Il Tribunale: no alla class action contro la Banca Popolare di Bari
-
fonte:
- la Repubblica
di Chiara Spagnolo No alla class action del Codacons contro la Banca Popolare di Bari: il Tribunale civile ritiene che gli interessi degli azionisti, che hanno trascinato in aula l’istituto a causa della dissennata gestione della famiglia Jacobini, siano tutti diversi tra loro e dunque non possano essere affrontati in una causa comune. La sentenza della quarta sezione civile, presieduta dalla giudice Raffaella Simone, spegne dunque le speranze di decine di soci di vedere risarcito un danno, che avevano quantificato ognuno nella cifra sborsata per l’acquisto delle azioni. L’associazione dei consumatori aveva attribuito alla Popolare una serie di responsabilità relative alle errate informazioni fornite e ritenuto che i soci potessero costituirsi in “class” in quanto titolari di diritti individuali omogeni. La banca, dal canto suo, aveva chiesto di dichiarare l’inammissibilità dell’azione di classe o, nel caso in cui il Tribunale l’avesse ritenuta responsabile, di calcolare i risarcimenti non in base al valore che le azioni avevano quando furono acquistate ma in base alla differenza rispetto al valore attuale. I giudici, però, non sono neppure arrivati alle valutazioni nel merito, perché ha accolto una questione proposta dalla BpB in via preliminare, relativa alla «disomogeneità delle posizioni giuridiche azionate» ricorrenti, con la class action, lamentavano «la lesione di diritti in tema di negoziazione e gestione degli strumenti finanziari» . Nell’ordinanza il collegio ha però chiarito quali siano i termini della class action e quali i suoi limiti. «In presenza di domande risarcitorie e restitutorie, come nel caso di specie — è scritto — è necessario che vi sia comunanza di fatti generatori del danno» . Per i ricorrenti quei fatti erano le violazioni degli obblighi di informazione da parte della Banca Popolare nei confronti degli azionisti (nel periodo tra il 2013 e il 2019) e di chi ha aderito agli aumenti di capitale (nel 2014 e 2015). Tali violazioni, però, secondo i giudici non avrebbero inciso nello stesso modo su tutti gli azionisti, le cui scelte sono state collegate anche a valutazioni individuali, grado di esperienza, alla consistenza del portafoglio e alla valutazione del rischio. Ne consegue che i presunti danni non possono essere chiesti all’unisono ma, sul piano civile, dovrebbero essere avviate cause separate.
-
Sezioni:
- Rassegna Stampa
-
Aree Tematiche:
- BANCA