EX ILVA: TAR DEL LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO DI ARCELORMITTAL E ORDINA ALLO STATO DI RIESAMINARE TEMPI PER LA BONIFICA
CODACONS: INTANTO A TARANTO IL VENTO FA CHIUDERE LE SCUOLE PIÙ DEL COVID E SI CONTINUA A MORIRE DI INQUINAMENTO
La seconda sezione bis del Tar del Lazio ha accolto il ricorso promosso da ArcelorMittal contro il decreto del ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in merito alla prescrizione n. 6 del Piano Ambientale relativa alla chiusura dei nastri trasportatori e che prevedeva che gli interventi si dovessero concludere entro il 30 aprile 2021.
Nel giudizio dinanzi al Tar era intervenuto il Codacons, contestando le tesi dell’azienda e chiedendo ai giudici di rigettare il ricorso.
Il Tar ha però deciso di concedere più tempo ad ArcelorMittal per gli interventi di bonifica, accogliendo le istanze della società e ordinando allo Stato di rivedere i tempi previsti dal Piano Ambientale. Una decisione che – spiega il Codacons – arriva quando a Taranto il vento, sollevando polveri nocive, fa chiudere le scuole più del Covid, e nonostante in città si continui a morire di inquinamento.
Si legge nell’ordinanza del Tar:
“Ritenuto che, ferma la competenza della commissione tecnica VIA-VAS ad esprimere il proprio parere nel procedimento de quo […] emergono vistose criticità nell’istruttoria alla base del decreto impugnato, alla luce:
– dei consistenti elementi di difformità tra le valutazioni espresse dalla Sottocommissione VIA in data 4 settembre 2020 e l’atto del gruppo istruttore n. 7 del 18 settembre 2020, stante anche gli esiti della conferenza di servizi del 26 maggio 2020 nel senso dell’accoglimento della proroga al 31 luglio 2021 con puntuali prescrizioni;
– dell’assenza di una congrua valutazione degli elementi rappresentati dalla società ricorrente, sia pure nell’esiguo tempo a disposizione intercorso tra la produzione del suddetto atto e la convocazione della conferenza di servizi;
– dell’inadeguatezza della ponderazione delle evidenze riferite al gradiente di rischio sul piano sanitario ed ambientale correlato alla proroga dei termini di attuazione degli interventi di chiusura dei nastri e delle torri in quota con l’impatto delle misure prescritte sull’attuazione del piano industriale; […]
Rilevato, in particolare, che le valutazioni espresse nell’atto del gruppo istruttorio n. 7 non appaiono ancorate ad una esaustiva ed approfondita disamina degli elementi acquisiti, in primis per quanto attiene alla capacità mensile di intervento desunta dai dati forniti dal Gestore, la cui stima, in assenza di qualsivoglia indicazione circa i criteri applicati, appare improntata su un apprezzamento meramente quantitativo, senza alcun raffronto concreto tra la tipologia degli interventi eseguiti nel periodo preso in considerazione, prevalentemente riferiti alla chiusura dei varchi collocati nell’area parchi primari che – secondo quanto rappresentato dalla società con allegazioni non superate dalla difesa dell’amministrazione –, presentano caratteristiche meno complesse e di più veloce attuazione rispetto alla chiusura dei residui nastri in quota (maggiormente critici sul piano del gradiente di rischio ambientale e meno agevoli da eseguire), nonché senza considerazione delle difficoltà correlate alla situazione emergenziale derivante dalla pandemia da Covid-19 ed alla incidenza sull’attività produttiva, in specie per quanto attiene alla necessaria chiusura di uno dei due altoforni attualmente in uso, con ricadute in termini di impatti emissivi aggiuntivi segnalati dalla società, neppure menzionate nelle valutazioni dell’amministrazione”.
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