2 Aprile 2012

IL VISTO DI INGRESSO

“Gli immigrati. Tra problematicità, sistemi di tutela e sistemi di sostegno” è un progetto finanziato dal Forum ANIA – Consumatori con l’intento di attivare un percorso di informazione, assistenza e supporto finalizzato all’esplorazione del “viaggio” intrapreso nel nostro paese e nel nostro ordinamento dal soggetto immigrato.

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L’ingresso nel territorio italiano è consentito soltanto agli stranieri che:

  • si presentano attraverso un valico di frontiera
  • siano in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere
  • abbiano un visto di ingresso o di transito, nei casi in cui è richiesto
  • non siano segnalati al sistema informativo Schengen ai fini della non ammissione
  • non siano considerati pericolosi per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o le relazioni internazionali
  • dimostrino di avere mezzi finanziari per il loro sostentamento e abbiano a disposizione la somma necessaria al rimpatrio, eventualmente dimostrabile con l’esibizione del biglietto di ritorno.

Gli stranieri in ingresso sono sottoposti ai controlli di frontiera, doganali, valutari e sanitari.

Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti può essere respinto alla frontiera. Il provvedimento può essere attuato dalle Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d’ingresso o di transito.

Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno.

Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen l’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l’apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera.

Invece, lo straniero che proviene da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall’ingresso, al questore della provincia in cui si trova.

Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione resa all’albergatore e sottoscritta dallo straniero. La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Dall’8 agosto 2009 è introdotto il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato italiano (l.94 del 15/7/2009).
Pertanto, chi entra o soggiorna in maniera irregolare in Italia commette il reato di immigrazione clandestina, punito con un’ammenda da 5.000 a 10.000 euro.

I cittadini stranieri che entrano o soggiornano in Italia illegalmente sono denunciati al giudice di pace e rimpatriati. Il Questore, pertanto, dopo aver eseguito l’espulsione o il respingimento dello straniero, ne dà comunicazione allo stesso giudice di pace che pronuncia sentenza di non luogo procedere.

Il visto è l’autorizzazione concessa allo straniero per l’ingresso nel territorio della Repubblica italiana. E’ stampato su carta adesiva e si applica sul passaporto o altro documento di viaggio del richiedente.

Alla domanda di visto deve essere allegata una foto formato tessera, un documento di viaggio valido e, dove richiesto, la documentazione specifica per il tipo di visto richiesto.

Lo straniero deve obbligatoriamente indicare:

  • finalità del viaggio;
  • mezzi di sostentamento per il viaggio ed il soggiorno;
  • condizioni di alloggio

Il visto è rilasciato dalle ambasciate e dai consolati italiani nello stato di origine o della stabile residenza dello straniero. Non è possibile il rilascio del visto (né la proroga) allo straniero che già si trovi in Italia.

I cittadini di alcuni Paesi non sono obbligati a richiedere il visto d’ingresso per soggiorni per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva purchè non superiori a 90 giorni.

Dal prossimo 1° settembre 2010, i cittadini dei Paesi esenti dall’obbligo del visto per corto soggiorno potranno far ingresso in Italia, per soggiorni fino a novanta giorni, anche per motivi di studio, senza la necessità di richiedere il corrispondente visto d’ingresso per studio.

Diversamente, cittadini di altri Paesi hanno sempre l’obbligo di visto.

  • Visto per soggiorni brevi fino a 90 giorni (Visto Schengen Uniforme). Consente al titolare il transito i il breve soggiorno fino a 90 giorni, all’interno dello Spazio Scengen.
  • 2. Visto per soggiorni di lunga durata, di tipo D (Nazionali). Per tutti i soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) gli stranieri devono avere sempre il visto, anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per soggiorni di breve durata. Il visto di tipo D è valido per l’ingresso ed il soggiorno in Italia superiore a 90 giorni (per uno o più ingressi) e consente al titolare di circolare liberamente nell’area Schengen per un periodo non superiore a tre mesi per semestre. L’esercizio della libera circolazione è consentito solo qualora il visto sia in corso di validità.
  • Lo straniero già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno, è esente da visto per soggiorni non superiori a 3 mesi, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio. Anche in questo caso occorre la dichiarazione di presenza

Tipologie di Visto

Sono 20 le tipologie di visto d’ingresso: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, familiare al seguito, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro.

  • Visto tipo A: transito aeroportuale
  • Visto tipo B: transito, è stato abolito di seguito all’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010.
  • Visto tipo C: per l’ingresso e il soggiorno di breve durata, fino a 90 giorni, con uno o più ingressi
  • Visto tipo D: per l’ingresso e il soggiorno di lunga durata, superiore a 90 giorni e l’esercizio del diritto di libera circolazione nei Paesi Schengen diversi da quello che ha rilasciato il visto, per uno o più ingressi.
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