14 Febbraio 2012

Garage privati, Tarsu non dovuta

Garage privati, Tarsu non dovuta

La Commissione tributaria regionale della Sicilia ha stabilito che la Tarsu non è dovuta per i garage a uso privato perché quand’ anche una persona vi si trattenga per tempi non brevi, non è plausibile ipotizzare che ne derivino rifiuti. I principi sono contenuti in una serie di sentenze (n. 483/34/11, 453/34/11, 450/34/11, 452/34/11, 451/34/11) e danno ragione ai cittadini che avevano fatto ricorso, assistiti dal Codacons Sicilia, con l’ avvocato Floriana Pisani. La commissione ha inoltre ritenuto che il contribuente non ha l’ onere della prova, e cioè di dimostrare che il garage non produce rifiuti, ma il fatto stesso che il Comune classifichi quel determinato immobile come garage lo esonera da qualsiasi richiesta. La tesi difensiva ha sostenuto che la circolare 22 giugno 1994 n. 95/E della Direzione generale fiscalità locale «ha chiarito che devono considerarsi esclusi dal calcolo della superficie rilevante per l’ applicazione della tassa sui rifiuti urbani quei locali il cui uso è del tutto saltuario ed occasionale e nei quali comunque la presenza dell’ uomo è limitata temporalmente a sporadiche occasioni e a utilizzi marginali». I giudici tributari di appello hanno perciò stabilito che «essendo ipotizzabile una presenza umana sporadica durante la giornata e che si protrae per pochissimo tempo (quello materiale di scendere dall’ automezzo ricoverato, di chiudere la portiera e di serrare la porta di accesso, operazione quest’ ultima che si effettua da fuori il locale), anche a volerlo, l’ uomo non avrebbe neppure il tempo o l’ opportunità di produrre rifiuti».

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