9 Giugno 2003

ELETTORI ALL`ESTERO: LA CORTE AVANZA DUBBI SULLA LEGITTIMITA` DELLA LEGGE TREMAGLIA

ELETTORI ALL`ESTERO: LA CORTE AVANZA DUBBI SULLA LEGITTIMITA` DELLA LEGGE TREMAGLIA MA DICHIARA INAMMISSIBILE IL CONFLITTO SOLLEVATO DAL COMITATO REFERENDARIO SULL`ELETTRODOTTO COATTIVO



Persa la battaglia ma vinta la guerra per il CODACONS e per il comitato promotore del referendum sull`elettrodotto coattivo per il quale si voterà domenica e lunedì 15 e 16 giugno. La corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato contro la legge Tremaglia per il voto dei cittadini italiani all`estero. Il conflitto era stato sollevato in quanto il voto per corrispondenza non garantisce alcuna segretezza e libertà del voto. La Corte, pres. Chieppa, estensore De Siervo, ha dichiarato inammissibile il conflitto “…in quanto deve escludersi che possa genericamente chiedersi , sulla base di rilievi concernenti solo alcune disposizioni, l`annullamento , nonchè la provvisoria sospensione dell`efficacia di tre interi testi normativi“.

Ma la Corte avanza un serio dubbio sull`impianto del voto per corrispondenza e infatti così scrive:
“ ….in relazione all`unica censura puntuale concernente l`art. 1, co.2, della legge 459 del 2001, nel caso in cui questa Corte fosse indotta in ipotesi ad accogliere i rilievi di costituzionalità relativi alla introduzione del voto per corrispondenza si determinerebbe la conseguenza di rendere assai più difficile l`espressione del voto degli italiani stabilmente residenti all`estero, pur titolari del diritto di voto e quindi componenti del corpo elettorale su cui calcolare il quorum di partecipazione necessario per dare efficacia al procedimento referendario, con il conseguente dubbio sull`interesse da parte di un comitato promotore di referendum a chiedere un simile intervento…“,
e la Corte ha lanciato un altro messaggio al Parlamento…“ gli altri rilievi sollevati?concernono presunte lacune o inadeguatezze della disciplina contenuta nella legge e nei regolamenti impugnati e tali omissioni non possono costituire oggetto sindacabile nella presente sede …“.
Dunque una pronuncia che è una mina sotto le prossime votazioni che, se impugnate dopo il loro svolgimento dinanzi al giudice ordinario potrebbero portare ad un giudizio ben diverso della Corte costituzionale.

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