12 Febbraio 2024

FEDEZ: OGGI TRIBUNALE DI ROMA DECIDE SU RINVIO A GIUDIZIO DEL RAPPER PER CALUNNIA AI DANNI DEL CODACONS

 

INTANTO ASSOCIAZIONE CHIEDE CHIARIMENTI A GUARDIA DI FINANZA SU ASSETTI SOCIETARI DEL RAPPER. PRESENTATO ESPOSTO A FIAMME GIALLE E RELAZIONE TECNICA

omissis

Spett.le

AGCM

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

in persona del presidente p.t.

Piazza G. Verdi, 6/a

00198 – Roma

via pec: [email protected]

 

Spett.le

Agenzia delle Entrate

In persona del legale rappresentante p.t.

Via pec: Via pec: [email protected]

 

 

RICHIESTA DI PARERE

 

Il CODACONS, in persona del legale rappresentante p.t., Avv. Giuseppe Ursini, in virtù dei propri scopi statutari (art. 3 dello Statuto Codacons), significa quanto segue.

La presente richiesta di parere trae origine da una missiva che è pervenuta all’Associazione da parte degli Avv.ti Andrea Pietrolucci e Andrea Cicolani a difesa del proprio Assistito Sig. Federico Leonardo Lucia (in arte Fedez).

In tale missiva i suddetti legali hanno chiesto al CODACONS di rimuovere entro 24 ore un comunicato stampa dal proprio sito web poiché asseritamente diffamante nei riguardi del Sig. Lucia.

L’Associazione, benché certa della genuinità del proprio operato e della assoluta non lesività delle espressioni utilizzate nel proprio comunicato, ha, in ogni caso, per spirito collaborativo, rimosso detto comunicato dal proprio sito web.

Segnatamente in esso l’Associazione aveva reso noto di avere presentato un esposto all’Agenzia delle Entrate per accertare se dietro l’amministrazione di un ingente patrimonio attraverso diverse società che sono state oggetto di diverse operazioni, vi potessero essere, ancorchè non volute, eventuali conseguenze di elusione fiscale (non evasione) che potrebbero impedire o rendere arduo alle Autorità l’accertamento dei redditi.

Come noto il CODACONS è associazione di consumatori che ha tra i propri fini statutari il diritto di presentare esposti alle autorità relativamente a fenomeni di rilevanza sociale.

Con riferimento in particolare al diritto di critica del CODACONS sempre lo Statuto prevede che l’associazione “Promuove iniziative di informazione per la tutela degli utenti dei servizi finanziari, bancari o assicurativi;”.

Dunque il diritto di informazione e di critica rientra tra le funzioni specifiche statutarie dell’associazione che persegue la trasparenza assoluta nei comportamenti dei contribuenti.

Diritto di critica qualificato del CODACONS che è stato espressamente riconosciuto, fra le tante pronunce, dalla Corte di Cassazione, Sez. V penale:

La Corte d’Appello avrebbe dovuto limitarsi a riscontrare il nucleo di verità incontestato insito nei comunicati Codacons, pertinente alla materialità dell’investimento effettuato presso la società Lehman ed alla sussistenza di legami familiari tra la parte lesa e Terenzio Cugia, provvisto di un ruolo gestionale preminente presso la società emittente dei titoli acquistati dalla Siae, concretizzando l’esercizio del diritto di critica la manifestazione di interrogativi in proposito, sia pure in forma ironica e allusiva. Ciò tanto più considerata la funzione del Codacons, ente preposto a tutela delle esigenze dei consumatori. Sulla scorta delle considerazioni fin qui esposte si deve pertanto procedere all’annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato”. (Cassazione penale sez. V, 25/01/2017, (ud. 25/01/2017, dep. 14/03/2017), n.12265).

Dunque il CODACONS ha un diritto di critica più ampio rispetto all’italiano medio.

Pertanto non era intenzione dell’Associazione assolutamente accusare il Sig. Fedez né di evasione fiscale né di altre ipotesi che possano sussumersi in fattispecie penalmente rilevanti o fiscalmente rilevanti bensì il comunicato stampa costituiva piuttosto una mera espressione del diritto/dovere di informazione del CODACONS limitatosi ad una semplice esposizione dei fatti.

