Febbraio 2006, Crack finanziari – INFORMATI e TUTELATI
Crack finanziari – INFORMATI e TUTELATI
Molti risparmiatori osservano perplessi gli eventi economici nazionali ed internazionali nella speranza cogliere qualche fatto che faccia presagire il rimborso degli ormai tristemente noti titoli obbligazionari Argentina, Parmalat, Cirio …
Da quanto abbiamo potuto osservare, anche attraverso le esperienze riportate dai nostri associati, non c’è molta informazione in merito ai diritti dei risparmiatori, alle informazioni che deve fornire la banca, ai documenti necessari per effettuare un investimento finanziario. Infatti, molti sono convinti (o meglio sono stati convinti) che la banca non avrebbe dovuto fornire alcuna indicazione relativa ai titoli acquistati, che il rischio del default era imprevedibile, che in mancanza di documenti non è possibile fare neanche un reclamo e, quindi non resta che sperare in tempi migliori. Giusto? Assolutamente no.
Innanzitutto bisogna segnalare che con la recente approvazione della legge Finanziaria 2006 è stato istituito un apposito fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, compresi i danneggiati dai bond argentini. Il fondo sarà alimentato dai c.d. conti dormienti del sistema bancario, del comparto assicurativo e finanziario, come stabilito nell’articolo unico del disposto legislativo (diviso in 612 commi) ai commi 343-344-345.
Orbene, per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall’anno 2006, un "apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze". Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato. Ai benefìci di cui al comma 343 sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.
Ma veniamo al dunque: il fondo sarà alimentato (cfr. comma 345) dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti secondo le modalità da definire con regolamento attuativo; con lo stesso regolamento saranno altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.
Pertanto, in attesa del regolamento attuativo, non appare chiaro con quali modalità verranno costituite le risorse monetarie che andranno a formare il fondo nè si conosce il valore esatto dei c.d. conti dormienti. E poi, non si capisce entro quanto tempo entrerà a regime il fondo (qualcuno ritiene non prima di 10 – 15 anni) è quali saranno i criteri e le percentuali di rimborso dei risparmiatori.
Ma cosa sono i conti dormienti? Dalle notizie della prima ora si è appreso che (soprattutto) presso il sistema bancario sono giacenti un gran numero di conti immobilizzati da anni e definiti, appunto, dormienti. Tuttavia, sarà un regolamento attuativo a stabilire quali tra questi potranno alimentare il fondo in parola.
Sul punto dobbiamo esprimere qualche perplessità. In primo luogo, i conti dormienti non equivalgono a crediti prescritti (peraltro, il conto corrente bancario è immune dal rischio della prescrizione, come si ritiene comunemente, in ragione della regolare liquidazione degli interessi). Pertanto, è possibile che le somme contenute in un conto dormiente vengano reclamate, anche a distanza di anni. Cosa accadrebbe in tal caso? La banca che ha girato il conto (in Baca d’Italia) dovrebbe pagare di tasca propria il legittimo proprietario delle somme contenute nel conto? O potrebbe ripescarle dal fondo (determinando continue oscillazioni nella sua consistenza)? Ovvero resterebbero tra le partite transitorie, in una specie di limbo perenne?
Ed ancora: quanti sono effettivamente i conti, che fermi per molti anni, restano attivi? Negli ultimi anni, a causa dell’aumento delle spese di tenuta conto, non è infrequente osservare che conti con piccoli saldi attivi finiscono per avere registrare passività – reclamate dalle banche dopo molti anni. Ed allora dobbiamo ritenere che il conto dormiente contenga significativi saldi attivi, in grado di resistere all’erosione delle spese di conto. Ma quanti conti hanno questa caratteristica?
Forse si tratta di conti correnti aperti negli anni ’60 – ’70 (all’epoca molte banche usavano immobilizzare i conti fermi per molti anni, senza addebitare spese o interessi); ma sul numero e consistenza di tali conti non possiamo fare alcuna previsione.
Insomma, non sembra la costituzione del fondo in parola la panacea che risolverà i problemi degli investitori vittime dei crack finanziari, i quali, invece, farebbero bene a valutare tutte le possibili azioni legali al fine di evitare che l’attesa di un incerto indennizzo possa pregiudicare definitivamente (con la prescrizione) l’azione contro l’intermediario che ha collocato il titolo in default.
Ed allora vediamo la normativa esistente per capire quali diritti e quali strumenti di tutela spettano al risparmiatore.
Il risparmio è tutelato dalle norme (definite da alcuni imperative) sancite dagli artt. 21 del D. Lgs. 58/98 nonchè 26, 27, 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522/98, le quali consentono di ottenere il rimborso dei titoli in default dall’intermediario (banca) che non ha assolto gli obblighi – in primo luogo informativi – previsti dalla normativa ora citata.
