4 Dicembre 2009

Il matrimonio

Il matrimonio è un negozio giuridico idoneo a creare un vincolo stabile, certo e duraturo tra due persone di sesso diverso che vogliono condividere un medesimo progetto di vita.

Prima dell’entrata in vigore della legge n. 898/1970, istitutiva del divorzio, il vincolo matrimoniale era indissolubile.

Il matrimonio è un istituto che è tutelato indirettamente dalle norme costituzionali ed espressamente dal codice civile (artt. 82 ss. c.c.).

Con il matrimonio si costituisce la famiglia legittima e si acquista lo status di coniuge.

Sussiste matrimonio solo in presenza di presupposti specifici: diversità di sesso tra i nubendi, libera e reciproca manifestazione di volontà e scambio dei consensi alla presenza dell’ufficiale di stato civile.

Il matrimonio si può celebrare solo tra persone che abbiano raggiunto la maggiore età (18 anni). Con espressa autorizzazione, le nozze possono essere celebrate anche quando il soggetto abbia compiuto il sedicesimo anno di età, a seguito di verifica e valutazione disposta dal tribunale competente (figura giuridica dell’emancipazione).

Dal vincolo matrimoniale discendono una molteplicità di rapporti patrimoniali e di diritti ed obblighi tra coniugi e tra genitori e figli (artt. 143 ss. c.c.).

Normalmente la celebrazione del matrimonio è preceduta da un periodo più o meno lungo di fidanzamento, durante il quale i partner possono reciprocamente impegnarsi a compiere atti od assumersi obbligazioni di natura giuridica in vista del futuro matrimonio.

LA PROMESSA DI MATRIMONIO

La promessa di matrimonio (anche detta sponsali) consiste nell’impregno reciproco di prendersi come marito e moglie.

La promessa non obbliga a contrarre matrimonio poiché si è sempre liberi di decidere se addivenire o meno al futuro matrimonio.

L’istituto, regolamentato dagli artt. 79 e ss. c.c., riveste soprattutto importanza sociale ed assume rilievo giuridico, solo in presenza di determinate circostanze:

  • qualora la promessa non sia rispettata da uno dei partner, senza giustificato motivo (art. 81,1°co. c.c.);
  • qualora vi sia stato rifiuto a contrarre matrimonio per comportamento colpevole del proprio fidanzato (art. 81,2°co. c.c.).

Solo in tali specifici casi, è possibile ottenere il risarcimento del danno per le spese compiute e per le obbligazioni assunte a causa della promessa di matrimonio, rimasta disattesa (art. 81,1°co. c.c.).

Il diritto del compagno, deluso nella legittima aspettativa di contrarre matrimonio, può essere fatto valere entro un anno dal giorno del rifiuto alla celebrazione del matrimonio.

È possibile inoltre, richiedere autonomamente la restituzione dei doni fatti. Tale istanza potrà anche essere esperita congiuntamente alla richiesta di risarcimento dei danni, qualora ne sussistano i requisiti.

OBBLIGHI TRA I CONIUGI E DOVERI VERSO I FIGLI

Con il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri.

In particolare, gli obblighi che la legge stabilisce reciprocamente sono quelli alla:

  • fedeltà;
  • collaborazione nell’interesse della famiglia;
  • assistenza morale e materiale (obbligo che viene meno, se uno dei coniugi, senza giustificato motivo, si allontana dalla casa familiare e rifiuta di farvi ritorno);
  • coabitazione;
  • contribuzione ai bisogni della famiglia, secondo le proprie capacità e sostanze. Marito e moglie, inoltre, devono fissare concordemente la residenza familiare (144, 1°co. c.c.).

Il matrimonio obbliga i genitori a mantenere, istruire ed educare i figli, nel rispetto delle loro aspirazioni, capacità ed inclinazioni naturali (art. 147 c.c.).

I genitori devono contribuire al mantenimento della prole in proporzione alle loro sostanze.

Qualora gli stessi siano privi di mezzi sufficienti diretti ad assolvere gli obblighi suddetti, l’obbligo investe gli ascendenti legittimi o naturali (cioè i nonni).