A ciò si aggiunga che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 684 c.p. e 114 e 329 c.p.p., l’esposto alle Autorità non è un atto coperto dal segreto e di cui sia vietata la pubblicazione a mezzo stampa non essendo un atto formato dal P.m. nel corso delle indagini e sottoposto dunque al segreto (Ai fini dell’integrazione del reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, non rientra nel divieto di pubblicazione di cui all’art. 114 c.p.p. una denuncia presentata al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, in quanto non atto di indagine compiuto da costoro.” Cassazione penale , sez. I , 02/02/2017, n. 21290).

In ragione delle considerazioni che precedono, e delle norme sopra citate, si vuol chiedere alle Autorità in intestazione, per essere ancora più certi della genuinità dell’operato del CODACONS, se è lecito pubblicare un esposto presentato alle Autorità, espressione del diritto/dovere di informazione, o se invece tale attività possa integrare una qualsivoglia condotta integrante ipotesi diffamatorie nei riguardi del soggetto descritto nell’esposto e verso il quale si chiedono gli accertamenti del caso.

Ringraziamo le Autorità per l’attenzione e restiamo in attesa di un illustre parere dalle medesime.

Si allegano in copia tutti gli atti citati in narrativa e quindi la missiva ricevuta dal CODACONS, il comunicato stampa in questione, il riscontro del CODACONS e l’esposto citato nel comunicato stampa.

Con osservanza

Roma, lì 28 febbraio 2024

 

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STUD IO LEGALE PIETROLUCCI
ASSOCIAZIONE P ROFESSIONALE

Andrea P ietrolucci
Marco D e Santis
Stefania P iretti
Andrea Cicolani
Alessandra F erragamo
Lucrezia P ietrolucci

Roma, 27/02/2024
Spettabile
CODACONS
Viale Giuseppe Mazzini n. 73
00195 – Roma
PEC: [email protected]
PEC:[email protected]

Oggetto: Federico Leonardo Lucia (in arte “Fedez”), Zedef s.r.l. e Doom s.r.l./Codacons
– comunicato stampa pubblicato sul sito www.codacons.it – contestazione di
illecito – intimazione a rimuovere immediatamente il comunicato dal vostro sito
internet – riserva di ogni diritto ed azione.

Spettabile Codacons,
la presente in nome e per conto del signor Federico Leonardo Lucia, in arte “Fedez”, il
quale, unitamente ai legali rappresentanti pro tempore della Zedef s.r.l. e della DOOM s.r.l., ci ha
conferito formale incarico di rappresentarVi e significarVi quanto segue in relazione alla questione
in oggetto.
Come a Voi evidentemente noto, in data 12 febbraio 2024, sul sito internet del Codacons
(https://codacons.it), è stato pubblicato un comunicato stampa con il quale, tra l’altro, è stata diffusa
la notizia della presentazione di un esposto alla Guardia di Finanza, con il quale il Codacons
chiede approfondimenti su di lui e sulle società a lui riferibili: Zedef s.r.l. e DOOM s.r.l..
Esposto che, per Vostra stessa affermazione, muove, in maniera evidentemente
strumentale, da una dichiarazione estrapolata ad arte e volutamente decontestualizzata, resa
dal Lucia, peraltro, ormai quasi quattro anni fa, nell’ambito di un procedimento che ha portato
all’archiviazione delle ennesime accuse da Voi a lui mosse e in risposta alla semplice raccolta delle
generalità in apertura di un verbale redatto dal P.M. procedente.
Tralasciando la strumentalità della condotta da Voi tenuta, deve in ogni caso evidenziarsi
che il comunicato stampa di cui si discute, si fonda su teorizzati fatti certamente non rispondenti al
vero, al solo fine di accusare, anche se in modo volutamente allusivo, il signor Lucia di essere incline a commettere reati, anche dal punto di vista fiscale, celandosi dietro presunti schermi
societari.
Tanto è vero che, nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del comunicato
stampa, il Codacons, anche attraverso la pubblicazione, sul sito Adnkronos, di un articolo che
afferma riprendere in maniera testuale i passaggi salienti dell’esposto, arriva a sostenere che
l’esposto stesso si sarebbe reso necessario per “Scongiurare che tramite le sue società possa
essere realizzato qualche raggiro fiscale” dal Lucia, lasciando così emergere, oltre ai già evidenti
profili calunniosi, anche ulteriori profili diffamatori.
Lampante, sul punto, la scelta di utilizzare in detto articolo, in chiave negativa, le allusive
espressioni trascritte nel comunicato, in cui si afferma che “la situazione merita un’analisi più ampia
al fine di cogliere le ragioni strategiche sottostanti che, ancorché potenzialmente lecite, possono
talvolta travalicare e deviare in una forma di ‘potere occulto e trasversale” (sic!).
È evidente, pertanto, che la condotta da Voi posta con la pubblicazione del comunicato
stampa del 12.2.2024 sul Vostro sito internet sia (anche) palesemente diffamatoria, non potendo
rinvenirsi alcuna esimente e/o scriminante di sorta, essendo i fatti narrati nel comunicato non solo
falsi ma volutamente e colpevolmente allusivi e distorti, al solo fine di screditare agli occhi del
lettore la personalità e professionalità del Lucia e delle società clienti.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, riservando ai clienti ogni ulteriore diritto, azione e
ragione, sia in sede civile che penale, il signor Federico Leonardo Lucia, la Zedef s.r.l. e la DOOM
s.r.l., ciascuno per quanto di propria competenza e ragione, nostro tramite, con la presente, a
valere quale messa in mora interruttiva anche della prescrizione,
– contestano, la non corrispondenza al vero, l’illiceità e la diffamatorietà del contenuto del Vostro
comunicato stampa del 12.02.2024, sia per aver consapevolmente accusato i clienti di essere
inclini a commettere reati, anche di natura fiscale, sia per la palese conseguente lesione del loro
onore e della loro reputazione personale e professionale;
– Vi intimano, per tutto quanto sopra, la rimozione, entro e non oltre 24 ore dalla ricezione della
presente, dal sito internet www.codacons.it, del comunicato stampa pubblicato in data
12.02.2024;
– si riservano anche per quanto già accaduto, ogni diritto azione e ragione nelle competenti sedi
giudiziarie per la tutela dei loro diritti nei Vostri confronti, nonché per il risarcimento di tutti i
danni subiti e subendi in ragione delle condotte come sopra contestate.
Con riserva di ogni ulteriore diritto, azione e ragione.
Distinti saluti

