28 Maggio 2010

Dai pm sì alla class action di Codacons

TORINO Nessuna conciliazione, come aveva auspicato la corte, ma uno scontro in cui la vera posta in gioco sembra essere l’ interpretazione della nuova class action. E il cui risultato si conoscerà tra cinque giorni, quando la prima sezione del Tribunale di Torino, presieduta da Luciano Panzani, depositerà l’ ordinanza sull’ ammissibilità dell’ azione. La seconda udienza del processo civile in corso a Torino a seguito della prima class action italiana intentata dal Codacons contro Intesa Sanpaolo si è giocata, più che sul merito – l’ applicazione di commissioni bancarie considerate illegittime dall’ associazione dei consumatori – sul funzionamento della nuova procedura. Anche perché la decisione del collegio torinese potrebbe indicare quale direzione prenderanno in futuro i giudici in casi simili. Il presidente del Codacons Carlo Rienzi e i suoi legali sostengono un’ interpretazione ampia della nozione di consumatore- utente che dà accesso all’ azione di classe, e rivendicano la piena legittimità dell’ azione intentata, nonostante il danno a carico di Rienzi non sia accertato. «La banca – attacca Rienzi – vorrebbe non essere mai responsabile verso i suoi correntisti, perché sostiene che se il conto corrente viene utilizzato per versare i proventi di una attività professionale questo non è più il conto di un semplice consumatore e quindi va esonerato dall’ azione di classe. Ciò, di fatto, significherebbe liberare completamente le banche, per quanto riguarda i conti correnti, da responsabilità da class action». Sull’ altro fronte i legali di Intesa Sanpaolo, gli avvocati Gino Cavalli e Valerio Tavormina, hanno sostenuto che Rienzi, attore della causa, non si possa definire consumatore, in quanto il suo conto è stato utilizzato anche per qualche attività professionale. Ma soprattutto hanno chiesto alla corte di riconoscere la manifesta infondatezza dell’ azione perché lo stesso Rienzi non può dimostrare un solo centesimo di danni. «La class action – spiega Gino Cavalli – non è possibile per una domanda di mero accertamento. In relazione alla quale, comunque, ci deve essere interesse ad agire: io non posso lagnarmi per qualcosa che non è stato fatto a me». A sostegno della tesi del Codacons, almeno nei limiti della non manifesta infondatezza dell’ azione, è intervenuta la procura di Torino. L’ esito della decisione, tuttavia, appare in bilico. © RIPRODUZIONE RISERVATA INTERPRETAZIONE CONTESA E’ la prima azione di classe intentata in Italia: i consumatori ritengono illegittime le condizioni applicate dall’ istituto.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this