19 Giugno 2002

Gara annullata, il Comune deve pagare i danni

Ditelo al Codacons – A cura del Collegio Legale del Codacons dell`Emilia Romagna

Gara annullata, il Comune deve pagare i danni



Sono titolare di una impresa di pulizia e ho partecipato ad un gara indetta dal Comune. Il Comune appaltante però, dopo avermi comunicato che ero vincitore della gara, ha annullato tutti gli atti deliberativi di approvazione del bando, sostenendo che le previsioni contrattuali contenute nello stesso erano di incerta lettura. Mi chiedo: può il Comune far perdere in questo modo delle aspettative lavoro senza essere tenuto a risarcire il danno conseguente ad suo comportamento superficiale? L`istituto applicabile è quello previsto dall`art.1337 c.c. che impone a tutti i soggetti di comportarsi, nello svolgimento della fase della trattativa, “secondo buona fede“. Tale principio trova applicazione ogni qualvolta la Pubblica Amministrazione viola con il suo comportamento, l`obbligo di buona fede o l`affidamento ingenerato nel privato alla conclusione della trattativa. Specificatamente nei contratti tra i privati e la Pubblica Amministrazione, la discrezionalità che caratterizza il più delle volte le scelte di quest`ultima, incontra il limite insuperabile dell`obbligo di buona fede e della contestuale tutela dell`affidamento ingenerato nel privato per mezzo della conduzione delle trattative per cui una rottura delle stesse ben può costituire fonte di responsabilità pre – contrattuale. Su vicenda analoga è intervenuto, con una recente pronuncia, il TAR Abruzzo, che ha ritenuto configurabile la responsabilità della Pubblica Amministrazione qualora questa tragga in inganno con il suo comportamento il privato ingenerando aspettative fondate sulla conclusione del contratto, fermo restando che, non rilevando gli stati d`animo soggettivi, tale violazione del precetto di buona fede deve risultare documentalmente e deve essere causata da ragioni che esulano dal pubblico interesse. Con tale pronuncia si è affermato il diritto del partecipante la gara ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dall`atto di indizione della procedura di gara per aver ingenerato la Pubblica Amministrazione delle aspettative e averlo indotto ad effettuare delle spese. L`art.35 ai c.1-2 del D. Lgs. n. 80 del `98 prevede che il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone il risarcimento del danno stabilendo i criteri in base ai quali la Pubblica Amministrazione deve proporre, a favore dell`avente titolo, il pagamento di una somma entro un congruo termine. Lei potrà, quindi, per far valere le sue ragioni, rivolgersi all`Autorità giudiziaria amministrativa. Chi desidera esporre i propri quesiti al Codacons può telefonare, se abita nella regione Emilia Romagna, al numero verde 800-050800; se telefona da fuori regione allo 051-555010. L`indirizzo della posta e-mail è [email protected]

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