DECRETO 3 dicembre 2001: Commercializzazione delle acque minerali naturali negli esercizi pubblici
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13-12-2001
fonte: http://www.comune.jesi.an.it/MV/gazzette_ufficiali/2001/289/gazzetta289.htm
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 3 dicembre 2001
Commercializzazione delle acque minerali naturali negli esercizi pubblici.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA` PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, recante disposizioni per l`attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l`attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernente l`etichettatura, la presentazione e la pubblicita` dei prodotti alimentari;
Considerato che le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e le caratteristiche intrinseche che devono essere preservate sino al momento del consumo;
Considerato che e` contraria alle norme vigenti e sanzionabile sotto il profilo amministrativo, la prassi invalsa negli esercizi pubblici di offrire ai consumatori acqua minerale naturale prelevata da confezioni non integre, esponendo l`acqua minerale a rischi di contaminazione e di perdita di caratteristiche intrinseche a seguito della distruzione del confezionamento e rendendo problematico l`accesso del consumatore all`informazione recata dall`etichetta;
Ritenuto, al fine di garantire la tutela della salute del consumatore, di chiarire quanto sopra e sanare espressamente il divieto della commercializzazione previo frazionamento delle acque minerali naturali;
Sentito il Consiglio superiore di sanita` nella seduta del 18 settembre 2001;
Vista la notifica effettuata ai sensi della direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998;
Decreta:
Negli esercizi pubblici l`acqua minerale naturale originariamente preconfezionata deve essere venduta al consumatore in confezione integra o previa apertura della confezione al momento della consumazione.
Il presente decreto entra in vigore dopo novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2001
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro delle attività produttive
Marzano
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e` gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
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