I diritti dei viaggiatori
-
fonte:
- Giornale di Brescia
IL CODACONS SPIEGA GLI STRUMENTI DI DIFESA
Contro danni e disagi subiti, i turisti hanno degli strumenti di rivalsa nei confronti degli operatori e agenti di viaggio. Il Codacons ne ricorda brevemente alcuni. Se il pacchetto turistico non corrisponde a quanto prospettato nel depliant o al momento dell?acquisto in agenzia, ai sensi del decreto legislativo 111/95, si possono richiedere i danni spedendo una raccomandata a.r. entro 10 giorni lavorativi dal rientro dalle vacanze. L?organizzatore o il venditore (agenzia) sono tenuti al risarcimento del danno, ciascuno secondo le rispettive responsabilità. La variazione del prezzo d?acquisto di un viaggio o una vacanza non può essere per legge superiore al 10% originario. Se l?aumento è superiore, l?acquirente può decidere di recedere dal contratto ed ha diritto al pieno rimborso della caparra già versata. Gli aumenti di prezzi, di qualsiasi entità siano, non sono consentiti nei 20 giorni che precedono la partenza. Le modifiche al contratto di viaggio stipulato con l?agenzia devono essere comunicate in forma scritta al consumatore. Se questi non accetta le modifiche, può recedere dal contratto senza pagare alcuna penale. In caso di overbooking, pratica molto diffusa tra le compagnie aeree, il Codacons ricorda che il consumatore, nell?ipotesi di negato imbarco, ha diritto di scegliere tra il rimborso senza penali del prezzo del biglietto, un volo alternativo quanto prima possibile fino alla destinazione finale o un volo alternativo alla data successiva che gli convenga. Si ha poi diritto ad una compensazione minima, fissata dal Regolamento Cee 295/91 pari a 150 {43,117} per i voli fino a 3500 km e 300 {43,117} per i voli oltre i 3500 km. p. v.
-
Sezioni:
- Rassegna Stampa
-
Aree Tematiche:
- VIAGGI & TURISMO
-
Tags: codacons, danni, Disagi, risarcimento danni, turisti
