5 Luglio 2010

Derivati, maxiprocesso per truffa

Procede spedito il processo a 4 della maggiori banche d’ affari

 

Derivati, bomba ad orologeria per gli enti locali italiani. il Belpaese è infatti un caso unico in Europa per quanto riguarda la stipula di contratti con derivati perchè è il paese che vede un ampio e diffuso uso di questi strumenti nelle amministrazioni locali. E’ quanto ha spiegato a margine della prima udienza sui derivati in corso al tribunale di Milano, il pm Alfredo Robledo. «Il pericolo, ha spiegato Robledo, è concreto ma non immediato. L’ Italia è l’ unico paese in Europa che ha tante amministrazioni che hanno fatto questo tipo di contratti. Sono tante bolle in capo ai Comuni, alle Regioni e alle Province che prima o poi scoppieranno e nessuno sa che cosa succederà. Comunque è un problema diverso da quello greco. Ma data la diffusione, spero di sbagliarmi, forse il problema è più grande di quello della Grecia». Il processo sulla vendita di derivati al Comune di Milano, nel quale quattro banche estere e 13 persone sono imputate con l’ accusa di truffa aggravata i danni di Palazzo Marino, è stato aggiornato al 14 luglio prossimo. In questa data il giudice monocratico della quarta sezione del tribunale di Milano, Oscar Magi, deciderà sull’ accoglimento delle eccezioni preliminari presentate nell’ udienza di oggi dai legali degli istituti di credito coinvolti, riguardanti questioni tecniche tra cui la mancata traduzione degli atti e l’ indeterminatezza del capo di imputazione. Il caso Per la vicenda, che ha al centro uno swap trentennale del 2005 tra il Comune di Milano e le banche su un bond bullet da 1,68 miliardi di euro in scadenza nel 2035, sono a processo Jp Morgan, Deutsche Bank, la filiale londinese di Ubs e quella di Dublino di Depfa Bank, insieme a due ex funzionari del Comune e 11 funzionari degli istituti di credito. L’ accusa sostiene che gli imputati abbiano truffato Palazzo Marino, guadagnando illecitamente oltre 100 milioni di euro. Nella vicenda le quattro banche sono imputate come persone giuridiche per illeciti amministrativi previsti dalla legge 231 del 2001 che impone alle aziende la costituzione di modelli organizzativi per prevenire gli illeciti. La procura ha sostenuto nella sua richiesta di processo che gli indagati avrebbero detto "falsamente" che la struttura proposta al Comune «avrebbe consentito una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico dell’ ente nella misura di 57 milioni 326.070 euro così prospettando tale proposta come conveniente» per il Comune. In realtà invece, secondo l’ accusa, il prodotto offerto a Palazzo Marino «non rispettava il valore complessivamente nullo di uno swap all’ atto della sua stipula, secondo la prassi e la condotta di mercato». Secondo l’ accusa, i due funzionari del Comune coinvolti avrebbero poi "indotto in errore" il Consiglio e la Giunta comunale che, dando il via libera all’ emissione obbligazionaria nei termini previsti dalle banche, «procuravano l’ illecito profitto, definitivamente acquisito (_), e mantenuto occulto nei confronti dell’ ente territoriale» per 52 milioni 689.907 euro (di cui 3 milioni 972.606 euro a Ubs Ltd, 10 milioni 379.893 a Deutsche Bank, 31 milioni 144.808 a JpMorgan e 7 milioni 192.601 a Depfa Bank) «con pari decremento patrimoniale del Comune di Milano, cui cagionavano danno di rilevante gravità». La prima udienza Lo scorso 19 maggio c’ è stato l’ inizio vero e proprio del dibattimento. Il processo ha un’ elevata importanza perchè si tratta della prima volta al mondo che i derivati arrivano in un’ aula penale di tribunale, e vede coinvolti primari istituti di credito internazionali. Davanti al giudice Oscar Magi sono discusse inizialmente le eccezioni per le costituzioni di parte civile, sulle quali il giudice si era riservato di decidere alla successiva udienza del 9 giugno. Secondo alcuni dei difensori le associazioni dei consumatori che hanno chiesto di