28 Aprile 2009

Febbre suina, Codacons: ” Si può disdire il viaggio per il Messico senza pagare penali”

 Il Codacons chiede agli italiani di non partire per nessun posto del Messico, nonostante sul sito www.viaggiaresicuri.it si consiglia ai viaggiatori che intendano recarsi nelle zone del Messico più colpite dall’influenza suina "di rinviare i propri programmi di viaggio in attesa che la situazione sanitaria locale torni alla normalità". Le zone sconsigliate dal Ministero degli Esteri sono la capitale Città del Messico, gli stati di Sonora, Baja California, Stato del Messico, Oaxaca, San Louis Potosi, Chihuahuha, Nuevo Leon, Vera Cruz e Aguascalientes.  Secondo il Codacons questo è "un elenco irresponsabile che consente ai tour operator, come segnalano alcuni consumatori, di dire a chi sta per partire per la riviera Maya (Quintana Roo) non solo che non c’è alcun rischio ma anche che se si disdice si devono pagare penali". L’associazione dei consumatori si domanda "cosa aspetti l’Unità di crisi della Farnesina a sconsigliare di recarsi in Messico, in tutto il Messico".  Intanto il Codacons ricorda al consumatore che ha diritto a disdire le vacanze senza pagare penali, secondo il Codice del Consumo: chi non vuole più partire ha diritto al rimborso integrale di quanto versato. Non si tratta, infatti, di una rinuncia volontaria, ma di una causa di forza maggiore. Per questo il consumatore ha diritto al rimborso integrale, salvo decida di accettare in alternativa un cambio di destinazione, di data o un bonus. Il consumatore (art. 92) può decidere di usufruire di un altro pacchetto di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto di qualità inferiore previa restituzione della differenza di prezzo; se invece sceglie il rimborso, la somma di denaro già corrisposta deve essergli restituita entro sette giorni lavorativi dal momento della cancellazione;se il consumatore si trova già in Messico, ha diritto ad un risarcimento solo se l’assicurazione stipulata al momento della partenza prevede una copertura in casi di questo tipo; è opportuno, quindi, leggere attentamente tutti i documenti firmati;se è il consumatore è costretto ad anticipare il rientro o a posticiparlo non può chiedere i danni, salvo sia in grado di dimostrare che il ritardo e l’anticipo erano evitabili;in caso di rientro anticipato il tour operator deve comunque restituire la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato, detratti i costi generali.

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