Eni power, clausola contrattuale abusiva
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fonte:
- Il Centro
FRANCAVILLA Il Tribunale di Chieti (foto) conferma la sentenza del giudice di pace di Francavilla, e dichiara abusiva la clausola di contratto (articolo 10) di Eni gas power che prevede che l’ utente, dopo aver fatto richiesta di cessazione della fornitura, si renda disponibile anche per la lettura e la rimozione del contatore. Protagonista del caso è un militare dell’ esercito, ora residente a Francavilla, che nel 2004, dovendosi recare in missione in Iraq, aveva chiesto la cessazione del contratto del con Eni per un appartamento in affitto a Torino. La disdetta era rimasta inevasa fino al 2005, così il militare l’ aveva rinnovata. Sei anni dopo, nel 2010, si è visto arrivare un sollecito di pagamento dell’ Eni di circa 406 euro, per il mancato pagamento di 6 fatture dell’ utenza di Torino che aveva disdettato. Il militare si è rivolto allo sportello Codacons di Francavilla, che dopo aver richiesto all’ Eni, inutilmente, l’ annullamento delle fatture, ha portato la vicenda davanti al giudice di pace, Maria Flora Di Giovanni, la quale ha dato ragione al soldato, dichiarando abusivo l’ articolo 10 del contratto. L’ Eni si è appellata contro la sentenza, ma ieri il Tribunale di Chieti ha rigettato l’ appello, condannando l’ Eni anche al pagamento delle spese pari a 1.550 euro. «Davvero una bella vittoria. Un importante precedente che speriamo venga preso a riferimento anche dagli altri tribunali» commenta Vittorio Ruggieri, vice coordinatore regionale Codacons Abruzzo. «L’ articolo 10 delle condizioni generali di contratto di Eni Gas Power è palesemente abusivo: un inquilino che lascia un appartamento può inviare solo una disdetta nel rispetto dei termini contrattuali e non può essere ritenuto responsabile se la società non provvede alla chiusura e alla lettura finale del contatore nei termini”. (g.g.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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