essere ammesse, circa una trentina, non avrebbero dovuto essere accolte nel processo principalmente perchè la maggior parte di loro è stata costituita posteriormente ai fatti contestati, che risalgono al marzo 2005, e anche perchè non hanno legato alla richieste la nomina del rappresentante legale. Secondo un avvocato poi il concetto del danno al Comune ventilato dalle associazioni dei consumatori significa «uno scadimento dei servizi offerti al cittadino mentre l’ imputazione parla di danno al patrimonio del Comune. Non c’ è quindi spazio alcuno per ammettere le associazioni come parte civile». Anche per l’ avvocato Guido Alleva, legale di Deutsche Bank «ci sono seri problemi di legittimazione dei consumatori» e a chi gli chiedeva poi se questo fosse veramente un processo pilota Alleva ha risposto che «ogni processo ha l’ obiettivo di accertare i fatti e la verità. Se si attribuissero valenze che il dibattimento non ha si sconfina in un territorio molto pericoloso». Regolari invece le richieste per gli avvocati del Comune di Milano e delle associazioni. Oscar Magi, sciogliendo la riserva, ha accolto le istanze presentate in occasione dell’ ultima udienza e ha stabilito che solo il Comune di Milano e l’ Adusbef venissero ammesse a costituirsi parte civile nell’ ambito del processo per truffa ai danni del Comune di Milano in relazione ai contratti derivati sottoscritti dall’ amministrazione comunale con quattro banche (Deutsche Bank, Depfa Bank, JpMorgan e Ubs). Respinta invece la richiesta di costituzione di parte civile presentata da un ventina di altre associazioni di tutela dei consumatori rappresentate dall’ avvocato Marisa Costelli (Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Cittadinanzattiva Onlus, Codacons, Confconconsumatori, Co.N.I.A.C.U.T, La Casa Del Consumatore, Lega Consumatori Movimento Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, Movimento Difesa Del Cittadino-Mdc, mentre Federconsumatori e Codici erano rappresentate rispettivamente dagli avvocati Zamagni, Benenti e Strazzeri). L’ esclusione è stata motivata nell’ ordinanza del giudice monocratico sulla base delle seguenti argomentazioni: per la maggior parte delle associazioni, mancherebbe il requisito dell’ anteriorità in quanto le associazioni si sono costituite successivamente all’ inizio dei fatti oggetto del procedimento (giugno 2005). Due associazioni invece (CO.N.I.A.C.U.T e Codacons) non sono state ammesse in quanto tra gli interessi difesi per statuto non rientrerebbe l’ interesse specifico trattato nel procedimento penale in corso. Il giudice, con una lunga ordinanza letta in aula, tra le oltre 20 associazioni di consumatori ha deciso di ammettere accanto al Comune di Milano solo Adusbef in quanto si è costituita in data antecedente alla data di commissione del reato di «truffa aggravata» contestato agli imputati, ma anche poiché sarebbe l’ unica che, come è scritto nel suo statuto, a tutelare gli interessi del mercato e della collettività e quindi gli interessi eventualmente lesi per la vicenda al centro del processo. Gli avvocati difensori delle banche coinvolte nel processo sui derivati del Comune di Milano hanno citato come testi l’ attuale sindaco di Milano, Letizia Moratti ed il suo predecessore, Gabriele Albertini e il totale dei testimoni presentati a difesa sarebbe composto da 81 persone e di queste 21 sarebbero consulenti tecnici. Il procuratore aggiunto Alfredo Robledo si era opposto alla citazione delle banche come responsabili civili da parte dello stesso comune e delle associazioni. Nel suo intervento Robledo ha sintetizzato la posizione della procura affermando che citare le banche come responsabili civili «sarebbe una inutile sovrapposizione». Si tratterebbe di chiedere un risarcimento agli stessi soggetti in due vesti diverse che non provocherebbe vantaggi per nessuno ma sarebbe «un inutile appesantimento» del processo.
 

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