In mancanza di attivazione da parte del genitore obbligato o di coloro che sono tenuti per legge ad adempiere, è possibile rivolgersi al Presidente del tribunale, per ottenere i provvedimenti idonei a tutelare gli interessi propri della prole (art. 148,2° co. c.c.). Tali provvedimenti sono comunque, modificabili e revocabili.

RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI

A) Comunione legale dei beni

Dal matrimonio discendono conseguenze di fondamentale rilievo sul piano patrimoniale. In costanza di matrimonio, salvo diverso accordo tra i coniugi, il regime patrimoniale stabilito dalla legge è quello della comunione legale dei beni. Tuttavia, il regime della comunione legale, per volontà concorde degli sposi, può essere opportunamente derogato al momento della celebrazione del matrimonio, con conseguente annotazione a margine dello stato civile che i coniugi hanno scelto il regime della separazione patrimoniale. Una scelta analoga può essere fatta anche successivamente alla celebrazione del matrimonio, con atto avente la forma di atto pubblico (redatto cioè dinanzi ad un notaio).

Fanno parte della comunione tutti quei beni che sono stati acquistati congiuntamente o separatamente dai coniugi dopo il matrimonio.

Essi appartengono in parti uguali al marito ed alla moglie.

Specificamente, ricadono in comunione:

  • gli acquisti compiuti dai coniugi dopo il matrimonio;
  • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (art. 177, 1° co. c.c.);
  • gli utili ed incrementi di azienda di proprietà di uno solo dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestita da entrambi;
  • i risparmi dei coniugi.

Mentre sono esclusi dalla comunione i sguenti beni (art. 179 cc.):

  • beni di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio;
  • beni acquistati da un coniuge per successione o donazione (salvo non sia espressamente dichiarato che sono attribuiti alla comunione);
  • beni di uso strettamente personale;
  • beni che servono all’esercizio della professione;
  • beni ottenuti a titolo di risarcimento danni;
  • pensione per la perdita totale o parziale della capacità lavorativa;
  • beni acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o con il loro scambio, purché espressamente dichiarato.

I coniugi in regime di comunione legale dei beni possono agire con poteri disgiunti per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, per quelli di straordinaria amministrazione devono, invece, agire congiuntamente.

Lo scioglimento della comunione si può ottenere nelle seguenti ipotesi:

  • morte di uno dei coniugi;
  • dichiarazione di morte o di assenza presunta;
  • sentenza di divorzio;
  • sentenza o decreto di omologa della separazione personale;
  • fallimento di uno dei coniugi;
  • annullamento del matrimonio;
  • accordo convenzionale di abbandono del regime di comunione legale;
  • separazione giudiziale dei beni.

Con il venir meno della comunione, si può procedere alla divisione giudiziale dei beni in comune.

B) Separazione legale dei beni

Alternativamente al regime di comunione legale dei beni, la legge permette l’applicazione del regime patrimoniale di separazione. Tale regime patrimoniale deve essere adottatato congiuntamente mediante una dichiarazione espressa dei coniugi da manifestare durante la celebrazione del matrimonio, o anche successivamente. Nel caso di separazione legale dei beni, ciascun coniuge rimane titolare esclusivo, non solo dei beni acquistati antecedentemente al matrimonio, ma anche di quelli conseguiti successivamente.

Al coniuge proprietario dei beni spettano, in via esclusiva, il godimento e l’amministrazione degli stessi.

C) Forme alternative al regime patrimoniale di comunione e separazione dei beni

  • Comunione convenzionale

    Marito e moglie, con accordo esplicito, possono costituire un regime patrimoniale diretto a disciplinare con modalità diverse il regime di comunione previsto e regolamentato dalla legge.

    Concretamente, i coniugi hanno una libertà di azione comunque limitata, poiché con l’accordo possono solo ricomprendere nel regime di comunione legale alcuni beni personali non inclusi nella comunione.
     

  • Fondo patrimoniale

    Per accordo tra i coniugi, inotre, è possibile costituire un fondo patrimoniale, adottando un regime specifico per far fronte esclusivamente alle necessità della famiglia, mediante un vincolo di destinazione di particolari beni.

    Il fondo può essere costituito da entrambi i coniugi, oppure per volontà di uno solo di essi, con atto pubblico. Il fondo può essere costituito anche per volontà di un terzo, con atto pubblico o mediante testamento.

