Ex Ilva, Consiglio di Stato sospende sentenza Tar
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fonte:
- Corriere di Taranto
Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata da ArcelorMittal Italia e Ilva in Amministrazione Straordinaria (‘affiancata’ nel giudizio da Invitalia e co-adiuvata dall’intervento dei legali del ministero dell’Ambiente), in merito all’esecuzione dell’ordinanza del Tar di Lecce, che lo scorso 13 febbraio aveva definitivamente respinto i ricorsi delle due società. Sentenza del Tar che aveva ‘riattivato‘ i due termini di trenta giorni – rispettivamente fissati dall’ordinanza del Sindaco di Taranto n. 15 del 27 febbraio 2020 e dalla nota n. 173 del 29 marzo 2020 – ripresi a decorrere dopo il deposito della sentenza appellata dal 14 febbraio 2021 e che imponevano lo spegnimento degli impianti dell’area a caldo entro il prossimo 14 aprile.
Nella sentenza del Consiglio di Stato (che alleghiamo per interno in coda all’articolo) si ricorda come l’impianto siderurgico abbia continuato la sua attività produttiva durante tutto il corso del processo di primo grado, in ragione delle ordinanze cautelari adottate dal Tribunale amministrativo regionale, ma che “gli “eventi emissivi”, verificatisi nell’agosto del 2019, connessi ad alcune criticità del sistema di depolverizzazione del camino E 312, conseguenza di una carenza procedurale del Gestore (relazione ISPRA, pag. 3 e 4, depositata in primo grado, in data 23 luglio 2020, in adempimento dell’ordinanza istruttoria), e la “emissione di sostanze odorigene”, verificatasi nel febbraio 2020, riconducibili (ancorché tale aspetto sia controverso tra le parti) all’attività produttiva svolta dall’impianto siderurgico (“operazioni di colata avvenute presso lo stabilimento siderurgico”, nota A.R.P.A. del 29 settembre 2020, pag. 3), non si sono manifestati nuovamente“.
Inoltre, i giudici della Quarta Sezione evidenziano (cosa peraltro ampiamente nota) che l’ulteriore evento emissivo del 4 luglio 2020, cui “fanno riferimento il Comune e le altre parti aventi posizioni processuali affini, per comprovare la possibile ripetizione di eventi di questo genere (e, dunque, la sussistenza di un pericolo per la salute della comunità insediata nell’area circostante), è riconducibile ad una problematica diversa rispetto a quelle dalle quali è scaturita l’ordinanza impugnata, consistita nel mancato adeguato irroramento di cumuli di materiale del processo produttivo, siti nell’area Parco “OMO2”, a causa di un malfunzionamento del mezzo adibito alla bagnatura/filmatura, che l’impresa non ha provveduto a gestire come prescritto (come si evince dalla Relazione sugli esiti del controllo straordinario effettuato da A.R.P.A. il 7 e l’8 luglio 2020, pag. 9 e 10, e dalla nota A.R.P.A. del 29 settembre 2020)”.
Inoltre, secondo il Consiglio di Stato, “dalla delibazione degli scritti e degli atti processuali, emergono evidenti profili di danno per gli impianti dello stabilimento siderurgico, in caso di mancata emanazione della misura cautelare domandata, derivanti dallo spegnimento della “area a caldo”, probabilmente irreversibile, una volta effettuato”. Profili di danno che però “sono stati contestati da alcune delle controparti processuali delle appellanti (ad esempio dall’atto di intervento ad opponendum del Codacons), ma senza che le loro deduzioni risultino adeguatamente circostanziate sulle modalità e sulla tempistica adottate nei precedenti spegnimenti e adeguatamente comprovate, rispetto alle deduzioni di segno contrario delle società proponenti il gravame (in particolare si fa riferimento alla relazione della Rina consulting, depositata nel giudizio di primo grado n.r.g. 397 del 2020, in data 11 aprile 2020, da Ilva)”.
