Il caso sollevato dal Codacons in Sicilia Latte contaminato, condannate Nestlè e TetraPack
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fonte:
- Gazzetta del Sud
Giarre (CATANIA) Il giudice di pace di Giarre ha condannato la Nestlè Italiana e la TetraPack international, in solido tra loro, al pagamento dei danni, patrimoniale e non, a favore dei genitori di due bambine che avevano bevuto latte "Nidina" che conteneva l’Itx, un tipo di inchiostro utilizzato nella fabbricazione di imballaggi. Lo ha reso noto il Codacons, sottolineando che «è la prima sentenza del genere pronunciata in Italia». Per il segretario nazionale Francesco Tanasi «anche contro colossi internazionali difesi da primari studi legali italiani, è possibile ottenere giustizia: la vittoria del Codacons in Sicilia contro Nestlè e TetraPack servirà a fare giurisprudenza in una controversia che appariva ai più persa in partenza proprio per la notevole differenza di forze in campo». La sentenza riguarda il latte "Nidina 1", "Nidina 2", "Mio", sequestrato nel 2005 dal Corpo forestale dello Stato (Cfs), in esecuzione dell’ordinanza della Procura di Ascoli, in circa 30 milioni di litri di latte per bambini, venduti nei supermercati, negozi e farmacie. La misura precauzionale del sequestro era stata disposta a seguito dei risultati delle analisi effettuate dall’Arpa (Agenzia regionale protezione ambientale, Regione Marche) successivamente a un primo sequestro di 2 milioni di litri di latte «riguardante solamente la qualità "Mio" e "Nidina 2" avvenuto il 9 novembre. Tali analisi spiegano gli avvocati Floriana Pisani e Simona Russo dell’Ufficio legale Codacons accertarono in tutte le confezioni in scadenza a maggio e settembre 2006 l’alterazione del latte e la presenza di tracce del componente chimico IsopropilThioXantone utilizzato come fotoiniziatore di inchiostri nella fabbricazione di imballaggi nelle confezioni in TetraPak a stampa off-set. I genitori delle bambine che avevano consumato il latte in questione si rivolsero al Codacons. «Il giudice di pace Salvatore Fisichella proseguono i legali ha stabilito che la commercializzazione del prodotto inquinato comporta una responsabilità di natura contrattuale ed extracontrattuale in quanto si profila non solo un’ipotesi di inadempimento contrattuale ma anche una ipotesi di responsabilità per il danno alla salute che la commercializzazione comporta». Riconosciuto pure un obiettivo danno di natura psicologica».
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