10 Agosto 2001

Il Tar accoglie il ricorso sull`equalizzatore

Il Tar accoglie il ricorso sull`equalizzatore
Il tribunale amministrativo del Lazio ha sopeso il meccanismo di tassazione sui guadagni di Borsa, nella parte in cui si tassano i capital gains “virtuali“, maturati ma non riscossi

ROMA – Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla Codacons: è sospesa l`applicazione dell`equalizzatore sui capital gains, sui guadagni di Borsa, nella parte in cui si prevede la tassazione dei guadagni degli investimenti azionari “virtuali“, ovvero sui profitti maturati ma non riscossi dagli investitori.

La decisione è stata resa nota dal Codacons, l`associazione dei
consumatori, che aveva promosso il ricorso, con un comunicato: il Tar del Lazio ha deciso di accogliere il ricorso lo scorso 26 luglio, ma la sentenza porta la data del 3 agosto, e ha chiesto all` amministrazione finanziaria di modificare il provvedimento.


L`applicazione del decreto ministeriale del 4 agosto del 2000, che aveva introdotto il meccanismo del cosiddetto “equalizzatore“ è di fatto sopesa: nel provvedimento di prevedeva un moltiplicatore per equiparare i diversi tipi di tassazione previsti per il risparmio gestito a quella del risparmio amministrato.

Con l`effetto, per rendere neutrale la tassazione tra diversi regimi di gestione, di tassano i guadagni al 31 dicembre dei risparmio amministrato anche se risultassero ancora “virtuali“ e anche nel caso in cui il titolo, al momento della vendita, produca una minusvalenza (venga venduto cioè ad un prezzo più basso rispetto al momento dell`acquisto).


La sentenza del Tar del Lazio sembra poter mettere (già) la parola fine alla breve e contrastata esistenza dell`equalizzatore. Il meccanismo ideato dai tecnici dell`ex ministro del Tesoro Vincenzo Visco, entrato in vigore solo qualche mese fa, era già stato “bocciato“ dall`Abi, l`associazione delle banche italiane, e dalla nuova maggioranza. Ora, la sentenza del Tar, rischia di accelerare la sua revisione.


Secondo il Tar del Lazio, il “decreto ministeriale ha disposto la tassazione anche di profitti puramente virtuali siccome non effettivamente monetizzati“. Per questo motivo sono state accolte le ragioni esposte dal Codacons: il Tar ha imposto un ripensamento all`amministrazione finanziaria delle valutazioni per la messa a punto del decreto. In questo modo è “sospesa l`efficacia del provvedimento impugnato“ in attesa di “una rinnovata valutazione della situazione giuridica, con conseguente conferma, integrazione, modifica annullamento o revoca“ del decreto.

A questo l`amministrazione finanziaria – stabilisce il Tar del Lazio, contro il qualel`amministrazione potrebbe far ricorso al Congsiglio di Stato, supremo organo della magistratura amministrativa – “dovrà procedere previa audizione delle parti eventualmente assistite da propri tecnici di fiducia“.


“L`aberrante sistema di tassazione che colpisce anche le perdite – sostiene il Codacons – è stato finalmente sospeso. Le plusvalenze determinate dalla differenza tra il prezzo di acquisto di un titolo e il valore di scambio sul mercato dello stesso, al 31 dicembre dal 2000 in poi, è colpito dal fisco a prescindere dalla considerazione che successivamente al 31 dicembre la vendita del titolo possa avvenire in perdita determinando in tal mondo una minusvalenza che grava anche fisicamente sul consumatore“, continua l`associazione.
Per il Codacons con il sistema dell`equalizzatore vengono infatti violati anche i principi costituzionali (è stata infatti sollevata anche la questione di legittimità costituzionale davanti al Tar) secondo i quali “la tassazione deve essere commisurata alla capacità di contribuzione“.


L`attuale ministro delle attività produttive Antonio Marzano aveva intenzione di rivedere il meccanismo: “La revisione dell`imposta sui capital gains – aveva detto nei mesi scorsi l`economista – non è contenuta nel programma della casa delle libertà ma la stiamo studiando insieme a Tremonti in alcuni settori“.

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