15 Marzo 2000

FERROVIE CONDANNATE PER MULTA ILLEGITTIMA AI CONSUMATORI:

NO ALLA INEFFICIENZA BUROCRATICA DELLE F.S. ALL?INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DEVE ESSERE SEMPRE ALLEGATO IL PRECEDENTE VERBALE DELLA ?MULTA?

IL TRIBUNALE ACCOGLIE IL RICORSO DEL PORTAVOCE DEL CODACONS CHE NON POTEVA ?RICORDARE? QUALE VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA AVEVA COMMESSO DUE ANNI PRIMA
ANNULLATA UNA ?MULTA? DELLE FERROVIE DELLO STATO CHE IMPONEVA IL PAGAMENTO DI 115.000 LIRE MA NON SPECIFICAVA QUALE VIOLAZIONE FOSSE STATA COMMESSA.

E? stata pubblicata la sentenza n.3392/2000 del Tribunale Civile di Roma (sez. VII ? Giudice dott. Antonio Bursese) che ha accolto il ricorso del Portavoce del CODACONS, avv. Carlo Rienzi, assistito dall?avv. Marco Orlando dell?Ufficio Legale Nazionale Codacons ? e promosso per l?annullamento di una ordinanza ingiunzionale del Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato.
Tale provvedimento era stato notificato all?avv. Rienzi nel 1998 e faceva riferimento ad una sanzione amministrativa del 1996.
L?Ordinanza però non chiariva a quale specifica sanzione si riferisse, quale fosse stata la violazione commessa e per quale motivo dovesse ritenersi giusta la sanzione stessa.
Il passeggero, non ricordando ormai nulla di tale pretesa violazione di norme relative al DPR 753/1980 (era questa l?unica indicazione presente nell?ordinanza ingiunzione delle FF.SS), decideva di ricorrere al Tribunale Civile perché reputava illegittima un?Ordinanza che non spiegava perché fosse giusto condannare un cittadino al pagamento di una somma di denaro.
Il Tribunale ha accolto il ricorso specificando che: ?L?Autorità Amministrativa dunque non ha ottemperato al generale obbligo di motivazione dei suoi provvedimenti ex art. 3 co. 3 legge n. 241/90 non essendovi dubbio che una motivazione sia pure per relationem avrebbe comunque comportato l?allegazione del verbale di cui sopra, tenuto conto in proposito che la violazione era stata accertata qualche anno prima?.
Il Giudice ha, dunque, ritenuto assolutamente immotivata l?ordinanza ed ha infatti precisato:

?l?obbligo della motivazione nell?Ordinanza ? ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa non può ritenersi soddisfatto mediante il solo riferimento alla norma violata, ancorché integrata dall?indicazione del verbale di accertamento, quando la mera indicazione della norma violata non è sufficiente a specificare la natura e la portata della trasgressione, soprattutto nei casi in cui la norma preveda comportamenti alternativi (come nel caso in esame) ed il riferimento al verbale di accertamento della violazione non contenga una completa indicazione degli estremi della violazione contestata?.
Grande soddisfazione per il ricorrente.
?Certamente non avevo incaricato l?avv. Marco Orlando di presentare un ricorso perché non volevo pagare la somma di Lire 115.300? – ha commentato il Portavoce del CODACONS, Carlo Rienzi – ?E? il principio di trasparenza che non può essere calpestato. Un cittadino a distanza di alcuni anni si vede recapitare un provvedimento dell?Amministrazione con cui gli si ingiunge di pagare una certa somma senza specificare il motivo, reputandosi perfettamente corretto richiamare soltanto la norma che sarebbe stata violata ma non i fatti di cui il cittadino stesso sarebbe stato ritenuto responsabile.
Probabilmente si vorrebbe reintrodurre nel nostro sistema giuridico l?istituto dell??immemoriale?! Questa decisione deve essere uno strumento utilizzabile da tutti i cittadini che si vedranno recapitare in futuro provvedimenti di questo tipo. Spero che sarà anche utile alle Amministrazioni affinché possano prestare più attenzione al momento in cui richiedano ai cittadini il pagamento di qualsiasi somma di danaro?.

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