3 Marzo 2006

FUMO:TAR, INDICAZIONE `LIGHTS` E` PUBBLICITA` INGANNEVOLE

Sigarette “lights“, “leggera“, Super lights“, “legeres“ costituiscono una fattispecie di pubblicita` ingannevole. Dopo l`Autorita` Garante della concorrenza e del Mercato, lo afferma ora anche il Tar del Lazio che ha respinto il ricorso di alcune grandi aziende produttrici di tabacco come la Philp Morris, la Bat e l`Eti. Secondo il Tribunale amministrativo, infatti, le scritte sui pacchetti di sigarette non rappresentano “un`espressione neutra o meramente ripetitiva di tali indicazioni, bensi` di una forma di comunicazione commerciale, volta a facilitare e orientare le scelte d`acquisto del consumatore“. Soddisfatto il Codacons che in una nota sottolinea la “nuova vittoria giudiziaria“ in materia di fumo. L`associazione che tutela i consumatori ricorda poi come, “con provvedimento n. 11809 del 2003, l`Autorita` Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato che i messaggi pubblicitari consistenti nell`apposizione delle diciture Lights, Leggera, Ultra Lights, Super Lights, Legeres sulle confezioni di alcune marche di sigarette costituiscono una fattispecie di pubblicita` ingannevole. I suddetti messaggi pubblicitari – sosteneva l`Autorita` – sono stati ritenuti ingannevoli, in quanto idonei ad indurre in errore i consumatori con riguardo alle caratteristiche dei relativi prodotti e, di conseguenza, a spingerli a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza con evidente pericolo per la loro salute“. Contro tale decisione la Philip Morris, la Bat, l`Eti, e altri produttori di tabacco opposero ricorso dinanzi al Tar del Lazio, sostenendo che l`apposizione del termine lights sulle sigarette da loro prodotte e commercializzate costituisce parte integrante del marchio e come tale non puo` essere soggetto ad un giudizio di ingannevolezza. Il Codacons intervenne in giudizio a fianco dell`Antitrust, difendendo il provvedimento dell`Autorita`.

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