Inoltre, il Consiglio di Stato nella sua decisione mette in evidenza un altro aspetto della vicenda che avevamo avuto modo di sottolineare su questo giornale on line: ovvero l’iniziativa del Comune di Taranto nel chiedere all’azienda il cronoprogramma delle opeazioni di spegnimento dell’area a caldo, prima ancora che si fosse espresso lo stesso tribunale amminstrativo. Una mossa poco comprensibile che non ha pagato, anzi. “Lo spegnimento della “area a caldo” – il cui termine ultimo di adempimento viene a scadere prima della celebrazione dell’udienza di discussione, già fissata per il prossimo 13 maggio – è stata recentemente sollecitato dal Comune di Taranto, con l’invio della nota n. 0028638/2021 del 24 febbraio 2021, con la quale si sono chieste notizie “in ordine alla programmazione delle attività impiantistiche e gestionali finalizzate al rispetto dei termini temporali di fermata innanzi richiamati, inviando un cronoprogramma comprensivo di tutte le fasi previste e delle attività eventualmente già ad oggi poste in essere, ed aggiornamenti settimanali per la verifica del rispetto delle fasi indicate”.
“Tale condotta – sottolineano i giudici – appare indicativa di un atteggiamento del Comune oggettivamente proteso a perseguire la sospensione dell’attività e pertanto dequota quelle argomentazioni difensive inerenti alla possibilità, per le appellanti, di ottenere, ove domandata, una proroga dei termini per effettuare le operazioni di spegnimento; nel complessivo confronto fra gli allegati pregiudizi, quello dedotto dalle appellanti, consistente nell’irrimediabile deperimento degli impianti, si profila come attuale ed irreparabile, mentre quello degli appellati, consistente nell’eventuale ripetizione di eventi emissivi provenienti dall’“area a caldo” di cui si è ordinato lo spegnimento, risulta meramente ipotetico; impregiudicato il più approfondito scrutinio delle delicate questioni di fatto e di diritto sottese alle doglianze articolate dalle parti, che presuppone una disamina incompatibile con la delibazione tipica della presente fase cautelare, e suscettibile, invece, di essere svolta nella consueta sede del giudizio di cognizione, la cui udienza di discussione è già stata fissata per il 13 maggio 2021“.
Ritenuta pertanto opportuna l’emanazione della misura cautelare, in considerazione della prossimità dell’udienza di discussione, “al fine di garantire che la decisione definitiva della controversia sia pronunciata re adhuc integra il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare proposta nell’appello n.r.g. 1482 del 2021 e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza di primo grado, nonché l’efficacia del provvedimento impugnato e degli atti ad esso connessi”.
“Il Consiglio di Stato, all’esito della camera di consiglio dell’11 marzo 2021, ha disposto la sospensione della sentenza del TAR Lecce n.249/2021, con la conseguenza che ArcelorMittal Italia non ha l’obbligo di avviare la fermata dell’area a caldo dello stabilimento di Taranto e degli impianti connessi. L’attività produttiva dello stabilimento può dunque proseguire regolarmente”. Ad annunciarlo, immediatamente depositata la sentenza è stata la stessa azienda, attraverso una breve nota.
Dunque, congelato lo stop all’area a caldo dello stabilimento, così come a suo tempo chiesto dal Comune di Taranto e accolto, come accennato, dal Tar di Lecce, in attesa dell’udienza di merito prevista per il 13 maggio prossimo. La decisione del Consiglio di Stato sull’istanza presentata dal ArcelorMittal Italia ed Ilva in Amministrazione Straordinaria, in cui veniva chiesta una misura monocratica cautelare, per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (TAR), Sezione staccata di Lecce (Sezione Prima), n. 249/2021, depositata lo scorso 13 febbraio, è così arrivata.
L’udienza si è regolarmente svolta ieri, dinanzi al Consiglio di Stato-Quarta Sezione (presidente Greco, relatore Conforti). La novità, che in realtà avevamo preannunciato già lo scorso 19 febbraio (quando il tribunale amministrativo respinse la richiesta di sospensiva immediata richiesta dalle due società) è che si sono costituiti in giudizio anche il ministero dell’Ambiente ed Invitalia (nei giorni scorsi si era anche costituita la Regione Puglia accanto al Comune di Taranto cosa che non era avvenuta nel ricorso al Tar di Lecce).
Adesso vedremo cosa sarà deciso il prossimo 13 maggio nel merito, ma è chiaro che questa decisione del Consiglio di Stato indirizza già la sentenza di merito. E depotenzia in parte le tesi sostenute dal Comune di Taranto e dal Tar di Lecce.
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