Il Tar: ordinanza scuola valida sino al 3 dicembre
-
fonte:
- La Gazzetta del Mezzogiorno
Resta efficace in Puglia fino al 3 dicembre il provvedimento con il quale la Regione ha lasciato ai genitori la scelta sulla didattica in presenza o a distanza nelle scuole elementari e medie. Lo ha deciso il Tar Puglia dichiarando improcedibile l’istanza cautelare per la sospensione dell’ordinanza 407 con la quale la quale la Regione, il 27 ottobre, ha disposto la didattica digitale integrata per tutte le scuole, eccetto quelle dell’infanzia Per i giudici amministrativi quella ordinanza «ha perso efficacia» perché è stata superata da quella successiva 413 emanata dalla Regione, che ha recepito il Dpcm del 3 novembre affidando, appunto, alla libera scelta delle famiglie le modalità di didattica. Nel provvedimento i giudici del Tar rilevano che l’ordinanza 413, la seconda emanata dal presidente della Regione Michele Emiliano, è stata resa sul presupposto della sopravvenuta disciplina prevista dal Dpcm del 3 novembre e sulla base della valutazione della situazione epidemiologica nella Regione successiva a quella «fotografata» nella precedente ordinanza 407. In precedenza lo stesso Tar, con provvedimento cautelare monocratico d’urgenza aveva sospeso la prima ordinanza della Regione di fine ottobre, la 407, che aveva disposto la didattica a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, fatta eccezione per quelle dell’infanzia. I giudici considerano che il secondo provvedimento regionale «ai fini della riduzione del rischio di diffusione epidemica, ha consentito, per il primo ciclo di istruzione, la didattica integrata a distanza alle famiglie che ne facciano richiesta, precisando che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata non può essere imposta la didattica in presenza e che l’eventuale assenza deve sempre considerarsi giustificata». Nel provvedimento del Tar si rileva, inoltre, che «le nuove prescrizioni regionali, efficaci dal 7 novembre al 3 dicembre, non sono state oggetto di contestazione a mezzo di motivi aggiunti» equindi «le misure urgenti adottate dalla Regione Puglia per contrastare l’emergenza epidemiologica Covid- sono “ora disciplinate dal nuovo provvedimento». Dichiarando improcedibile la domanda cautelare, i giudici hanno anche ritenuto «non ammissibile la richiesta di interrogatorio libero» del presidente Emiliano. «Valutiamo non più procrastinabile l’avvio di un tavolo istituzionale di confronto che abbandoni la linea dello scaricabarile sulle singole famiglie – attaccano i segretari regionali della Cgil e della Flc Cgil, Pino Gesmundo e Claudio Menga – di competenze che sono esclusive della scuola, rendendosi capace di guardare anche in prospettiva per rimettere, quanto prima, le istituzioni scolastiche in grado di ripartire con la didattica in presenza». «La sentenza del Tar – dicono i sindacalisti – rimette integralmente alla dimensione politica ogni scelta che la Regione è chiamata ad assumere. Alla luce di questa sentenza, ora più che mai, va fatta un’operazione di verità rispetto a quanto accaduto sinora: la responsabilità per la recrudescenza dei dati sulla diffusione del contagio da Covid, per il collasso del sistema di tracciamento delle Asl, per la saturazione dei posti letto nelle corsie d’ospedal e nei reparti di terapia intensiva, per il mancato decollo di un sistema dei trasporti dedicati ai servizi scolastici, vanno addebitate a precise scelte operate autonomamente della Regione e delle quali ora la scuola è indebitamente chiamata a pagare il prezzo più alto». «Le scuole di Puglia restano aperte e non potevano essere chiuse», sostiene in una nota il Codacons Lecce, ricorrente dinanzi al Tar insieme con un gruppo di genitori contro l’ordinanza della Regione. Il Codacons ritiene che i giudici amministrativi hanno «accolto di fatto il primo motivo del ricorso», spiegando che «l’ordinanza 407 della Regione Puglia non esiste nell’ordinamento Pr questo il Codacons «non può che essere soddisfatto del risultato raggiunto: le scuole di Puglia restano aperte con facoltà dei genitori di scegliere tra didattica integrata e presenza a scuola. Pur non condividendo la seconda ordinanza 413 della Regione Puglia, poiché intrisa di posizioni giuridicamente inaccettabili – aggiunge – , esprime la propria soddisfazione per l’importante risultato raggiunto perché consente che le scuole restino aperte»
-
Sezioni:
- Rassegna Stampa
