30 Gennaio 2007

DITELO AL CODACONS

DITELO AL CODACONS a cura del Collegio legale Codacons Emilia Romagna
Obblighi e garanzie quando si smarrisce la carta di credito

La domanda


Mi è stato sottratto il portafoglio che conteneva il bancomat e una carta di credito. Ho subito sporto denuncia e avvertito la banca e la società emittente, tuttavia nel frattempo sono stati effettuati acquisti e prelievi da ignoti fino al tetto consentito, come rilevato dagli estratti conto. Ho chiesto il rimborso, ma la banca e la società hanno opposto obiezioni. Posso fare qualcosa?


La risposta


La materia viene regolata minuziosamente nei contratti di apertura dei relativi rapporti dalle banche e dalle società emittenti. In genere si prevede l`obbligo di diligente custodia, separata da Pin, della carta, e che non si possa pretendere il rimborso prima che le stesse abbiano potuto provvedere al blocco “in un tempo ragionevole“ ovvero in un periodo definito (ore o giorni) dopo la ricezione della denuncia di furto o smarrimento: la prima previsione, indeterminata, è illegittima ai sensi del codice civile e della normativa a tutela del consumatore; la seconda può esserlo se il periodo è troppo ampio. In ogni caso, fermo restando che costituisce reato l`indebito utilizzo di carte di credito o di debito (bancomat) da parte di soggetto non autorizzato (articoli 12 d.1. 143/91 -1.197/91, quindi con possibilità di rivalsa sui responsabili, se individuati), e che per i soli “contratti a distanza“ (art. 8 d. lego 185/99) è espressamente previsto l`obbligo dell` emittente della carta di riaccreditare tutti gli importi che si dimostrino addebitati a seguito di impiego fraudolento (con rivalsa dell` emittente sul fornitore-commerciante), la regola generale è quella dell`articolo 1189 codice civile: il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede; pertanto la banca o la società che “paga“ (riceve ordini di addebito e li esegue) su una carta rubata prima di aver ricevuto la denuncia, non è tenuta a restituire la somma al cliente (che però può rivalersi su “chi ha ricevuto il pagamento“, articolo 11892° comma, cioè ad es. il negoziante che non ha verificato la firma sulla carta ecc.) ma lo è dopo la denuncia stessa, non potendo più essere ritenuta “in buona fede“. Per quesiti a questa rubrica telefonare al numero verde 800- 050800 oppure al numero 051-555010 o inviare una e- mail allìindirizzo: [email protected]

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