apparendo piuttosto
introdotto «al fine di restringere il campo dei possibili ricorrenti avverso
provvedimenti amministrativi».



La censura relativa alla
violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione è accompagnata, poi, in
talune ordinanze di rimessione, da altre concernenti gli articoli 2, 25, primo
comma, 111, secondo comma, e 113 della Carta fondamentale.



3.? Le
questioni sollevate, per la loro evidente connessione, vanno trattate
congiuntamente, per cui va disposta la riunione dei relativi
giudizi.



4.? La questione sollevata dal Giudice di pace di Mestre
con l`ordinanza n. 996 del 2003 è inammissibile.



L`ordinanza,
infatti, dà atto dell`avvenuto versamento della somma da parte del ricorrente,
di talché il dubbio relativo all`illegittimità costituzionale della norma che
contempla detto versamento ? sotto il profilo della «grave disparità di
trattamento tra i cittadini» ? è privo di rilevanza nel giudizio a
quo.




5.? Nel merito la questione proposta con le altre ordinanze
di rimessione è fondata.



5.1.? «Il principio, secondo il quale
tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi e la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento, deve trovare attuazione uguale per tutti, indipendentemente da
ogni differenza di condizioni personali e sociali» (cfr. sentenza n. 67 del
1960).




Alla luce di tale principio deve ritenersi che
l`imposizione dell`onere economico di cui all`art. 204-bis del d.lgs. n. 285 del
1992 finisca con il pregiudicare l`esercizio di diritti che l`art. 24 della
Costituzione proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento
comporta un effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio, incidendo
direttamente sull`ammissibilità dell`azione esperita.




5.2.? Giova
rammentare come il problema ? non nuovo nella giurisprudenza di questa Corte ?
della compatibilità tra il principio costituzionale che garantisce a tutti la
tutela giurisdizionale dei propri diritti e singole norme che impongono
determinati incombenti (anche di natura economica) a carico di coloro che tale
tutela richiedano, sia stato risolto alla luce della distinzione fra gli oneri
che sono «razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo
di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione», da
ritenere evidentemente consentiti, e quelli che tendono, invece, «alla
soddisfazione di interessi del tutto estranei alle finalità predette», i quali ?
conducendo al risultato «di precludere o ostacolare gravemente l`esperimento
della tutela giurisdizionale» ? incorrono «nella sanzione
dell`incostituzionalità» (cfr. sentenze n. 522 del 2002 e n. 333 del 2001).




Orbene, tale seconda evenienza è quella che ricorre nel caso
della disciplina censurata, considerate sia l`entità economica dell`esborso,
superiore alla misura della sanzione generalmente inflitta in concreto ai
trasgressori, sia soprattutto le modalità di assolvimento dell`onere economico
de quo, destinate a tradursi in un procedimento macchinoso nella fase tanto del
versamento della somma quanto della sua (eventuale) restituzione all`avente
diritto.



Sotto altro aspetto, deve osservarsi che l`imposizione
in via generalizzata ? da parte della norma censurata ? del suddetto onere a
carico del soggetto che intenda adire le vie giudiziali, in nessun modo
funzionale alle esigenze del processo, si risolve in un ostacolo, anche per
l`ammontare dell`esborso pari alla metà del massimo edittale della sanzione, che
finisce per scoraggiare l`accesso alla tutela
giurisdizionale.



Alla luce, dunque, delle considerazioni che
precedono risulta evidente la violazione dei citati parametri costituzionali,
sia sotto l`aspetto della lesione del diritto di difesa del ricorrente, sia
sotto l`aspetto della palese irragionevolezza della norma in rapporto alle
caratteristiche del procedimento giurisdizionale in questione, improntato a
«gratuità» e «massima semplificazione per le parti», secondo quanto stabilito
dall`art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).


6.? L`accertata violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione
assorbe le ulteriori censure dedotte dai rimettenti.




per questi motivi


LA CORTE
COSTITUZIONALE


riuniti i giudizi,


dichiara


l`illegittimità costituzionale dell`art. 204-bis, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto
dall`art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151
(Modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunto dalla legge di
conversione 1° agosto 2003, n. 214;


dichiara l`inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale del predetto art. 204-bis, comma 3, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di
pace di Mestre, con l`ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 996 del
2003).


Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 5 aprile 2004.


F.to:


Gustavo
ZAGREBELSKY, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA,
Cancelliere


Depositata in Cancelleria l`8 aprile 2004.


Il
Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA


Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this