 

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Egr. Colleghi

Avv. Andrea Pietrolucci

Avv. Andrea Cicolani

Via pec: [email protected]

[email protected]

 

Oggetto: Vs. missiva del 27.2.2024 – comunicato stampa del Codacons / Federico Leonardo Lucia.

Cari Colleghi,

abbiamo letto con la massima attenzione la Vs. diffida e vogliamo precisare quanto segue.

In primo luogo il motivo per il quale l’associazione ha pubblicato il comunicato in questione è legato alle stesse iniziative del Sig. Fedez in cui lui stesso ha parlato delle modalità attraverso le quali gestisce i suoi patrimoni (ricordiamo sul punto, ad ogni buon conto, la seguente dichiarazione pubblica: “non ho intestato nulla a nome mio e dunque sono tecnicamente nullatenente perché è tutto intestato alle società della mia famiglia, come avviene per molti imprenditori e imprenditrici di questo paese.”).

A tal riguardo sicuramente non vi sfuggirà la considerazione secondo la quale il Vs. assistito è un personaggio pubblico con rilevanza pubblica. Lo stesso discorso sarebbe valso se determinate esternazioni fossero state proferite da un Ministro. Il Sig. Fedez ha un seguito che inevitabilmente lo rende influente sul pubblico e, come tale, inevitabilmente, si espone ancor di più ad eventuali critiche, riflettori puntati e controlli.

Atteso che il Sig. Fedez si rivolge a milioni di persone va da sé che lo stesso, al pari degli altri personaggi di rilevanza pubblica, debba essere cristallino e trasparente perché si rivolge, appunto, a milioni di giovani di cui spesso e volentieri è preso come modello di vita e di crescita.

Vogliamo ricordare, sul punto, come fu l’allora Premier Giuseppe Conte ad incaricare il Sig. Fedez e sua moglie a sensibilizzare, attraverso le proprie stories, i giovani ad indossare la mascherina nel corso dell’emergenza pandemica proprio per il seguito di cui gli stessi possono fregiarsi.

Non vi sfuggirà altresì la funzione del CODACONS che, si rammenta, è associazione di consumatori che ha tra i propri fini statutari il diritto di presentare esposti alle autorità relativamente a fenomeni di rilevanza sociale.

