2 Ottobre 2010

I giuristi accusano: “Una class action che non dà tutele”

COURMAYEUR. Dal nostro inviato Più che a un convegno sulla class action all’ italiana, ieri a Courmayeur si è assistito a un processo alla class action all’ italiana e all’ articolo 140 bis del Codice del consumo che la istituisce. Il verdetto dei dieci giuristi intervenuti nel corso del primo dei due giorni di studio (dedicati ad Adolfo Beria di Argentine, organizzati dal Centro nazionale di prevenzione difesa sociale e dalla Fondazione Courmayeur) è stato pressoché unanime: colpevole su tutta la linea. Colpevole di non risolvere problemi ma di aggiungerne. Complicata nell’ incoerenza nella sua formulazione, ma soprattutto responsabile – secondo molti degli interventi – di avere contraddetto nella forma e nella sostanza, le medesime ragioni per cui era nato l’ articolo 140 bis del Codice del consumo: la tutela del risparmiatore. Nel mirino delle critiche soprattutto i due concetti su cui la norma insiste di più: quello dell’ omogeneità e dell’ identità dei diritti dei partecipanti all’ azione. Una omogeneità e un’ identità complesse da provare soprattutto nella quantificazione degli eventuali danni in sede di giudizio e tale da potere avere successo solo per iniziative molto piccole. Severa, nel merito, la stroncatura di Michele Taruffo, ordinario di diritto processuale civile all’ università di Pavia: «La norma, non lo dimentichiamo – ha dichiarato Taruffo al Sole24Ore – è nata subito dopo lo scoppio degli scandali finanziari che hanno scosso la fiducia dei risparmiatori, a cominciare dal caso Parmalat. Peccato che si sia pensato di inserire l’ articolo 2 che al comma 15 chiarisce come le azioni collettive non siano esperibili per eventi accaduti in precedenza all’ approvazione della legge. Una irretroattività della norma che rappresenta quantomeno una stranezza: come fosse stata inserita per evitare che ad agire potessero essere i medesimi soggetti per tutelare i quali la stessa norma era stata costruita e approvata». Ed è proprio sulla costituzionalità di questa irretroattività sono stati espressi forti dubbi e perplessità nel corso dell’ intervento di Alessandro Pace, ordinario di diritto costituzionale alla Sapienza. Una contraddizione in termini dunque. «E’ evidente che qui ha prevalso una precisa volontà politica. – continua Taruffo – Il risultato è che, non si capisce se per insipienza o per dolo, la norma è stata costruita nel modo migliore perché non funzionasse». E che non funzioni lo dicono i numeri stessi: a dieci mesi dalla sua entrata in vigore nell’ ordinamento italiano sono soltanto cinque le azioni collettive che sono state intraprese e di queste due sono state respinte dai giudici che ne hanno dichiarato l’ inammissibilità. Una di queste è quella intentata dal Codacons nei confronti di Intesa Sanpaolo per l’ applicazione delle commissioni di massimo scoperto. Dichiarata inammissibile da un’ ordinanza del Tribunale di Torino. Il 15 ottobre la locale Corte d’ Appello valuterà il ricorso del’ associazione dei consumatori. Gino Cavalli, avvocato, che per conto di Intesa Sanpaolo sta seguendo la vicenda, alla domanda risponde con una battuta: «Mi chiede se la legge sull’ azione collettiva funziona o no? Noi speriamo di no. Mi richiami il 15 ottobre, glielo dirò allora».© RIPRODUZIONE RISERVATA.

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