Fumo: Tar, non c’è obbligo di inserire nicotina tra droghe
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fonte:
- Ansa
(ANSA) – ROMA, 17 OTT – Non c’è alcun obbligo per l’amministrazione statale di avviare il procedimento per inserire la nicotina tra le sostanze stupefacenti o psicotrope. L’ha stabilito il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dal Codacons per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio opposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sull’atto di diffida con cui il 9 giugno 2016 avevano sollecitato l’attivazione dell’art. 3 della Convenzione di New York del 1961 sulle sostanze stupefacenti, chiedendo per l’effetto che fosse ordinato all’Amministrazione di azionare l’iter procedimentale previsto con riferimento alla nicotina. Per il Tar, “nella presente fattispecie non è possibile configurare la presenza di un simile obbligo a provvedere a fronte della istanza presentata. I ricorrenti, infatti, hanno utilizzato lo strumento dell’azione avverso il silenzio-inadempimento per costringere l’amministrazione ad attivare un peculiare iter procedimentale, di carattere internazionale, per il quale sarebbe comunque richiesto, prima ancora che il compimento di complesse valutazioni di natura tecnica, il superamento di ostacoli derivanti dall’appartenenza dello Stato italiano alla Unione europea”. Rispondendo poi alla richiesta del Codacons di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 5 giugno 1974, n. 412 che ha ratificato la Convenzione di New York sugli stupefacenti, in quanto “a causa della ratifica di tale Convenzione lo Stato italiano si sarebbe privato del potere di assumere autonomamente decisioni fondamentali in materia di salute”, i giudici amministrativi hanno ritenuto la stessa “palesemente infondata, in quanto la previsione di un meccanismo congiunto nella formazione delle tabelle delle sostanza stupefacenti, attivabile su istanza di ogni Stato aderente alla Convenzione di New York, non presenta alcuna antinomia rispetto ai principi fondamentali della Costituzione. Lo strumento della cooperazione internazionale è funzionale, infatti, proprio a un più efficace perseguimento della tutela del bene salute, attraverso l’adozione di misure coordinate e condivise contro l’abuso degli stupefacenti”.(ANSA).
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