6 Giugno 2008

Il giudice: dov’è il «rilievo» di questa strada?

«Le zone di particolare rilievo urbanistico postulano un`indagine circa la concreta disciplina e destinazione attribuita dagli strumenti urbanistici all`area con particolari vincoli di destinazione». Detto in altri termini, la «rilevanza urbanistica» che, codice della strada alla mano, consente di derogare all`obbligo di equiparazione numerica tra parcheggi gratuiti e parcheggi a pagamento, deve desumersi non da una semplice qualificazione operata dalla giunta comunale, ma da «un vincolo di destinazione che deve essere previsto nel piano regolatore e/o da qualsiasi strumento urbanistico della città». Ne consegue che «nessuna zona e/o area può assurgere a zona di particolare rilevanza urbanistica se non è previsto dagli strumenti urbanistici». L`onere di dimostrare la sussistenza delle predette condizioni spetta al Comune. A stabilirlo è il giudice di pace di Salerno, dottoressa Veronica La Mura, che ha accolto uno dei ricorsi del Codacons per una infrazione elevata da un ausiliare del traffico in via Torre, che la giunta comunale di Salerno ha appunto qualificata come Zpru, vale a dire appunto zona di particolare rilevanza urbanistica. «La semplice dichiarazione – ha stabilito il giudice – a nulla rileva in merito». La pronuncia del Giudice di pace richiama anche la sentenza n. 6348/1984 della Cassazione che ha stabilito «l`illegittimità dell`ordinanza sindacale per violazione di legge qualora il sindaco nel disciplinare la sosta e/o l`istituzione di parcheggi a pagamento non istituisca contemporaneamente nelle vicinanze, zone di parcheggio libero e gratuito», principio ribadito da un`ulteriore sentenza della Cassazione Sezioni Unite (la n. 116 del 2007). In pratica secondo il giudice di pace La Mura, anche a Salerno la delibera che stabilisce le zone di particolare rilevanza urbanistica, difetterebbe dal punto di vista delle motivazioni. Proprio come a Roma, dove il Tar per questo motivo ha annullato la delibera di giunta comunale. Il problema non è di poco conto: solo nelle zone effettivamente di rilevanza urbanistica, si può derogare all`obbligo della corrispondenza numerica tra parcheggi a pagamento e gratuiti, imposta dal codice della strada,. Il Tar del Lazio, relativamente alle aree di sosta nel quartiere Ostiense, a Roma, ha annullato la delibera di giunta per i seguenti motivi: «violazione e falsa applicazione dell`art. 7 del codice della strada ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione», giacché dalla delibera «non si evincono le ragioni giuridiche e l`iter logico che hanno condotto alla sua adozione». Cosa aveva stabilito la giunta capitolina con la delibera 104/2004? Che il quartiere Ostiense fosse urbanisticamente rilevante perché inserito nella “città storica“ zcosì come definita nel nuovo Piano Regolatore Generale»; perché «sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico»; perché «ha una presenza di attività commerciali e del terziario concentrate o che comunque superano le 50 unità per km di viabilità» ed ancora perché vi sono «luoghi prossimi a strutture per manifestazioni di spettacolo e sport». La delibera salernitana (numero 1673 del 1994) indica come area di rilevanza urbanistica «il territorio urbano compreso tra il mare e la linea ferroviaria Salerno-Vietri sul Mare» e «tra il fiume Irno ad Oriente e ad ovest dalla gradinata De Santis-piazza Alario-traversa Marcina». Le ragioni risiedono tutte in appena cinque parole: «sussistono esigenze particolari di traffico».

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