18 Luglio 2016

Fuorilegge i parcometri senza Pos Caos sul pagamento del grattino

Fuorilegge i parcometri senza Pos Caos sul pagamento del grattino
dal 1˚ luglio comuni obbligati ad adeguare i dispositivi: rischio ricorsi cosa dice la norma

• Lecce, parcometri fuorilegge. Cioè senza dispositivo Pos incorporato e, quindi, privi della possibilità di pagare il parcheggio con bancomat e carta di credito. Caos sulla norma della Legge di Stabilità che, dal primo luglio scorso, impone l’ obbligo per tutti i Comuni di dotare ogni parco metro di dispositivo Pos. Sul web studi legali e professionisti si interrogano da giorni: chi non ha contante e può pagare il parcheggio con il bancomat, è esentato dal dover pagare la sosta se il parcometro non è stato adeguato alle disposizioni della legge? Secondo alcuni avvocati e commercialisti sì: si può non pagare. E tanto le agenzie di stampa che i social network hanno rilanciato la notizia, diventata virale. Certo è che, se i Comuni non si adegueranno alla norma pure incompleta e poco chiara si prevedono nuove valanghe di ricorsi ai giudici di pace. Per capire come stanno veramente le cose bisogna fare qualche premessa. L’ 1 luglio 2016 è effettivamente entrato in vigore l’ obbligo della funzione bancomat sui parcometri. L’ ha previsto la legge di stabilità 2016, al comma 901: “Dal 1˚ luglio 2016, le disposizioni di cui al comma 4 dell’ articolo 15 del decreto legge 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 221 del 2012, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell’ articolo 7 del Codice della strada””. Tradotto, significa che dal l’ 1 luglio nelle aree destinate al parcheggio a pagamento, i parcometri «sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito». I parcometri, insomma, devono poter accettare anche i bancomat e le carte di credito. Ma l’ obbligo di pagare la sosta sulle strisce blu non è stato cancellato. E deve essere rispettato. Semmai, la Legge di Stabilità apre alla possibilità di denunciare alle autorità competenti, cioè prefettura e ministero delle Infrastrutture, il fatto che il Comune non abbia rispettato l’ obbligo di adeguare i parcome tri. Obbligo che, peraltro, non prevede nessuna sanzione in capo all’ amministrazione inadempiente. Un pasticcio tutto italiano, insomma, anche perché nella Legge di Stabilità si fa riferimento alla norma del 2012 sui micropagamenti elettronici, i cui decreti attuativi non sono mai stati approvati. Una guazzabuglio normativo che, sfogato sui social network, rischia di essere pagato caro da automobilisti incauti o poco informati. «Noi dice il responsabile del Coda cons, Piero Mongelli – siamo dell’ avviso che l’ obbligo del pagamento resti valido. Ciò non significa che, qualora il parcometro non abbia il Pos, l’ automobilista non possa farlo presente all’ ausiliario del traffico o, ancora, non significa che non si possa porre un problema interpretativo». La via del ricorso per contestare la multa, insomma, è aperta e percorribile, ma la corretta interpretazione della legge, secondo il Codacons, impone ancora il pagamento della sosta, anche quando il parcometro è privo di Pos. Si potrà sempre fare ricorso al giudice di pace, come accade già per le sanzioni da grattino scaduto sulle quali il ministero delle Infrastrutture è intervenuto due volte, con due diverse circolari, senza che però i Comuni – Lecce in testa – abbiano dato poi seguito alla corretta interpretazione della norma. Il ministero ha chiarito una prima volta il 22 marzo 2010 che «in caso di omessa corresponsione delle ulteriori somme dovute, l’ applicazione della sanzione non è giuridicamente giustificabile, in quanto l’ eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del CdS, bensì un’ inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure jure privatorum a tutela del diritto patrimoniale dell’ ente proprietario o concessionario». E una seconda volta il 27 febbraio 2014 ribadendo che «l’ applicazione della sanzione in aree dove è consentito sostare illimitatamente purché a pagamento, deriva invece dall’ erronea convinzione che il protrarsi della sosta oltre l’ orario per il quale è stato effettuato il pagamento equivalga alla violazione di un divieto di sosta. Al riguardo si osserva che, se il legislatore avesse voluto far discendere una violazione dall’ insufficiente pagamento, lo avrebbe espresso chiaramente e in maniera inequivocabile». Di pasticcio in pasticcio.
 
 

 

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