ENI: TANGENTI NIGERIA; 80 MLN DOLLARI SEQUESTRATI IN SVIZZERA
CODACONS: BENE CACCIA ALLE TANGENTI SUL PETROLIO MA PROCURA DEVE INDAGARE ANCHE SU SPECULAZIONI SUI PREZZI DELLA BENZINA
PROCURA DI MILANO AFFOSSA INCHIESTA SUI RIALZI DEI LISTINI ALLA POMPA. IL CASO VA RIAPERTO
Il Codacons si dice soddisfatto dell’indagine aperta dalla Procura di Milano sulla vicenda delle tangenti Eni in Nigeria, ma chiede alla magistratura di estendere l’azione indagando anche sulle note speculazioni sui prezzi dei prodotti petroliferi, che si concretizzano in un incremento dei listini di benzina e gasolio venduti in Italia.
Proprio la Procura di Milano – spiega l’associazione – è responsabile di aver “affossato” una importante inchiesta tesa a chiarire gli imbrogli sui prezzi dei prodotti petroliferi.
Il Gip del Tribunale di Varese, Dr. Giuseppe Battarino – ricorda il Codacons – al fine di chiarire finalmente l’imbroglio dei contratti esteri sui carburanti che produce un danno miliardario ai consumatori europei, ha trasferito un procedimento aperto sul caso alla Procura di Milano, per competenza territoriale. Qui, però, l’indagine si è arenata, e il Sostituto Procuratore Maurizio Ascione ha chiesto l’archiviazione del procedimento, dopo oltre un anno e senza che risultino istanze di proroga nei termini. Archiviazione giunta, tra l’altro, senza nemmeno dare avviso al denunciante Codacons come previsto dall’art. 408 comma 2 c.p.p.
Chiediamo ora alla Procura di riaprire il caso sulle speculazioni petrolifere – afferma l’associazione – legandolo alle indagini sulle tangenti nigeriane. Non è possibile infatti perseguire solo illegalità legate alle tangenti, senza preoccuparsi dei pesanti illeciti commessi ai danni della collettività dei cittadini. E in favore degli utenti italiani il Codacons sta studiando una costituzione di parte civile nel procedimento aperto dalla magistratura milanese.
Non a caso – conclude l’associazione – il capo d’imputazione del Tribunale di Varese recitava testualmente:
“violazione, in concorso formale tra le norme, degli artt. 110, 81 cpv, 501-bis e 640 secondo comma, n. 2-bis c.pen., per aver compiuto manovre speculative ed aver posto in essere artifizi e raggiri, consistenti nell’aver volontariamente livellato, concordando salvo modesti scostamenti, i prezzi dei prodotti petroliferi alla pompa, in modo da minimizzare le possibilità di minor guadagno derivanti dall’applicazione dei principi della concorrenza sul mercato nazionale, quindi con danno economico di un numero indistinto e indeterminabile di fruitori del servizio”
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