26 Gennaio 2016

Il Codacons denuncia una banca

Il Codacons denuncia una banca
un professionista segnalato per pochi euro in centrale rischi

UMILIATO. L’ aver appreso di essere stato segnalato nella Centrale rischi per poche centinaia di euro sicuramente l’ avrà fatto sicuramente sentire così. È accaduto ad un professionista calabrese, che nonostante avesse qualche decina di migliaia dieu ro sul proprio conto, ha appreso di essere stato segnalato dalla Banca Nazionale del Lavoro di Catanzaro tra i “cattivi pagatori” per poche centinaia di euro di debito. E il tutto sarebbe avvenuto senza che la banca ritenesse di informarlo del debito; senza che vi fossero i requisiti previsti dalla normativa vigente ed ancora, in pieno disprezzo per i più elementari diritti di riservatezza, la situazione debitoria è stata comunicata “urbi et orbi”. «Non aver operato alcuna valutazione circa l’ ipotetico stato di insolvenza del cliente, così come non aver inviato alcuna comunicazione preventiva e aver diffuso i dati a soggetti terzi – spiega l’ avvocato Francesco Di Lieto, presidente del Coda cons – è indice di un assoluto disprezzo di ogni regola e dei fondamentali diritti del cittadino». Per questo motivo il Codacons ha chiesto l’ intervento della Procura della Repubblica. La giurisprudenza – sottolinea Di Lieto ha oramai chiarito che la segnalazione a sofferenza presuppone una valutazione da parte della banca della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire autonomamente da un semplice ritardo di quest’ ultimo nel pagamento del debito. Pertanto, laddove la Bnl avesse effettuato l’ obbligatoria valutazione avrebbe verificato che, spiega il Codacons, il cliente non solo era proprietario di beni immobili (capaci di garantire il pagamento di quei pochi euro) ma, addirittura aveva ed ha la disponibilità di decine di migliaia di euro depositati proprio, presso la stessa banca. «Di conseguenza il primo abuso è stato quello di omettere di valutare lo “stato di insolvenza”». Un ulteriore abuso si sarebbe concretizzato nel non effettuare alcuna comunicazione al proprio cliente. Infatti, spiega Di Lieto, la suprema Corte ritiene che prima di provvedere a segnalazioni pregiudizievoli, la banca debba “in formare per iscritto il cliente e gli eventuali coobligati (garanti, soci …)”. E ciò è del tutto logico, in considerazione dei gravissimi effetti che causa la segnalazione, che sempre più spesso finisce per paralizzare l’ accesso al credito dei cittadini segnalati, determinando un effetto “a cascata” di richieste di rientro da parte di tutti gli altri istituti di credito. Per Di Lieto, non paga, la Bnl «ha ritenuto perfino di comunicare a terzi detta posizione debitoria nonché l’ avvenuta segnalazione a sofferenza. E nessun riscontro hanno ottenuto le numerose richieste indirizzate alla banca per avere una “spiegazio ne logica sui motivi che hanno spinto la Bnl Spa a comunicare la posizione debitoria a soggetti terzi». In buona sostanza, le banche non possono segnalare in centrale rischi un cliente per il mancato pagamento di un debito, «in quanto così facendo, condannano una famiglia a morire ovvero un imprenditore a fallire. Infatti con la segnalazione non riceveranno più liquidità da altri istituti di credito (o la riceveranno a tassi da capogiro o, peggio, dagli strozzini) e non potranno mai onorare il debito. La banca ha ben altre modalità per rientrare del proprio credito: ha, o può iscrivere, una ipoteca sugli immobili, avrà una fideiussione da escutere, hai beni del cliente da aggredire… e soltanto dopo aver esperito, infruttuosamente, tali attività, potrà procedere a segnalare il debitore. Confidiamo – conclude l’ avvocato Di Lieto – che Bnl sia chiamata a rispondere di questo comportamento, infatti l’ art. 167 del D.L.vo 30 giugno 2003 nr. 196 prevede che “chiunque, al fine di … recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto (dal medesimo D.L.vo nr.196/2003), è punito … con la reclusione da sei a ventiquattro mesi” ed ancora, salvo che il fatto costituisca più grave reato, “chiunque, al fine di … recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto (dal medesimo Decreto legislativo 196/2003) è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni. Siamo stanchi – chiosano dal Codacons di questi continui soprusi che, sempre più spesso hanno tragiche conseguenze sulla vita delle famiglie. Per questo motivo abbiamo presentato una dettagliata denuncia presso la Procura della Repubblica ed attendiamo il rinvio a giudizio». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
 

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