3 Marzo 2009

Depurazione delle acque La “danza” delle quote

LA PAROLA AL CODACONS Depurazione delle acque La "danza" delle quote

Il 10 ottobre 2008 Corte Costituzionale con la sentenza 335, in materia di depurazione delle acque, ha dichiarato l’illegittimitá costituzionale dell’art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall’art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), e dell’art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevedevano che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».  Tale decisione poneva fine, dopo tanti anni di battaglia del Codacons, ad una sorta di estorsione che avevano subito numerosi cittadini, in alcuni casi sprovvisti del servizio fognario, costretti a pagare un servizio inesistente, stabilendo il loro diritto al rimborso delle somme ingiustificatamente versate al gestore del servizio. La gioia della vittoria ha avuto durata breve. Il 12 febbraio u.s. nella discussione sul disegno di legge n.1306, sulle misure straordinarie in materia di risorse idriche e protezione dell’ambiente, in Senato, a seguito di un emendamento della maggioranza, è stato approvato l’art. 8 bis. Questa disposizione, che andrá al vaglio della Camera, ha previsto che la tariffa di depurazione sia dovuta dagli utenti a decorrere dall’avvio delle attivitá di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione e che in attuazione delle sentenza di cui sopra i gestori possono provvedere, anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di 5 anni a decorrere dal primo luglio 2009, alla restituzione della quota di tariffa, dedotti gli oneri derivanti dalle attivitá di progettazione, di realizzazione o completamento avviate. Questo significa che, quanto pagato in fattura in questi anni, indicato come quota di depurazione, non si riferiva al solo servizio di depurazione, ma era da intendere come la somma delle voci relative alla progettazione, realizzazione e completamento degli impianti di depurazione oltre al servizio vero e proprio di depurazione delle acque. In parole semplici, per le aziende che gestiscono il servizio idrico, quando il decreto diverrá legge, sará sufficiente dimostrare che gli impianti di depurazione sono stati progettati per reintrodurre il balzello e vanificare così la decisione del Giudice delle Leggi. * avvocato ufficio legale Codacons Campania

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