Difesa paralizzata
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fonte:
- Italia Oggi
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Il pagamento del contributo unificato è un ostacolo all’ esercizio del diritto di difesa. In molti casi, considerata anche la crisi economica, la mancanza di risorse impedisce ai contribuenti di contestare le pretese del fisco. Un danno particolare viene arrecato alle associazioni di volontariato, come il Codacons, che tutelano una quantità notevole di consumatori e utenti. A precisarlo è la commissione tributaria regionale di Roma, prima sezione, che con l’ ordinanza n. 86 del 4 luglio scorso ha rimesso gli atti alla Consulta, sollevando la questione di legittimità costituzionale della norma di legge che non esonera dal contributo le associazioni di volontariato. Per i giudice d’ appello, la norma di legge che impone il pagamento del contributo unificato a carico del Codacons e di tutte le associazioni di volontariato viola gli articoli 2, 3, 24 53 e 97 della Costituzione. L’ attività svolta da questi enti, come previsto dalla Carta costituzionale, è tesa «al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale oltre ad essere la più diretta espressione del principio di solidarietà sociale». E il balzello pone un «ingiusto limite all’ esercizio dell’ azione giudiziaria» e ostacola «l’ accesso alla tutela giurisdizionale» per far valere le istanze di consumatori e utenti. In effetti, nel processo tributario non esistono cause di esonero dal pagamento del contributo unificato. Non sono infatti previste esenzioni di natura soggettiva neppure per amministrazioni pubbliche, concessionari, agenti della riscossione, enti non commerciali e via dicendo. Tutti coloro che propongono azione giudiziale innanzi alle commissioni tributarie sono tenuti a pagarlo. In caso di irregolarità commesse dalla parte o dal difensore la segreteria della commissione tributaria deve notificare presso il domicilio eletto un invito al pagamento per il recupero del contributo. Peraltro, come ha già avuto modo di chiarire la direzione giustizia tributaria del Ministero dell’ economia e della finanze (direttiva 2/2012), la prenotazione a debito è consentita solo alle amministrazioni dello stato e alle agenzie fiscali. Non è invece ammessa per amministrazione pubbliche, concessionari o agenti della riscossione. Spetta al ricorrente indicare il valore della lite nelle conclusioni del ricorso e pagare il contributo. La misura del contributo è rapportata al valore della controversia. Gli importi variano da 30 euro, per controversie di modesto valore (fino a euro 2.582,28), fino a 1.500 euro per le controversie il cui valore supera 200 mila euro. Per determinare l’ importo del contributo occorre fare riferimento alla somma dovuta, a titolo di tributo, che forma oggetto di contestazione. © Riproduzione riservata.
sergio trovato
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