Il salvautente, sportello al servizio del cittadino
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fonte:
- La Gazzetta del Mezzogiorno
al servizio del cittadino
Iniziativa tra Gazzetta e associazioni dei consumatori
Ritorna «Il salvautente», la rubrica ideata per essere sempre più vicino ai cittadini. Uno sportello di informazioni svolto in collaborazione tra la Gazzetta e le sedi territoriali del Codacons, dell`Unacons e dell`Unai. Si tratta di uno sportello interattivo tra il giornale ed i lettori, che sono invitati a porre quesiti e problematiche da inviare tramite lettera alla Gazzetta (Galleria piazza Mazzini, 29, Lecce) o tramite fax (0832-312888). Le lettere possono essere inviate anche agli indirizzi delle tre associazioni. Gli esperti, ogni giovedì, risponderanno ai quesiti posti.
Il Comune «blocca» una sentenza
«Si può rivolgere nuovamente ai giudici»
Nel 2000, dopo tanti anni di attesa, ho vinto una causa davanti al Tar contro un Comune della provincia, ma nonostante la sentenza non sia stata impugnata, l`Amministrazione non adempie alla decisione dei giudici, negandomi la tanto agognata giustizia. E` mai possibile una situazione del genere? Può un Comune decidere di non adempiere ad una sentenza? Come posso fare per sbloccare la situazione?
Carlo P.
(Risponde l`avvocato Caterina Sturdà, dell`ufficio legale del Codacons)
«Non è ammissibile che una decisione del Tribunale venga disattesa dall`Amministrazione soccombente in un giudizio, ciò perchè la stessa decisione contiene anche l`ordine all`Amministrazione medesima di eseguire la sentenza, e quindi un ente non può non adempiere; in concreto questo non accade quasi mai in senso assoluto come invece al contrario lei mi riferisce; il più delle volte, infatti, conservando l`Amministrazione un certo margine di scelta discrezionale tra più forme di adempimento, spesso accade che la forma prescelta non risulti satisfattiva delle scelte del privato. In ogni caso, tanto in quest`ultima ipotesi che nel suo caso, di totale inadempimento, per ottenere che l`Amministrazione si uniformi esattamente alle decisioni del giudice, è necessario il ricorso al rimedio dell`ottemperanza.
Pertanto lei dovrà prima di tutto, per obbligare il Comune ad adempiere, notificare allo stesso un atto stragiudiziale di diffida e messa in mora con la prefissione di un termine per provvedere, che costituisce un presupposto necessario al successivo giudizio davanti al giudice; successivamente, in caso di persistente inerzia del Comune, rivolgersi nuovamente allo stesso oergano giurisdizionale che ha emanato la sentenza da eseguire poichè non c`è stata impugnazione, che provvederà a dare esecuzione al giudicato amministrativo, attraverso il citato giudizio di ottemperanza. In questo giudizio, dove il Tribunale ha una giurisdizione estesa anche al merito, è consentito l`utilizzo di ampi poteri istruttori e decisori di sindacato di scelte discrezional e di sostituzione all`Amministrazione inottemperante; quindi nel suo caso, il giudice, persistendo l`inadempimento del Comune, potrà sostituirsi allo stesso nominando un commissario “ad acta“ che darà esecuzione alle decisioni della sentenza; poi se le attività del commissario “ad acta“, siano da lei ritenute non satisfattorie del giudicato, sarà possibile rivolgersi sempre al giudice dell`ottemperanza analogamente a quanto potrà fare l`Amministrazione; mentre se la sentenza del giudizio di ottemperanza non avrà dato quell`esito cui lei ritiene di aver diritto, sarà possibile anche proporre appello».
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