10 Luglio 2012

IL TRASPORTO PER MARE LE NORMATIVE DA SEGUIRE

IL TRASPORTO PER MARE LE NORMATIVE DA SEGUIRE

di Raffaella D’ Angelo* Il trasporto per mare è regolato dalla normativa speciale contemplata dal codice della navigazione. Il vettore ha l’ obbligo di: fornire la nave in buono stato e dotata del servizio sanitario a bordo nel caso di viaggi lunghi per una pluralità di persone; rispettare le pattuizioni contrattuali, tra cui gli orari di partenza e arrivo. L’ art. 400 cod. nav., nel caso in cui il passeggero si venga a trovare nell’ impossibilità di partire per motivi gravi, giustificati ed imprevedibili, opportunamente documentati prevede la risoluzione del contratto di viaggio, con riconoscimento a favore del vettore del pagamento di una penale del 25% del prezzo del biglietto. Invece nell’ ipotesi in cui per causa non imputabile (ad esempio un malessere che costringa allo sbarco), il passeggero sia costretto a interrompere il viaggio già iniziato, questi avrà diritto alla restituzione del prezzo per la parte di viaggio non effettuata. Per quanto riguarda invece eventuali danni subiti durante il trasporto (danni materiali, danni da ritardo, ecc.) la legge presume la colpa del vettore, prevedendo, così, un ipotesi cd di responsabilità oggettiva. Per tale motivo quindi, in questi casi, non spetterà al viaggiatore, fornire la prova della responsabilità della compagnia di navigazione, ma sarà quest’ ultima, che di fronte alla prova del danno subito dovrà dimostrare l’ assenza di una propria responsabilità, a meno che non si tratti di un ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. Per i danni alle cose, le compagnie di navigazione tendono a fare valere il limite di risarcibilità previsto dal codice della navigazione per il trasporto di merci. Tale limite ancora attestato alle vecchie 200.000 lire è sicuramente insufficiente ove si verifichi, ad esempio, un danno all’ autovettura imbarcata (ad esempio su un traghetto). Proprio per questo motivo la giurisprudenza più recente, in un’ ottica più favorevole al consumatore, ha equiparato l’ auto al bagaglio portato dal passeggero, sottraendola, quindi, al limite di risarcimento previsto per il trasporto merci. Alcune compagnie di navigazione, in recepimento di questo orientamento, consentono di effettuare, al momento dell’ imbarco, la registrazione della vettura con una “dichiarazione di maggior valore” analoga a quella prevista per il trasporto aereo. In questo caso scegliendo di versare un modesto supplemento si avrà la possibilità di ottenere il risarcimento integrale. Invece, ove si verifichi un ritardo sull’ orario di arrivo previsto, il vettore dovrà risarcire qualsiasi danno. *Ufficio legale Codacons Campania.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this