Il contributo unificato è esteso
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fonte:
- Italia Oggi
N el processo tributario non esistono esenzioni soggettive per il pagamento del contributo unificato. Anche il Codacons, le organizzazioni di volontariato e le onlus sono soggetti al pagamento in caso di proposizione di un’azione giudiziale. Non è ammessa un’interpretazione estensiva o analogica delle norme che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie, che per loro natura sono di stretta interpretazione. Il principio è stato affermato dalle Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 10014 del 15 aprile 2021, su sollecitazione della sezione tributaria della Suprema corte, la quale con ordinanza di rimessione auspicava un ripensamento dell’orientamento che ha escluso fino a oggi il trattamento agevolato per i suddetti enti. Per le Sezioni unite, «le organizzazioni di volontariato e le onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell’art 10 T.u n. 115 del 2002, non essendo ammessa una interpretazione in via estensiva o analogica delle norme», le quali «sono soggette al criterio di stretta interpretazione». Né può dirsi violato il principio di uguaglianza per il diverso trattamento agevolato riservato agli atti sostanziali «volti al perseguimento dei fini statutari delle onlus», stante l’eterogeneità delle situazioni messe a confronto». Il contributo unificato, per i giudici di legittimità, è un prelievo coattivo volto al finanziamento delle spese degli atti giudiziari. Pertanto, non può essere comparato ad altre tipologie di esenzione e «rende non irragionevole il diverso trattamento fiscale a cui il legislatore ha sottoposto le attività, sostanziali e giurisdizionali, delle onlus e delle associazioni di volontariato». Soggettiobbligatie sanzioni. Dunque, le onlus e gli enti non profit, in generale, non sono esonerati dal pagamento del contributo unificato. L’esenzione non può mai essere giustificata dalle qualità del soggetto. Tutti coloro che propongono azione giudiziale innanzi alle commissioni tributarie sono tenuti a pagarlo. Non è previsto l’esonero neppure per amministrazioni pubbliche, concessionari, agenti della riscossione e via dicendo. Come ha già avuto modo di chiarire la direzione giustizia tributaria del ministero dell’economia e delle finanze (direttiva 2/ la prenotazione a debito è consentita solo alle amministrazioni dello Stato e alle agenzie fiscali. Non è invece ammessa per altre amministrazione pubbliche, concessionari o agenti della riscossione. La parte che propone impugnazione (ricorso, appello o appello incidentale) è tenuta a indicare il valore della lite nelle conclusioni del ricorso e pagare il contributo. La misura è rapportata al valore della controversia. Gli importi variano da 30 euro, per controversie di modesto valore (fino a euro 2.582,28 fino a 1.500 euro per le controversie il cui valore supera 200.000 euro. Per determinare l’importo del contributo occorre fare riferimento alla somma dovuta, titolo di tributo, che forma oggetto di contestazione. Nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto solo le sanzioni applicate dall’amministrazione finanziaria con l’atto di contestazione, occorre prendere a base di calcolo il relativo importo. L’articolo 14, comma 3- del dpr 115/ infatti, stabilisce che nei giudizi tributari il valore della lite deve risultare da apposita dichiarazione anche per la prenotazione a debito. In mancanza della dichiarazione, il processo si presume di valore superiore a 200 mila euro, con il conseguente versamento del contributo unificato nella misura massima di 1.500 euro, che di fatto costituisce una sanzione per l’omesso adempimento. Anche se il contribuente impugna più avvisi di accertamento con un unico ricorso non ottiene alcun risparmio. Il ricorso cumulativo non esonera dal pagamento del contributo per ogni singolo atto impugnato. In realtà, va calcolato sul valore di ogni singolo accertamento, in base agli scaglioni fissati dalla legge, non sommando i relativi importi, al netto degli interessi e delle sanzioni. Sempreilministero dell’economia e delle finanze, con la direttiva ministeriale 2/ ha suggerito che è possibile rimediare tempestivamente in caso di omessa indicazione del valore. La sanzione non va applicata se nel ricorso non viene dichiarato il valore della lite, purché il difensore o la parte lo indichino in un atto successivo, datato e sottoscritto, ma non oltre 30 giorni dalla data di deposito, anche se l’impugnazione viene proposta a mezzo posta. Al riguardo, la Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara, con la sentenza 302/ ha sostenuto che il contribuente non può essere sanzionato se non specifica nel ricorso il valore della lite, ma indica lo scaglione in cui rientra la controversia. La norma di legge, secondo i giudici tributari, non richiede l’indicazione esatta del «quantum» contestato, perché la sua ratio è di consentire alle segreterie delle Commissioni tributarie di verificare l’importo pagato dal ricorrente. La stessa Commissione (sentenza 239/ ha stabilito che non può essere irrogata la sanzione di 1.500 euro, se nel ricorso non viene dichiarato il valore della lite, purché il difensore lo abbia indicato nella nota di iscrizione a ruolo della controversia o in altri atti regolarmente sottoscritti. Quindi, è valida la dichiarazione di valore del procedimento resa al di fuori dell’atto introduttivo.
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