In particolare (art. 21 del D. Lgs. 58/98) è previsto che nella prestazione dei servizi di investimento la banca deve improntare il proprio comportamento ai criteri della diligenza, correttezza e trasparenza, come stabilisce l’art. 1176 c.c., nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati, in attuazione del principio della tutela del risparmio, come previsto dall’art. 47 Cost..
Pertanto, l’operatore di banca deve acquisire le informazioni necessarie dai clienti e devono far in modo che gli stessi siano sempre adeguatamente informati, organizzandosi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse.
In attuazione della norma, la Consob ha adottato il regolamento n. 11522/98 che agli articoli 26, 27, 28 e 29 specifica gli obblighi imposti alla banca, in virtù dei quali l’istituto di credito deve prestare i servizi di investimento con diligenza ed operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati.
Ne consegue che, prima della sottoscrizione dell’ordine di acquisto ( v. art. 28 Reg. Consob) la banca deve:
a) chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché la sua propensione al rischio.
b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari dal quale deve risultare l’obiettivo di investimento e la propensione al rischio, nell’ambito delle opzioni alta, media e bassa, da rilasciare dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della singola operazione.
La ratio della normativa in parola è quella di far si che i risparmiatori siano messi in grado di effettuare le proprie scelte di investimento in modo consapevole, attraverso le informazioni fornite diligentemente dalla Banca – alla quale si rivolge la clientela proprio per avere quel tipo di consulenza specialistica.
Ed ancora più chiare e dettagliate devono essere le informazioni fornite agli investitori inesperti che si rivolgono alla banca, per ottenere tutte quelle informazioni relative alla tipologia dell’investimento.
Pertanto la banca non può rimanere indifferente rispetto all’investimento richiesto o proposto al cliente, ma deve segnalare l’eventuale inadeguatezza dell’operazione (ex art. 29 del regolamento suddetto) – in considerazione della dimensione o della natura rischiosa dei titoli prescelti.
La banca (ai sensi dell’art. 28, co. 1, lett. b del Regolamento Consob) deve consegnare il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, dal quale risulti l’obbiettivo di investimento del cliente (in una graduatoria da uno a cinque in cui al numero più basso corrisponde il rischio minimo) la propria propensione al rischio, nell’ambito delle opzione alta, media e bassa e l’esperienza in tema di investimenti in strumenti finanziari (rapportata alla situazione finanziaria, nonché gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio).
Ed ancora, l’art. 28, co. 2 del Regolamento Consob prescrive che gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni se non dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni delle specifiche operazioni.
Ma spesso il risparmiatore non riceve le informazioni dovute, finendo per acquistare (dietro consiglio dell’intermediario) dei titoli mobiliari non corrispondenti alle proprie aspettative. Anzi, si registrano, non di rado, ipotesi di conflitto di interessi – ossia una violazione del combinato disposto dagli artt. 21, co. 1 lett. c) d. lgs. 58/98 e 27 reg. Consob – in quanto la Banca non segnala di avere un interesse in conflitto con quello della cliente, vendendo titoli che sono nel proprio portafoglio.
La conseguenza delle violazioni delle norme di cui agli artt. 21 TUIF e 26, 27, 28 e 29 Reg. Consob – se considerate norme imperative, in virtù di un certo orientamento giurisprudenziale – è la nullità (ex art. 1418 cc) dei contratti di acquisto, in considerazione degli interessi tutelati – tutela del risparmio e dovere di diligenza degli intermediari – e del danno subito dai clienti, consistente nella perdita dell’intero investimento. In conseguenza della nullità dell’ordine di acquisto effettuato dal risparmiatore, devono essere restituite tutte le somme investite all’epoca, oltre gli interessi legali.
Secondo un altro orientamento giurisprudenziale, si può configurare un inadempimento contrattuale per violazione degli obblighi imposti dalla normativa menzionata, con conseguente responsabilità (contrattuale) e risarcimento del danno.
Tra l’altro, l’art. 23, co.6 del TUIF, che, in tema di ripartizione degli oneri probatori, prevede che nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, incombe ai soggetti abilitati (Banca) l’onere di provare di aver agito con la specifica diligenza.
I precedenti giurisprudenziali sono del tutto incoraggianti. Ad ogni modo è necessario far esaminare ad un avvocato la documentazione esistente – o richiedere quella mancante – al fine di valutare l’opportunità dell’azione legale.
Per ogni delucidazione potete rivolgervi al CODACONS che attraverso gli uffici presenti nelle varie regioni metterà a Vs. disposizione la propria consulenza.
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