DIPENDENTI TRUFFATORI: CODACONS APPROVA LICENZIAMENTO IN 48 ORE MA GOVERNO DEVE PRIMA GARANTIRE RINNOVO CONTRATTI
ASSOCIAZIONE NOTIFICA OGGI DIFFIDA AD ARAN, GOVERNO E SINDACATI: STIPENDI DEI PUBBLICI DIPENDENTI DEVONO ESSERE SBLOCCATI
GIA’ 3.500 LAVORATORI HANNO ADERITO ALL’AZIONE RISARCITORIA DEL CODACONS
Il Codacons appoggia pienamente la proposta del Premier Renzi di licenziare entro 48 ore i dipendenti truffatori ma, avverte l’associazione, prima di introdurre simili novità il Governo deve sbloccare immediatamente gli stipendi dei pubblici dipendenti e punire quei dirigenti che fanno mobbing sui loro sottoposti ( e sono migliaia) tenendoli inutilizzati o relegandoli a mansioni umilianti.
Il licenziamento veloce dei “furbetti del cartellino” è una misura sacrosanta, e le critiche della Cgil e dei sindacati sono a dir poco scandalose – spiega il Codacons – Il Governo, però, non può pensare di intervenire sui lavoratori solo quando gli fa comodo: i dipendenti pubblici sono ancora in attesa di rinnovo di contratto, dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato il blocco degli stipendi nel pubblico impiego. Proprio per questo il Codacons – che ha già lanciato una azione risarcitoria collettiva alla quale hanno aderito finora circa 3.500 dipendenti pubblici – ha notificato oggi una diffida al Governo, all’Aran e ai sindacati, affinché venga disposto entro 30 giorni il rinnovo dei contratti collettivi per il triennio 2016-2018 e il conseguente adeguamento agli indici Istat degli stipendi dei pubblici dipendenti, in esecuzione della sentenza n. 178 del 24 giugno 2015 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del regime della sospensione della contrattazione collettiva per il personale pubblico dipendente.
“Il ritardo nel rinnovo già maturato ha causato e sta tuttora causando ingenti danni patrimoniali a tutta la categoria – denuncia il presidente Carlo Rienzi – Danni per i quali i lavoratori possono chiedere attraverso il sito www.codacons.it un equo indennizzo ai sensi dell’art. 1173 del codice civile, commisurato alla perdita di potere d’acquisto dello stipendio per gli anni dal 2010 sino al 30 luglio 2015, per un totale di 8.800 euro a lavoratore”.
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