10 Gennaio 2017

Il Tar spegne le speranze degli ex azionisti Carife

Il Tar spegne le speranze degli ex azionisti Carife
bocciate le
richieste di fondazione, piccoli soci e codacons contro la risoluzione i
giudici amministrativi: bce fuori da norme italiane, bankitalia ha
discrezionalitàgiustizia e risparmio»nessun profilo d’
incostituzionalità per l’ azzeramentopalazzo crema riflette, codacons:
ricorso al consiglio di stato

Riccardo Maiarelli, presidente della Fondazione, è all’ estero e dalle parole filtrate da Palazzo Crema traspare tutta la delusione per la “botta” del Tar, «era mesi che attendevamo questa sentenza e ora vogliamo “digerirla” per bene». Colpiti anche i piccoli azionisti, che secondo il Tar avrebbero dovuto presentare ricorsi autonomi, e il Codacons. L’ istanza presentata da quest’ ultimo è stata dichiarata inammissibile in quanto l’ azione di annullamento delle risoluzioni di Carife e delle altre tre banche è stata ritenuta estranea al campo oggettivo di applicazione del codice del consumo. «Presenteremo appello al Consiglio di Stato, continuiamo infatti a ritenere incostituzionale la legge sul bail-in – ha commentato il presidente Codacons, Carlo Rienzi – Se non è stato applicato a Mps, non doveva essere utilizzato nemmeno per Etruria, Marche, Carife e Carichieti: è una disparità di trattamento». SEGUE DALLA PRIMA Giudicati inammissibili alcuni ricorsi aggiuntivi dei piccoli azionisti, tra i quali il sindaco Tiziano Tagliani, e infondata la questione di costituzionalità delle norme alla base della risoluzione. Addio anche a possibili risarcimenti. La sentenza della sezione 2Q porta la data del 7 gennaio e la firma dell’ estensore Stefano Toschei, oltre che del presidente Leonardo Pasanisi, e boccia punto per punto le argomentazioni della Fondazione, sostenute dal legale Fabio Merusi. La prima era relativa all’ implicito assenso dato dalla Bce, per scadenza dei termini, all’ aumento di capitale approvato dall’ assemblea di luglio 2015, e quindi all’ inutilità della risoluzione. Qui i giudici italiani alzano le mani di fronte alla extra-territorialità, «non si rinvengono norme che estendono all’ attività di competenza di Bce l’ istituto del silenzio assenso», che sarebbe ad ogni modo scattato a fine dicembre, cioè a risoluzione già effettuata. L’ aumento di capitale, peraltro, «nei fatti non ha avuto luogo, e pertanto il ripristino di adeguati livelli di patrimonializzazione (…) non si è mai realizzato in concreto», visto che non è mai arrivata la valutazione positiva della Commissione Ue. Di più, dalla sentenza emerge una nota firmata dai commissari Vestager e Hill a ridosso della risoluzione, cioè il 19 novembre 2015. Quando Bankitalia è intervenuta la situazione era sicuramente sull’ orlo della liquidazione, visto che al 30 settembre 2015 «risulta un patrimonio negativo pari a circa 24,5 milioni (…), un saldo della liquidità sceso a 36 milioni alla data del 18 novembre 2015 (pari all’ 1% dell’ attivo) sostenuto dall’ utilizzo di linee interbancarie per euro 80 milioni su un accordato di circa 160 milioni di cui euro 55 milioni concessi negli ultimi giorni per arginare la preoccupante situazione di liquidità. La banca – continua il programma di risoluzione – è esposta al rischio di deflussi da parte di grandi depositanti, i quali detengono giacenze libere superiori all’ attuale buffer (i primi 20 clienti detengono giacenze pari a circa il 19% della raccolta diretta)». In queste condizioni, conclude il ragionamento di Bankitalia fatto proprio dalla sentenza, l’ unica alternativa alla liquidazione coatta era appunto la risoluzione, visto che il Tar non entra «di scelte politiche che avrebbero potuto essere diverse», con riferimento alla vicenda Tercas sulla quale pure la Commissione Ue intervenne. In ogni caso, è questo il cuore del ragionamento dei giudici, è ribadito «l’ assoluto rilievo della natura discrezionale tecnica del potere amministrativo esercitato dalla Banca d’ Italia», le cui scelte possono essere sindacabili da un Tar solo per «illogicità manifesta, quale figura sintomarica di eccesso di potere, non potendo il giudice amministrativo sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’ organo di controllo». Quanto alla presunta non costituzionalità, per lesione del diritto di proprietà, il Tar del Lazio richiama la sentenza della Corte di giustizia europea del luglio 2016 sulle banche slovene, che ha escluso lesioni per azionisti e bondisti subordinati: i primi «assumono il rischio d’ investimento e sono responsabili per la passività della banche fino a concorrenza del capitale sociale», i secondi «sono comunque destinati a subire le perdite della banca dopo gli azionisti». Unica consolazione per i ricorrenti: è stata riconosciuta la compensazione delle spese. Stefano Ciervo ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
stefano ciervo
 

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