EX ILVA, CODACONS PRECISA: SEQUESTRO CONSERVATIVO E’ PER 675.000 EURO
ECCO COSA SCRIVE IL GUP DI POTENZA NELL’ORDINANZA
Il sequestro conservativo disposto dal Gup del Tribunale di Potenza ammonta ad una cifra pari a 675mila euro, e non 350mila euro come erroneamente comunicato in una precedente nota. Lo precisa il Codacons, che sottolinea come il giudice abbia accolto le richieste dei legali dell’associazione.
“Gli elementi illustrati, considerati unitariamente, inducono, dunque, a ritenere sicuramente sussistenti i presupposti del vincolo ablativo richiesto dalle parti civili istanti e, pertanto, impongono anche l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo per la somma globale di € 675.000 da eseguirsi sul c/c intestato all’imputato RIVA Nicola” – scrive il Gup nell’ordinanza.
“Per quel che concerne il quantum del credito vantato dalle parti civili istanti, da tale complesso di condotte può certamente dirsi scaturito un danno alla salute per le parti civili costituitesi e richiedenti l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo di cui sopra. Il diritto soggettivo leso è, come emerge dai relativi atti di costituzione, quello a vivere in un ambiente salubre: trattasi di interesse, giova appena accennarlo nella presente sede cautelare, oramai qualificato come diritto soggettivo fondamentale ex artt. 9 e 32 Cost. da pacifica ed oramai risalente giurisprudenza costituzionale – si legge ancora nell’ordinanza – Dalla lamentata lesione di tale diritto a vivere in un ambiente salubre ne discende la doglianza relativamente tanto al danno patrimoniale che ne è conseguito per gli avente natura sia patrimoniale ex art. 2043 c.c. che non patrimoniale, risarcibile ex artt. 2059 с.с. е 185 с.p., con particolare riguardo alla voce di danno dinamicorelazionale (c.d. esistenziale) scaturito dalla conduzione della propria esistenza in un ambiente malsano poiché foriero di potenziali patologie letali (in primis oncologiche): condizioni ambientali e di contesto territoriale così determinatosi che – sotto ulteriore profilo – hanno afflitto l’esistenza dei danneggiati deteriorandone la qualità esistenziale anche a prescindere dalla concreta insorgenza di eventi di malattia, mortale e non e, dunque, anche nella loro peculiare declinazione di una fondata “paura di ammalarsi” […] Ai danni non patrimoniali si sono inoltre aggiunti i danni patrimoniali derivanti dalla svalutazione delle abitazioni di proprietà e/o in loro possesso, sotto il profilo del relativo valore commerciale come pure nella loro possibilità di concreto godimento, quest’ultima ex se certamente compromessa dall’esposizione massiccia alle polveri convogliate/non convogliate (queste ultime diffuse o fuggitive)”.
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