    Nel fondo possono rientrare solo beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, oppure titoli di credito.

    Per ciò che attiene la proprietà e l’amministrazione del fondo, si applicano le norme sulla comunione legale dei beni.

CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

La celebrazione del matrimonio può avvenire davanti all’Ufficiale di stato civile, oppure davanti ad un ministro di culto cattolico o di uno degli altri culti ammessi dallo Stato. In tale ultimo caso, il matrimonio può comunque produrre effetti sul piano civile (si parla di matrimonio concordatario).

I) Matrimonio contratto con rito esclusivamente religioso

I requisiti richiesti per la celebrazione del matrimonio religioso sono diversi da quelli previsti per contrarre il vincolo civile, così come differenti sono le cause di invalidità.

La disciplina relativa all’atto di matrimonio celebrato con rito religioso è di esclusiva competenza dei tribunali ecclesiastici. Sotto il profilo religioso, infatti, l’ordinamento italiano non ha alcuna rilevanza, potendo interviene solamente l’autorità ecclesiastica e solamente per ipotesi di nullità (il diritto canonico non prevede, infatti, gli istituti della separazione o del divorzio).

II) Matrimonio contratto con rito religioso e contestuale attribuzione degli effetti civili (matrimonio concordatario)

All’atto della matrimonio, è possibile attribuire efficacia civile alle nozze celebrate davanti ad un ministro di culto cattolico. A seguito del Concordato stipulato con la Santa Sede nel 1929, infatti, lo Stato italiano ha riconosciuto effetti civili al sacramento del matrimonio, regolamentato dal diritto canonico . Con gli Accordi di Villa Madama del 1984, l’autorità ecclesiastica e lo Stato italiano hanno rafforzato e precisato il contenuto del Concordato e gli accordi assunti sono stati resi esecutivi con la legge di ratifica n. 121/1985.

Senza dover necessariamente celebrare due diversi riti, pertanto, sarà possibile celebrare il matrimonio con rito religioso ed ottenere che lo stesso assuma effetti giuridicamente rilevanti nell’ordinamento italiano.

Perché ciò avvenga:

  1. il ministro di culto cattolico deve dare lettura ai nubendi degli articoli del codice civile relativi ai diritti ed obblighi dei coniugi,
  2. devono essere redatti due originali dell’atto di matrimonio,
  3. l’atto di matrimonio deve essere trascritto nei registri dello stato civile.

Tale ultimo adempimento è quello che riveste maggior rilievo, poiché, in difetto, il vincolo matrimoniale sarà valido, ma rivestirà efficacia solo in ambito religioso. La trascrizione del matrimonio religioso nei registri dello stato civile ha quindi efficacia costitutiva, ma gli effetti civili del matrimonio retroagiscono al giorno della celebrazione e non dal momento dell’effettiva trascrizione.

Vi sono inoltre dei casi specifici espressamente previsti dagli Accordi di Villa Madama che non permettono la trascrivibilità del matrimonio contratto con rito canonico.

Qualora la trascrizione non sia stata richiesta all’atto del matrimonio, sarà sempre possibile far luogo alla trascrizione tardiva del matrimonio.

Nel caso sussistano impedimenti che comportino l’invalidità del vincolo in ambito religioso (stante la diversità di disciplina), affinché il provvedimento emesso dalle autorità canoniche ottenga efficacia nell’ordinamento italiano, sarà necessario il vaglio ed il controllo della Corte di Appello civile, dovrà renderlo efficace ed esecutivo con sentenza. Relativamente al matrimonio concordatario trascritto, inoltre, l’ordinamento italiano ha giurisdizione per ciò che attiene la separazione e lo scioglimento del vincolo. Nessun provvedimento dell’autorità italiana produce comunque conseguenze nell’ordinamento canonico, restando, per esso, il vincolo matrimoniale costituito, indissolubile.

Si tratta infatti di competenze concorrenti che operano su piani diversi.

Matrimonio contratto secondo il rito civile

In questo caso, il matrimonio è assoggettato alle regole espressamente previste dal codice civile e dalle leggi speciali e non rivestirà alcun rilievo in ambito religioso. L’autorità competente a dirimere qualsiasi tipo di conflitto sorto sarà quella dei tribunali civili ordinari.

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