GIANFRANCO FINI: LA CASSAZIONE RIAPRE IL PROCEDIMENTO A SUO CARICO PER L’IMMERSIONE NEL MARE DI GIANNUTRI
La III Sez. Penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Codacons riaprendo il procedimento a carico del Presidente della Camera dei Deputati, Gianfranco Fini.
La vicenda – spiega l’associazione – è quella della famosa immersione compiuta da Fini nell’estate del 2008 nelle acque della riservatissima area protetta della Costa del Grottone a Giannutri, immersione avvenuta con la complicità di una scorta di Vigili del Fuoco. A seguito di tale episodio, il Codacons presentò una denuncia presso il Tribunale di Grosseto contro lo stesso Fini e contro i vigili che lo accompagnarono in acqua. Il Gip dispose l’archiviazione di tale denuncia, non ritenendo sussistente e documentata alcuna fattispecie penalmente rilevante.
Oggi la Cassazione, accogliendo il ricorso dell’associazione, non conferma l’archiviazione e chiede al PM di riaprire la fase dinanzi al Gip, non avendo quest’ultimo sentito il Codacons come da procedura. Si legge nella sentenza della Corte:
“il CODACONS deve essere considerato soggetto offeso dal reato, in relazione ai fatti denunciati afferenti a violazioni della legge quadro sulle aree protette, nella specie costituite dall’Ente Parco dell’Arcipelago Toscano, in quanto “associazione di protezione ambientale” ai sensi dell’art. 13 della L. n. 349/1986, riconosciuta dal Ministro dell’Ambiente fin dal 1995 e con decreto del Presidente della Regione Lazio n .361/94 […]
Sussiste pertanto la legittimazione dell’associazione ricorrente ad esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato. Emerge inoltre dalla denuncia datata 30.9.2008, in atti, che il Codacons aveva espressamente chiesto di essere avvisato qualora il procedimento penale venisse archiviato. Va infine osservato che nell’esposto del Codacons anche se risultano espressamente individuati i reati di cui agli art. 314 e 323 c.p., vengono puntualmente denunciate attività che si sono svolte nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano in violazione dei divieti ed in assenza delle autorizzazioni prescritte dalle leggi”.
Per tali motivi la Corte “annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al P,M. presso il Tribunale di Grosseto per I’ulteriore corso”.
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