Ditelo al Codacons
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fonte:
- Libertà
A cura del Collegio legale Codacons Emilia Romagna Che cosa fare se l`affittuario non restituisce l`immobile
La domanda
Ho concesso in locazione un garage con un contratto che scade alla fine dell`anno, ossia il 31 dicembre 2005. Se il conduttore non mi riconsegnerà il garage entro la data di cessazionedel contratto, posso chiedereun risarcimento dei danni? Se non riuscissi a vendere il garage perchè occupato dal conduttore, posso richiedere un ulteriore risarcimento?
La risposta
Ai sensi dell`articolo 1591 del Codice civile “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla consegna, salvo l`obbligo di risarcire il maggior danno“. Tale disposizione normativa va comunque specificata alla luce dei principi della giurisprudenza maggioritaria che si vanno ad indicare. Il ritardo nella riconsegna obbliga il conduttore a pagare al locatore comunque una somma pari al corrispettivo convenuto. Il conduttore in mora, indipendentemente da qualsiasi prova fornita dal locatore, è tenuto a corrispondere un importo pari al canone legale. (Cassazione 4401/1986 e Cassazione 6291/1995). l`obbligazione di prestare il corrispettivo unclude anche quella di pagare le evenutali maggiorazioni cui il canonbe sarebbe stato soggetto in base ad es. al c.d. aggiornamento Istat (Cassazione. 891/1986). tuttavia, mentre il credito da corrispettivo – costituendo una forma di risarcimento minima per la mancata disponibilità del bene – prescinde dalla prova di un danno concreto al locatore (Cassazione. 6368/1995), il maggior danno o danno ulteriore, deve essere dimostrato. L`obbligo risarcitorio non sorge, infatti, automaticamente in vitrù dell`astratta utilizzabilità dell`immobile a fini locativi: va accertato in relazione alle concrete caratteristiche dell`immobile, onde verificare la sussistenza dell`effettiva lesione del patrimonio del locatore, ravvisabile nel caso in cui quest`ultimo dimostri di non averlo potuto locare o vendere a condizioni vantaggiose (Cassazione 1133/1999 e Cassazione. 4968/1997). più precisamente si è affermato che il maggior danno che il locatore assume di avere subito per effetto della morosità del conduttore e del mancato tempestivo rilasciodell`immobile locato, richiede una prova rigorosa della sua sussistenza e del suo concreto ammontare (Cassazione 4968/1997).
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