29 Giugno 2010

I furti di auto nei parcheggi

• La domanda sorge spontanea ogni qual volta ci accingiamo a parcheggiare la nostra auto in un’ area adibita a parcheggio. Colti dal legittimo interrogativo, alla ricerca di eventuali responsabilitá, molti di noi avranno notato un cartello con cui la ditta proprietaria esplicitamente rappresenta di declinare ogni responsabilitá in caso di danni e/o furto del mezzo: che valore ha questa vera e propria limitazione – o esclusione – della responsabilitá? Ci troviamo di fronte ad un "contratto atipico di parcheggio", assimilabile al deposito oneroso, che prevede l’ obbligo di custodia da parte del depositario (art. 1766 c.c.): l’ immissione dell’ auto nell’ area a ciò predisposta equivale alla consegna materiale del bene, ed il relativo contratto (parcheggio-deposito) si perfeziona col pagamento del corrispettivo anche in maniera automatica (cioè attraverso l’ inserimento delle monete nell’ apposito dispositivo) né tale obbligo di custodia necessita della presenza di persona fisica che riceva il bene depositato. La Cassazione (sentenza del 27 gennaio 2009 n. 1957) ha chiarito che la previsione di limitazione della responsabilitá nel caso di furto, contenuta in un cartello chiaramente esposto e leggibile, è inefficace ed è quindi assimilabile ad una clausola vessatoria; che per avere efficacia dovrebbe essere approvata per iscritto (art. 1341 c.c.). A nulla serve il cartello esposto al pubblico. Diversamente accade se l’ auto è parcheggiata in una zona cittadina a parcheggio con dispositivi di controllo della durata della sosta a pagamento, come ad esempio nella pubblica via. Il veicolo è semplicemente autorizzato a sostare sulla pubblica via dietro pagamento di un corrispettivo a tempo. * Ufficio Legale Codacons.
 

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