Il Tar: “Sulla E45 non decidono i sindaci”
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fonte:
- La voce di Romagna
sentenza, la 873 del 12 ottobre 2015, destinata a rivoluzionare non solo la vita degli automobilisti, ma soprattutto i bilanci comunali. “Sulle superstrade – cita il giudice del tribunale amministrativo – spetta solo alla Polstrada posizionare i controllori automatici della velocità in sede fissa e al prefetto sovrintendere a questo tipo di attività. Il comune infatti deve limitarsi al controllo dei centri abitati e non può prescindere dal confronto con il rappresentante governativo per iniziative di questo tipo”. Il passaggio chiave, è nel ruolo del prefetto, che resta il principale coordinatore dell’ attività sanzionatoria. Nella lunga querelle sugli autovelox posizionati sulla E45 Orte -Ravenna dai comuni confinanti con l’ arteria di traffico gestita da Anas, gli enti comunali hanno spesso fatto appello alla mancata classificazione della stessa superstrada, relegata ancora in via provvisoria come strada extraurbana principale, esentata dal dl 121/2002 dall’ obbligo di preventivo decreto del prefetto per l’ attivazione dei controlli automatici della velocità. Ora invece questa sentenza ribalta tutto, perchè per i giudici il prefetto resta il coordinatore delle attività sanzionatorie dei vigili urbani. In sostanza, i sindaci non possono più disporre i controlli automatici su una strada statale, senza un preventivo confronto col prefetto. lazione di un autovelox fisso sulla superstrada E45, aveva infatti lamentato la successiva revoca dell’ atto dopo l’ intervento del compartimento di Polizia Stradale di Bagno di Romagna. Secondo i giudici amministrativi, invece, anche se si tratta di una strada extraurbana principale, la competenza sarebbe stata del prefetto anche se il tratto di strada in questione non richiede espressamente un provvedimento ad hoc della Prefettura. Nel caso specifico di Sant’ Agata Feltria, va anche detto che si tratta di un Comune interessato solo marginalmente dalla superstrada. Per il caso sottoposto al Collegio amministrativo, dunque, la necessità di piazzare un autovelox fisso ha mere finalità di cassa e non quindi evidenti fini di prevenzione e sicurezza. “Anche se la cassificazione formale del tratto stradale consente, apparentemente, di definire la strada come extraurbana principale, di fatto – conclude la sentenza – la superstrada è assimilabile ad una strada locale di tipo C dove l’ installazione dei misuratori di velocità automatici è sempre subordinata al decreto del prefetto”. E’ evidente che questa sentenza appena pubblicata dal tar dell’ Emilia Romagna, avrà non poche ricadute sia per gli enti pubblici, sia negli organi di Polizia. Senza contare le associazioni dei consumatori come il Codacons, che potrebbero avanzare azioni a tutela degli automobilisti fin qui sanzionati.
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