Il ristoratore non è responsabile delle lesioni di un cliente a un altro
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fonte:
- Libertà
Il ristoratore non è responsabile delle lesioni di un cliente a un altro
La domanda Una sera sono andato, con la mia famiglia, a cenare in una trattoria. Ho notato, quasi subito, che alcuni giovani, seduti ad un tavolo vicino al nostro, facevano molto chiasso. Ad un certo punto hanno cominciato a gettare per terra dei bicchieri che, poco prima, si erano fatti consegnare da un cameriere. A causa, purtroppo, di una scheggia proveniente da un bicchiere frantumatosi a terra, ho riportato una lesione ad un occhio. Mi chiedo se posso essere risarcito dal ristoratore. La risposta Il quesito in questione implica che si consideri, innanzi tutto, il disposto degli artt. 1783 e 1786 c.c. La prima norma dispone, al primo comma, che gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Sono considerate cose portate in albergo anche le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell`alloggio (art. 1783, co. 2, n. 1). L`art. 1786 c.c. prevede che le disposizioni relative al deposito in albergo si applichino anche ad altre categorie di soggetti tra i quali vi sono i gestori di trattorie. Il ristoratore, come gli altri esercenti di locali pubblici, in forza della norma appena citata, è sottoposto al regime di responsabilità operante per gli albergatori ma, a norma dell`art. 1783 c.c., la sua responsabilità si limita ai danni subiti dalle cose. E` necessario precisare che la disciplina codicistica circoscrive la responsabilità del ristoratore ai soli danni cagionati ai beni introdotti all`interno del locale, non prevedendo espressamente alcuna responsabilità per i danni subiti dalla persona dell`avventore. Occorre, in secondo luogo, valutare esattamente gli obblighi del ristoratore. Il contratto che intercorre tra il gestore di un ristorante ed il cliente fa sorgere, in capo al primo, l`obbligo di assicurare, nel modo migliore, la ristorazione dell`avventore. Si configura, quindi, l` obbligo di fornire un servizio. Il cliente ha (invece) l`obbligo di pagare il corrispettivo del pasto che ha consumato. Si tratta, quindi, di un contratto caratterizzato dalla corrispettività delle prestazioni. Alla luce degli artt. 1783 e 1786 c.c., della natura delle prestazioni dovute dal ristoratore e di quanto stabilito in giurisprudenza, si deve escludere che, nel caso di specie, il gestore della trattoria sia responsabile contrattualmente del sinistro che ha colpito il cliente. Il danno alla persona non rientra, infatti, nell`ambito di applicazione degli articoli di cui sopra. Il ristoratore, inoltre, ha espletato diligentemente l`obbligo, sorto dal contratto con il cliente, di fornire a quest` ultimo un servizio di ristorazione, non rientrando, invece, tra gli obblighi a suo carico, quello di far cessare l`attività pericolosa posta in essere dagli altri avventori. Per quesiti scrivere una e mail a [email protected] oppure telefonare al numero verde 800- 050800
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