20 Marzo 2009

FISCO: CODACONS, FERMO AMMINISTRATIVO? GERIT DIMOSTRI NOTIFICA

(AGI) – Roma, 20 mar. – L’agenzia di riscossione Gerit deve dimostrare l’avvenuta notifica delle cartelle esattoriali prima di inviare l’avviso di fermo amministrativo. Questa, in sintesi, la pronuncia del giudice Evasio Speranza della Commissione tributaria di Roma, secondo quanto riferisce il Codacons. "Il giudice tributario – spiega il Codacons – ha accolto le ragioni di un contribuente che si e’ visto imporre un ordine di pagamento con preavviso di fermo per cartelle in realta’ mai notificate e ingiunzioni mai precedute dall’apposito preventivo avviso previsto dalla legge". Speranza ha spiegato che quando i contribuenti leggono nei "dettagli degli addebiti" l’elenco delle diverse precedenti cartelle che fondano l’ultima ingiunzione, le diverse notifiche devono essere reali, non basta che siano semplicemente indicate. Ossia la societa’ di riscossione dovra’ sempre dimostrarne dettagliatamente in giudizio l’avvenuta notifica al contribuente. Altro importante principio spiegato dalla Commissione tributaria e’ relativo al mancato rispetto dell’art.50 comma 3 del dpr 602/1973, che pare francamente essere una vera e propria prassi. I giudici tributari hanno accolto le ragioni del contribuente anche applicando questa norma che impone di inviare ai contribuenti prima di ogni ingiunzione e iscrizione a debito, un apposito avviso bonario che possa consentire a cittadini e Stato di evitare di intasare inutilmente le aule di giustizia e ricostruire la perfetta regolarita’ dei diversi procedimenti di imposizione. "Ora", afferma il Codacons, "migliaia di cartelle esattoriali sono a rischio annullamento; a tal fine invitiamo i contribuenti a rivolgersi alla nostra associazione per tutelare i propri diritti".

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