21 Settembre 2021

Gelati buoni e cattivi: Codacons denuncia Altroconsumo

Dopo pasta, acqua minerale e olio d’oliva, anche i test sui gelati confezionati condotti dalla rivista Altroconsumo finiscono al vaglio dell’Antitrust. Il Codacons ha presentato infatti un esposto all’Autorità garante della concorrenza, nonché all’Ispettorato centrale repressione frodi del Mipaaf, chiedendo di aprire una indagine alla luce della possibile turbativa di mercato, pubblicità ingannevole e pratica commerciale scorretta.

La rivista ALTROCONSUMO ha “valutato” tramite TEST alcuni marchi che producono e vendono nel nostro paese gelati confezionati – scrive il Codacons nell’esposto -. Tuttavia nel testo non sono stati indicati i laboratori a cui sono state affidate le valutazioni e che avrebbero testato in maniera autonoma i prodotti, ai fini di una verifica della effettiva imparzialità rispetto a organo istituzionali come i NAS che operano mediante rigide norme di garanzia.

In merito ai test svolti da ALTROCONSUMO si evidenzia che nulla risulta riguardo all’osservanza delle norme procedurali e tecniche di riferimento per rendere attendibili gli esami svolti, tenendo ben presente che gli stessi sono stati commissionati da un Soggetto privato e svolti da laboratori sconosciuti perché non identificati.  Nulla si sa circa le condizioni di conservazione dei prodotti prelevati e poi esaminati. Alla stregua della disposizione sovranazionale e comunque al fine di garantire l’attendibilità della prova, dunque, risulta essenziale un’adeguata conservazione del campione e una sua tempestiva trasmissione al laboratorio per le relative prove, occorrendo seguire rigorose norme tecniche per garantire la genuinità del prodotto da analizzare.

In tal senso giova evidenziare la circolare n. 982/2004 emanata per il Nucleo Repressione Antifrodi Linee Guida per l’Attività di Ispezione, di Accertamento, di Controllo e di prelievo dei Campioni che prevede specificamente alcune cautele :  a) l’attività di accertamento deve avvenire secondo criteri di imparzialità ; b) contempla le ipotesi di incompatibilità degli assaggiatori; c) precisa le condizioni, senza essere esaustiva, di conflitto di interessi; d)raccomanda una condotta volta a generare la più ampia collaborazione possibile con il soggetto interessato evitando strumentalizzazioni da parte di altri soggetti, condotta che deve essere caratterizzata dalla riservatezza in quanto , si precisa, la violazione può generare un ingiusto danno all’ispezionato.

Tale pratica potrebbe essere idonea ad integrare gli estremi della pratica commerciale ingannevole facendo presupporre che gli altri concorrenti i cui prodotti hanno ricevuto il bollino con il voto peggiore siano venditori non accorti alla tutela del consumatore, in quanto si potrebbero così veicolare informazioni fuorvianti idonee ad indurre in errore i medesimi – scrive ancora il Codacons nell’esposto – Inoltre la stessa modalità potrebbe costituire una fattispecie di pubblicità ingannevole e comparativa illecita con violazione dell’art. 2589 del c.c. e comunque in grado di comportare sviamento di clientela e turbamento di mercato e induzione all’errore nel consumatore.

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