Segnatamente lo Statuto del CODACONS, all’art. 3 prevede che “L’Associazione, anche in adempimento dei principi fissati dall’art. 101 del TFUE – persegue il prioritario fine di tutelare i consumatori finali dai pregiudizi derivati da decisioni, accordi o pratiche concordate, ovvero da qualsivoglia tipo di attività illecita posti in essere da soggetti pubblici o privati e volti a falsare la concorrenza in materia di fornitura di beni o servizi nonché turbare aste pubbliche o ostacolare organi pubblici di vigilanza su banche e intermediari finanziari,(…)” e che “Vigila sulla corretta gestione del mercato mobiliare per contrastarne l’alterazione e la manipolazione da parte di soggetti privilegiati;”

Con riferimento in particolare al diritto di critica del CODACONS sempre lo Statuto prevede che l’associazione “Promuove iniziative di informazione per la tutela degli utenti dei servizi finanziari, bancari o assicurativi;”.

Dunque il diritto di informazione e di critica rientra tra le funzioni specifiche statutarie dell’associazione che persegue la trasparenza assoluta nei comportamenti dei contribuenti.

Diritto di critica qualificato del CODACONS che è stato espressamente riconosciuto, fra le tante pronunce, dalla Corte di Cassazione, Sez. V penale:

La Corte d’Appello avrebbe dovuto limitarsi a riscontrare il nucleo di verità incontestato insito nei comunicati Codacons, pertinente alla materialità dell’investimento effettuato presso la società Lehman ed alla sussistenza di legami familiari tra la parte lesa e Terenzio Cugia, provvisto di un ruolo gestionale preminente presso la società emittente dei titoli acquistati dalla Siae, concretizzando l’esercizio del diritto di critica la manifestazione di interrogativi in proposito, sia pure in forma ironica e allusiva. Ciò tanto più considerata la funzione del Codacons, ente preposto a tutela delle esigenze dei consumatori. Sulla scorta delle considerazioni fin qui esposte si deve pertanto procedere all’annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato”. (Cassazione penale sez. V, 25/01/2017, (ud. 25/01/2017, dep. 14/03/2017), n.12265).

Dunque il CODACONS ha un diritto di critica più ampio rispetto all’italiano medio.

Posto quanto sopra, attesi i suddetti scopi statutari del CODACONS, ci permettiamo di ribadire come sia indubitabile che un fatto del genere, ovvero l’amministrazione di un ingente patrimonio attraverso diverse società che sono state oggetto di diverse operazioni, potrebbe condurre ad una, ancorchè non voluta, elusione fiscale (non evasione) che potrebbe impedire o rendere arduo alle Autorità l’accertamento dei redditi.

Dopo tutto questo vorremmo precisare che non era nostra intenzione assolutamente di accusare il Sig. Fedez né di evasione fiscale né di altre ipotesi che possano sussumersi in fattispecie penalmente rilevanti o fiscalmente rilevanti.

Piuttosto era nostra intenzione limitarci ad una semplice esposizione dei fatti.

Vi sarà senz’altro noto, e non vogliamo di certo insegnarvelo noi, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 684 c.p. e 114 e 329 c.p.p., l’esposto alle Autorità non è un atto coperto dal segreto e di cui sia vietata la pubblicazione a mezzo stampa non essendo un atto formato dal P.m. nel corso delle indagini e sottoposto dunque al segreto (Ai fini dell’integrazione del reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, non rientra nel divieto di pubblicazione di cui all’art. 114 c.p.p. una denuncia presentata al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, in quanto non atto di indagine compiuto da costoro.” Cassazione penale , sez. I , 02/02/2017, n. 21290).

Posto dunque che da parte nostra, si ribadisce, non vi era alcun intento accusatorio, se il Sig. Lucia ha avuto tale impressione noi ci scusiamo e sicuramente toglieremo questo comunicato dal sito web.

Inoltre valuteremo, dopo avere ricevuto il parere che stiamo chiedendo oggi stesso all’Agcm e all’Agenzia delle Entrate, per maggiore trasparenza e chiarezza dei nostri scopi sociali, se pubblicare integralmente l’esposto.

Quindi ci scusiamo per l’equivoco e per gli eventuali toni utilizzati.

Vi salutiamo con cordialità

E vi invitiamo alle prossime iniziative del CODACONS, come doveroso, che avranno ad oggetto il Vostro assistito.

Roma, lì 28 febbraio 2024

 

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