26 Aprile 2022

Esposto automobili ed apertura del Provvedimento Istruttorio da parte dell’Antitrust

Nel novembre del 2021, il Codacons inviava un Esposto/Segnalazione all’AGCM portando all’attenzione dell’Autorità un monitoraggio eseguito nei confronti di alcune case automobilistiche le quali sembravano aver posto in essere un’attività di marketing sulle autovetture arrivando a veicolare messaggi pubblicitari tali da falsare in modo diretto ed oggettivo il comportamento economico dei consumatori.

Nello specifico l’Associazione lamentava come tra i vari spot pubblicitari mandati in onda sui palinsesti TV dalle case automobilistiche veniva in numerosi casi taciuto ovvero non reso visibile il costo finale dell’autovettura o, laddove presente, di non facile percezione per l’utente finale.

L’AGCM, a seguito della segnalazione presentata, provvedeva a portare a conoscenza della Scrivente Associazione l’apertura di due provvedimenti istruttori con specifico riferimento alle compagnie Renault Italia (per i marchi Renault e Dacia.) e Volkswagen Group Italia S.p.A. Nello specifico nei provvedimenti istruttori avviati, l’Antitrust al punto III recante “Possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale” analizza, così come da documentazione che si allega al presente report, come «I comportamenti descritti al punto II della presente comunicazione potrebbero integrare una violazione degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto idonei a indurre il consumatore medio ad assumere decisioni commerciali che non avrebbe altrimenti preso. Le complessive modalità di presentazione del costo delle auto pubblicizzate, incentrate sull’importo contenuto della rata, non permettono al Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 8 consumatore di acquisire consapevolezza, fin dal primo contatto, dell’entità dell’impegno economico richiesto, della sua durata e distribuzione nel tempo (omissis). 16. Le comunicazioni in esame invece enfatizzano al primo contatto soltanto l’importo della rata al fine di agganciare l’attenzione del consumatore, senza comunicare contestualmente, con analoga enfasi, l’entità dell’anticipo e della maxirata finale (c.d. Valore Futuro Garantito) nonché il numero di rate, che rappresentano elementi essenziali per consentire al consumatore di apprezzare immediatamente l’entità del costo della vettura e le sue modalità di pagamento nel tempo. Tali informazioni sono fornite nel contesto di dettagliati esempi di finanziamento relegati in apposite sezioni di non agevole lettura e di difficile reperimento, il cui contenuto può essere visionato solo a seguito di una o più azioni da parte del consumatore (il click su uno o più link per aprire il riquadro contenente gli esempi o per pervenire alla pagina dedicata al modello prescelto, lo scorrimento fino in fondo di tale pagina, l’ingrandimento dei caratteri, la ricerca nel footer della pagina dedicata)».

Ebbene, in virtù delle analisi condotte dalla stessa Autorità, le compagnie venivano invitate a fornire informazioni (corredate dalla relativa documentazione) in merito alla programmazione pubblicitaria dei messaggi contestati, precisando eventuali ulteriori modalità di diffusione e relativa durata; separatamente per ciascuno dei marchi il numero totale di nuovi autoveicoli venduti nel 2020 e nel 2021 e relativi ricavi, specificando altresì il numero di veicoli venduti con finanziamento con maxirata finale e i relativi ricavi nonché ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione del caso in esame.

Segue: Lettera di invito a fornire informazioni in riferimento al claim pubblicitario “Suzuki Ignis Hybrid”

A seguito dell’avvio dei procedimenti istruttorio da parte dell’AGCM in relazione alla segnalazione inviata dallo Scrivente Osservatorio, si decideva di eseguire e/o avviare un nuovo monitoraggio nei confronti delle case automobilistiche che continuavano a mettere in onda campagne pubblicitarie che presentavano quei profili di ingannevolezza così come delineati dalla stessa Autorità.

Si provvedeva così ad inviare una lettera alla società automobilistica Suzuky – con specifico riferimento alla linea Suzuky Ignis Hybrid – nel corso della quale si rappresentava come le complessive modalità di presentazione del costo delle auto pubblicizzate non permettevano al consumatore di acquisire consapevolezza, fin dal primo contatto, dell’entità dell’impegno economico richiesto, della sua durata e della distribuzione nel tempo. Contestualmente, si invitava la società a cessare le condotte lamentate con l’avvertimento che laddove non si realizzasse tale censura l’Osservatorio si trovava nella costrizione di richiedere l’immediata sospensione della campagna pubblicitaria su tutti gli spazi pubblicitari (a mero titolo indicativo tv, giornali, volantini e manifesti).

A seguito della segnalazione così come ut supra presentata, l’Avv. Chiara Fedeli – nella qualità di responsabile dell’Osservatorio vedeva recapitarsi comunicazione, a mezzo posta elettronica ordinaria, da parte dell’Avv. Marco Grilli nel corso della quale, e così come qui di seguito si riporta, si legge: «Cara Collega,

faccio seguito all’intercorso colloquio telefonico per confermarti, in nome e per conto della Suzuki Italia S.p.A., con riferimento alla Prat. n. 0114 – ACO28012022, che non solo la campagna pubblicitaria “Suzuki Ignis Hybrid” ma l’intera promozione sul sito internet www.suzuki.it della vendita di veicoli Suzuki è oggetto di avvio di procedimento dell’AGCM comunicato in data 28 dicembre 2021 a seguito del monitoraggio da Voi inviato all’AGCM stessa in merito a campagne informative/promozionali di alcune case automobilistiche che violerebbero gli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo.

Per tale motivo, la richiesta contenuta nella citata comunicazione Codacons del 28 gennaio 2022, essendo già oggetto del predetto precedente procedimento attivato dall’AGCM sui medesimi rilievi da voi indicati in detta comunicazione, deve intendersi contenuta nel ed assorbita dal procedimento AGCM.

Con i miei migliori saluti.

Avv. Marco A. Grilli».

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