Ditelo al Codacons
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fonte:
- Libertà
Che cosa rischia il dipendente che fa fotocopie
A cura del Collegio Legale del Codacons dell`Emilia Romagna
Sono un dipendente che per fare valere i propri diritti in un eventuale giudizio avanti al Tribunale del Lavoro ha fotocopiato dei documenti aziendali. Vorrei sapere se rischio un provvedimento disciplinare di licenziamento qualora il datore di lavoro se ne dovesse accorgere o nell`ipotesi in cui dovessi produrli in giudizio. Vorrei inoltre sapere se queste fotocopie possono essere prodotte in tribunale.
E` stato recentemente stabiIito dalla Corte di Cassazione Sezione Lavoro che l`ipotesi di ?sottrazione di documenti aziendali? da parte del dipendente si distingue nettamente, essendo più grave, da quella di “copia di documenti aziendali? dei quali il lavoratore aveva normalmente la disponibilità e di loro successiva produzione in giudizio. Quindi, mentre teoricamente è da ritenere legittimo il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro nel caso di spossessamento e di sottrazione di documenti di proprietà dell`azienda da parte del dipendente, è illegittimo il licenziamento disposto in sede disciplinare nel caso di produzione di documenti che siano stati fotocopiati dal dipendente stesso. Altra questione è quella legata al modo in cui vengono fatte le fotocopie che non può essere effettuato utilizzando strumentazione dell`azienda per evitare il rischio di essere accusati di furto della corrente o di furto d`uso dei mezzi meccanici di proprietà dell`azienda.
In base ad una corretta applicazione della normativa processuale valevole in materia non può certo parlarsi di divulgazione dei documenti aziendali nel caso in cui essi siano stati fotocopiati e prodotti in giudizio; va peraltro rilevato che per le concrete modalità con cui si svolge il processo del lavoro (salvo diverse circostanze fattuali), per il limitato numero dei soggetti che apprendono il contenuto dei documenti giudizialmente acquisiti (il giudice, il cancelliere ed i difensori, tutti tenuti al segreto di ufficio) nell`ambito strettamente processuale è impossibile che la produzione di uno o più documenti abbia a comportare una loro divulgazione in senso proprio in contrasto con l`obbligo di fedeltà previsto dall`art. 2105 c.c.
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